Tribunale Ferrara, 20/02/2024, n.1670
In tema di occultamento di scritture contabili ex art. 10 D.lgs. 74/2000, l’amministratore di diritto, anche se mero prestanome, è tenuto a esercitare un’attività di controllo e vigilanza sulla gestione societaria. La mancata attuazione di tali obblighi integra responsabilità penale per non aver impedito l’evento ex art. 40, comma 2, c.p., qualora l’occultamento sia finalizzato all’evasione fiscale. Il dolo specifico è desunto dalla consapevolezza del ruolo formale e della macroscopica illegalità delle operazioni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso dal Giudice per l'Udienza Preliminare di Ferrara in data 3.03.2020 Ci.Vi. e Mo.Vi. sono stati citati in giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato specificato in epigrafe. Il processo, celebrato alla presenza di Mo.Vi., nonché in assenza di Ci.Vi. - il quale, sebbene regolarmente citato, non è comparso, senza addurre alcun legittimo impedimento - è stato istruito con prova per testi (audizione di Sc.Sa. - in servizio presso la Guardia di Finanza di Ravenna -) e documentale.
Su accordo delle parti sono state, inoltre, acquisite le sommarie informazioni testimoniali rese da Po.Gi. e da Ga.Gi., nonché l'interrogatorio reso da Ci.Vi., in luogo dell'audizione degli stessi. Su sollecitazione della Difesa, il Tribunale ha, altresì, sottoposto a perizia psichiatrica l'imputato Ci.Vi.
Terminata l'istruttoria dibattimentale, previo esame dell'imputata Mo.Vi. (la quale ha negato l'addebito a lei ascritto) ed audizione del perito dott. Lu.Fi. (il quale ha illustrato oralmente gli esiti della perizia psichiatrica effettuata sulla persona del Ci., concludendo per la piena capacità di intendere e di volere del suddetto, oltre che di partecipare coscientemente al processo) Pubblico Ministero e Difesa hanno, infine, formulato le conclusioni sopra trascritte.
Sulla scorta della documentazione acquista e della testimonianza raccolta al dibattimento i fatti per cui è processo possono ricostruirsi nei termini che seguono. Nell'anno 2018, la Guardia di Finanza di Ferrara avviava una verifica fiscale a carico della società "Al. S.r.l.", esercente l'attività di allevamento bovini e bufalini e produzione di latte crudo.
In esito a tale verifica, gli accertatori non rinvenivano le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione per gli anni 2013, 2014 e 2015; circostanza quest'ultima che rendeva, pertanto, impossibile ai predetti -stante l'assenza completa del succitato corredo documentale- ricostruire il volume d'affari ed il patrimonio dell'azienda soggetta al controllo. Si accertava, tuttavia, che l'azienda in oggetto era stata operativa nel periodo di riferimento, come attestato dallo spesometro e dalle copiose fatture emesse dalla stessa.
Sulla scorta delle suesposte risultanze investigative, Mo.Vi. e Ci.Vi. - nelle loro rispettive qualità amministratori di diritto della società "Al. S.r.l." - (la prima dal 4.01.2023 al 23.04.2014 ed il secondo dal 23.04.2014 al 26.06.2014) venivano, pertanto, deferiti all'Autorità giudiziaria per rispondere del reato di cui all'imputazione.
Ricostruiti gli elementi in fatto per come emergono all'esito dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Tribunale che non possa revocarsi in dubbio la penale responsabilità degli odierni imputati in ordine al reato a loro ascritto. Le risultanze processuali hanno, invero, incontrovertibilmente accertato che questi ultimi, quali amministratori di diritto della società "Al. S.r.l." - (la prima dal 4.01.2023 al 23.04.2014 ed il secondo dal 23.04.2014 al 26.04.2014) al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto ovvero di consentire a terzi l'evasione, occultarono le scritture contabili di cui era, invece, obbligatoria la conservazione, impedendo, in tal modo, ai verificatori la ricostruzione dei redditi e del volume di affari della società in oggetto.
