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Riconoscimento tramite immagini e comparazione fisionomica: limiti probatori per l'identificazione degli imputati (Giudice Martino Aurigemma)

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Tribunale Nola, 13/05/2024, n.494

Il riconoscimento degli imputati tramite analisi di immagini e comparazione fisionomica richiede che le foto utilizzate siano di qualità adeguata e mostrino tratti distintivi chiaramente identificabili. In mancanza di tali requisiti, la prova dell’identità risulta insufficiente a fondare una condanna.

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Riconoscimento tramite immagini e comparazione fisionomica: limiti probatori per l'identificazione degli imputati (Giudice Martino Aurigemma)

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. sede l'11 marzo 2022 Gi.Pa. ed altri (…) vennero invitati a comparire davanti a questo Tribunale per rispondere del delitto di furto aggravato in concorso loro ascritto nell'imputazione riportata in epigrafe.

All'udienza del 20 ottobre 2022, dichiarata l'assenza del Ri. e del Pa., regolarmente citati e non comparsi senza addurre alcuna giustificazione, il giudice, dato atto della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio al Fu., rinviò il processo al 16 marzo 2023, disponendo la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio al predetto imputato, presso il domicilio eletto dallo stesso, con avviso del rinvio.

Alla successiva udienza del 16 marzo 2023, dichiarata l'assenza del Fu. e preso atto della costituzione di parte civile della persona offesa Gi.Ca., il giudice, letto il decreto presidenziale n. 31 dell'1.3.2023, con il quale era stata disposta la sua assegnazione alla Sezione Gip/Gup del Tribunale, a decorrere dal 22 luglio 2023, e tenuto conto della necessità di definire, entro quella data, i processi già pendenti in fase istruttoria sul proprio ruolo, nonché quelli ultratriennali o connotati, comunque, dal carattere dell'urgenza, rimise le parti davanti allo scrivente per la già fissata udienza dell'11 settembre 2023.

In tale data, aperto il dibattimento ed ammesse le prove indicate dalle parti, si procedette all'esame della persona offesa e costituita parte civile Gi.Ca., sentito il quale i difensori presenti rappresentarono il sopravvenuto stato di detenzione (per altra causa) degli imputati Ri. e Pa.; appresa tale circostanza, lo scrivente rinviò il processo al 25 settembre 2023, disponendo la traduzione dei predetti imputati, se effettivamente detenuti ed invitando il Ca. a ricomparire in quella data.

All'udienza del 25 settembre 2023, preso atto dello stato di detenzione del Ri. (presente in videocollegamento) e del Pa. (rinunciante a comparire), il giudice dichiarò la nullità degli atti compiuti nel corso della precedente udienza; reiterata, quindi, la dichiarazione di apertura del dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, con il consenso delle stesse venne acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di ricezione della denuncia sporta il 19 luglio 2021 dal Ca. presso la Tenenza CC di Cercola.

Il p.m. dichiarò, quindi, di rinunciare all'escussione del Ca., revocata l'ammissione del quale si procedette all'esame del maresciallo capo Sa.Me., sentito il quale venne acquisito al fascicolo processuale il fascicolo fotografico sottoposto in visione al teste nel corso dell'esame.

All'udienza del 20 novembre 2023 venne escusso l'ingegnere De.Pi., consulente tecnico della difesa del Fu., all'esito della cui deposizione venne acquisita al fascicolo per il dibattimento la relazione di consulenza redatta dallo stesso. Alla successiva udienza del 12 febbraio 2024 la difesa del Fu. rinunciò all'esame del residuo teste di lista, El.Te., ed il giudice, revocata l'ammissione della stessa, rinviò, per la sola discussione, al 4 marzo 2024.

Nel corso dell'udienza odierna, infine, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, lo scrivente ha invitato le parti a formulare ed illustrare le proprie conclusioni, ascoltate le quali, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare, ha reso pubblica la sentenza dando lettura del dispositivo allegato al verbale.

Prima di esporre - e per meglio comprendere - le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, è senz'altro opportuno passare in rassegna gli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Nella denuncia sporta nel pomeriggio del 19 luglio 2021 negli uffici della Tenenza CC di Cercola (pienamente utilizzabile ai fini della decisione in quanto acquisita al fascicolo per il dibattimento, come detto, con l'accordo delle parti) Gi.Ca. riferì che dodici giorni prima, il 7 luglio 2021, verso le 17.00, si era recato dal suo barbiere, in via (…), a bordo del motociclo (…), che aveva parcheggiato davanti all'ingresso del salone.

