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Riconoscimento fotografico incerto: assenza di responsabilità penale per mancanza di prova certa (Collegio - Cristiano presidente)

Riconoscimento fotografico incerto

Tribunale Napoli sez. IV, 29/10/2010, (ud. 08/10/2010, dep. 29/10/2010), n.14158

Un riconoscimento fotografico, per essere valido ai fini della responsabilità penale, deve essere accompagnato da elementi di certezza che escludano ogni ragionevole dubbio, risultando altrimenti privo di valenza probatoria.

Riconoscimento fotografico incerto: assenza di responsabilità penale per mancanza di prova certa (Collegio - Cristiano presidente)

Riconoscimento tramite immagini e comparazione fisionomica: limiti probatori per l'identificazione degli imputati (Giudice Martino Aurigemma)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto dispositivo del G.U.P., separate le posizione di altri "soggetti originariamente coindagati, per la data del 5.5. 2005 F. F. veniva citato innanzi al Tribunale di Napoli V sez. penale collegio A) per rispondere dei reati precisati in rubrica.

Alla presenza dell'imputato, detenuto in carcere per altro, il 24.11.08, costituitesi pp.cc. le pp.oo. associazioni F.A.I. e Coordinamento napoletano antiracket, si addiveniva alle formalità di apertura del dibattimento.

Data lettura dei capi di, imputazione, il PM chiedeva ammettersi le seguenti prove: esame imputato e dei testi di lista, acquisizione della sentenza resa dal Gup Tribunale Napoli il 26.6.08 nei confronti dei coindagati e di altre sentenze. La difesa si riservava il controesame.

Il Tribunale ammetteva le prove richieste.

Veniva contestualmente ascoltato il teste L. A., della P.S. mentre il 9.2.09 la p.o. F. F. ed il fratello, R.. Il 1.6.09 veniva esaminato, ex art. 210 co. 6 e.p.p. E. P., "collaboratore di giustizia" e, sempre su richieste del PM, veniva acquisita la documentazione relativa alle intercettazioni ambientali effettuate il 26.2.07 nel corso delle indagini. Conferito l'incarico peritale per la trascrizione delle conversazioni all'esito del deposito di essa, in data 9.11.09, essendo mutato uno dei componenti il collegio ed essendosi questi astenuto dalla trattazione, il procedimento veniva riassegnato con provvedimento presidenziale del 13.11.2009 a questo collegio.

In data 4.12.2009 veniva rinnovato il dibattimento: reiterate le richieste di prova delle parti - con le rispettive eccezioni - il Tribunale si richiamava alla precedente ordinanza ammissiva di esse. La nuova ordinanza contemplava anche la dichiarazione di utilizzabilità delle prove già raccolte, al di là dell'art. 190 bis c.p.p., avendo le parti espressamente a ciò acconsentito. Esaminati quindi i testi di PG C.i A. (il 16.4.2010), e M. G. (il 21.5.2010), veniva acquisito ex art. 513 c.p.p. l'interrogatorio di garanzia dell'imputato reso il 7.7.2007. Dichiarata quindi la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, sulle conseguenti conclusioni delle parti riportate in epigrafe il Tribunale emetteva il dispositivo, riservandosi ,il deposito dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dall'istruttoria espletata non è stata raggiunta la prova piena della responsabilità dell'odierno imputato in ordine ' ai reati a lui ascritti e lo stesso va pertanto mandato assolto.

I fatti di cui alla contestazioni, nella loro oggettività - la articolata estorsione portata a F. F., anche attraverso il "pestaggio" del fratello R., per indurlo a cedere alle richieste dei criminali - risultano pienamente provati dalle dichiarazioni dei testi esaminati nel corso di questo dibattimento - la p.o., F. F. ed il fratello R. - nonché dalla sentenza di condanna resa per gli stessi fatti a carico di C. G., M. F. e C. L..

Innanzitutto va evidenziato che l'ipotesi accusatoria oggi in rilievo fonda esclusivamente sulla compartecipazione di F. F. alla citata aggressione, a colpi di bastone, portata il 30.5.2007 nei confronti di F. R..

Tuttavia il suo coinvolgimento in questi fatti risulta quantomeno, dubbio perché incerto va considerato il riconoscimento "fotografico" effettuato da parte di F. R..

Nel ricordo di quest'ultimo - vedi verbale 9.2.09 - a capo dei cuoi assalitori, gli era sembrato di vedere proprio F. F.. Per la verità F. R., nel corso del proprio esame, ha riferito di conoscere il soprannome di "famiglia" dell'imputato, T. ed ha .aggiunto che sapeva avere almeno altri due o tre fratelli di aver riconosciuto quello che egli chiama F. T. attraverso le fotografie visionate c/o la Polizia nel corso delle indagini. Sempre secondo il teste, nelle fotografie aveva individuato tre dei codd. fratelli "T." - F., S. e V. n.d.r., vedi album ed elenco dei nominativi allegato dal PM.

Sul punto, però, egli ha indicato una "certezza all'ottanta per cento, perché tra i fratelli lui era quello là che corrispondeva a quello là che è stato a picchiarmi" (ib. Pag. 40 verbale). Una certezza quindi che, anche a suo dire non era stata "al cento per cento" (ibidem).

Ma al di là del dato quantitativo - di per sé non del tutto rassicurante - tale riconoscimento è avvenuto in via deduttiva, sulla base del materiale visionato. Ebbene anche per tale altro verso il riconoscimento non risulta convincente: il materiale fotografico risulta collazionato in modo incompleto dagli investigatori poiché risulta provata l'esistenza di almeno un altro componente della famiglia F., del tutto pretermesso nell'album visionato da F. R.. Trattasi di altro fratello, del pari inserito nella stessa compagine criminale dei fratelli, G., citato nel proprio esame dal teste M. quale sorvegliato speciale (vedi pag. 8 ud. 21.5.2010). Né a tale lacuna può ovviarsi attraverso la conclusiva affermazione del teste, alla domanda di uno dei componenti del precedente collegio, di essere comunque certo sul riconoscimento del soggetto anche "prescindendo dalla fotografia" - vedi pag. 43 verbale. Tale affermazione risulta tanto sibillina quanto apodittica, come tale del tutto priva di valenza processuale anche perchè del tutto incontrollabile.

PER QUESTI MOTIVI
Letti gli artt. 530 co. II c.p.p., assolve F. F. dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto. Motivi in quaranta giorni.

Napoli, 8.10.2010

Il presidente Dr. Concetta Cristiano

Il Giudice est. Dr. Giovanni Vinciguerra

Depositato in Cancelleria, 29 Ott. 2010

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