Depongono, invero, incontrovertibilmente per la colpevolezza degli imputati i risultati della verifica condotta dalla Guardia di Finanza di Ferrara sulla situazione fiscale della società amministrata dai medesimi (quali puntualmente illustrati al dibattimento dal teste Sc.Sa.) dai quali si apprende che l'intera documentazione contabile afferente all'azienda "Al. S.r.l.", sebbene accertatasi essere esistente (come attestato dallo spesometro e dalle numerose fatture emesse dalla stessa) non fu, tuttavia, mai messa a disposizione degli operanti di P.G. addetti al controllo fiscale della società, bensì occultata dai medesimi. Risultati da reputarsi pienamente attendibili, al fine della prova della sussistenza dell'illecito in contestazione, non solo perché frutto di una puntuale verifica condotta da soggetti "super partes" e, pertanto, disinteressati -le cui conclusioni sono state, peraltro sottoposte a puntuale e meticolosa verifica da parte del Tribunale- ma soprattutto perché non validamente contraddetti nel merito da altre risultanze istruttorie o da argomentazioni difensive che ne abbiano attestato la parzialità ed inaffidabilità.
Deve, infatti, rilevarsi che né i prevenuti, né i loro difensori, hanno prodotto alcuna documentazione o addotto argomentazioni volte a confutare la ricostruzione effettuata dagli organi accertatoli, confermando, in tal modo, la bontà della prospettazione accusatoria.
Ne consegue, pertanto, l'affermazione della penale responsabilità di Ci.Vi. e di Mo.Vi. in ordine al reato loro ascritto. Né, al fine di escludere la colpevolezza dei prevenuti, può legittimamente addursi che questi ultimi fossero in buona fede, adducendo che, ad onta del ruolo di amministratore di diritto dagli stessi rivestito, altro non fossero che delle mere "teste di legno", posti a capo dell'azienda quali prestanome e senza, pertanto, avere alcun ruolo attivo nella gestione ordinaria dell'azienda, demandata, invece, a Ca.Le., quale amministratore di fatto. Deve, infatti, al riguardo rilevarsi che, anche a voler ritenere fondata tale allegazione difensiva (peraltro sprovvista di adeguati riscontri probatori) per ormai consolidata giurisprudenza (condivisa da questo Tribunale), l'amministratore di diritto, anche se mero prestanome, per il solo fatto di avere accettato tale incarico, è comunque investito degli obblighi inerenti all'amministrazione della società ed è, pertanto, tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza sulla corretta gestione degli affari sociali da parte dell'amministratore di fatto connaturati alla carica rivestita, rispondendo penalmente degli illeciti commessi da quest'ultimo, per non aver impedito - ex art. 40, comma secondo, c.p. - l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire (si confronti, al riguardo, Cass. Pen. 2023 n. 24929).
Ne consegue che, anche aderendo alla succitata prospettazione, il dolo dei prevenuti non potrebbe comunque essere escluso, posto che questi ultimi non esercitarono tale controllo, disinteressandosi, invece, completamente dell'amministrazione societaria e consentendone, pertanto, l'occultamento delle scritture contabili, al fine di evadere le imposte fiscali; attività che di certo non poteva essere ignorata da chi rivestiva il ruolo di amministratore unico.
Tanto premesso, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare della capacità a delinquere rivelata dai prevenuti, oltre che della gravità del fatto loro ascritto (denotante spregiudicatezza e totale mancanza di rispetto per le regole imposte dal legislatore) riconosciute, altresì, agli stessi - per l'opportunità di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto - le circostanze attenuanti generiche da stimarsi equivalenti alla recidiva loro contestata, ritiene, pertanto, il Tribunale che congrua pena da irrogare a questi ultimi (ai sensi della normativa previgente alla Legge 2019 n.157, da applicarsi, nel caso in esame, "ultrattivamente" per il principio del "favor rei") sia quella di anni tre di reclusione cadauno.
Segue, altresì, per legge la condanna dei prevenuti al pagamento delle spese processuali in solido tra di loro.
Agli stessi vanno, quindi, applicate le pene accessorie di cui all'art. 12 D.Lvo. 2000 n. 74, la cui durata, ove prevista, va determinata in anni due.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Visti gli artt. rubricati 62 bis c.p., 69 c.p., 533-535 c.p.p., dichiara Ci.Vi. e Mo.Vi. colpevoli del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva loro contestata, li condanna alla pena dì anni tre di reclusione cadauno, oltre al pagamento delle spese processuali in solido tra loro.
Applica, altresì, ai medesimi le pene accessorie di cui all'art. 12 D.Lvo. 2000 n. 74, determinando la durata delle stesse, ove prevista, in anni due.
Giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Ferrara il 28 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2024.