Pochi minuti dopo, mentre si trovava all'interno del salone, aveva sentito delle persone urlare e, uscito all'esterno, si era reso conto che alcuni malviventi si erano impossessati del suo motociclo, "previa rottura del manubrio", e lo stavano portando via. Il denunciante precisò, più in particolare, che due dei ladri erano a bordo di una moto di grossa cilindrata, mentre un terzo, che viaggiava su un motociclo (…), spingeva con il piede il suo (…), condotto da un quarto complice.

Il Ca. aveva provato ad inseguire i malfattori, tutti con il casco in testa, che erano riusciti, tuttavia, a far perdere le proprie tracce, allontanandosi in direzione di via (…). Poco dopo, portatosi nel vicino quartiere napoletano di Ponticelli a bordo dell'auto di un suo amico, il Ca., transitando in una traversa, nei pressi del complesso di edilizia popolare di via (…), aveva rinvenuto il suo motociclo nelle vicinanze di un campo di calcetto, abbandonato nell'erba, in un'aiuola, e, resosi conto che era fuori uso ("non era marciante"), aveva contattato il carro attrezzi per farlo trasportare presso la sua abitazione.

La persona offesa dichiarò, infine, di non aver ricevuto richieste estorsive per la restituzione della moto e di non averne denunciato subito il furto perché l'aveva rinvenuta "quasi nell'immediatezza".

Il maresciallo capo Sa.Me., in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Tenenza CC di Cercola, ha riferito di aver appreso da una fonte confidenziale di comprovata attendibilità, l'11 luglio 2021, che alcuni giorni prima, il 7 luglio 2021, verso le 18.00, quattro giovani, portatisi in via (…), a bordo di due motocicli, un (…) ed un (…), avevano rubato un motociclo (…), parcheggiato davanti al salone di un barbiere situato lungo quella strada, per poi dileguarsi verso via Argine, in direzione di Ponticelli.

La persona che aveva in uso il motociclo, tale Gi., di Somma Vesuviana, non aveva sporto denuncia, sempre secondo quanto riferito dal confidente, perché in quello stesso giorno era rientrato in possesso del veicolo, che gli sarebbe stato restituito, secondo il collaudato schema del "cavallo di ritorno", a fronte del pagamento di 2.500 euro. Avviate le indagini, al fine di acquisire riscontri alle dichiarazioni della fonte confidenziale, che aveva fatto i nomi di tre dei quattro autori del furto, dicendo che si trattava di soggetti dimoranti nel quartiere napoletano di Po., Gi.Pa., Ci.Ri. e An.Fu., erano state acquisite, quindi, le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza installato presso un panificio situato in via (…), nei pressi del luogo del delitto.

Visionate le immagini, estrapolate dal DVR collegato alle telecamere dell'esercizio commerciale e trasferite su una chiavetta usb, gli investigatori avevano constatato che a commettere il furto erano stati effettivamente quattro soggetti, giunti sul posto a bordo di due motocicli, un (…) e un (…). Il maresciallo Me. ha riferito, più in particolare, sul punto, che alle 17.41 il motociclo (…), con due persone a bordo, entrambe con il casco in testa, era transitato in via (…), fermandosi all'altezza del panificio; sceso dalla moto, il passeggero aveva percorso la strada a ritroso, a pedi, mentre il conducente era rimasto sul posto, raggiunto, poco dopo, da un (…) con targa polacca, sul quale viaggiavano altri due soggetti, anch'essi con il capo coperto dal casco protettivo.

Pochi istanti più tardi, i quattro erano stati immortalati dalla telecamera nell'atto di allontanarsi dal posto, in direzione di Ponticelli, portando con sé il motociclo (…), rubato appena prima, evidentemente, davanti al salone del barbiere, a bordo del quale era salito il passeggero di (…), sospinto con il piede dal conducente del (…) e "scortato" anche dai due complici rimasti a bordo di (…).

Avendo accertato, sulla base delle dichiarazioni dell'intestataria di (…), Gi.D'E., che il motociclo rubato era in uso a suo genero Gi.Ca., i carabinieri avevano convocato quest'ultimo nei propri uffici; nella denuncia sporta il 19 luglio 2021, il Ca. aveva confermato di aver subito il furto del motociclo e di esserne rientrato in possesso nello stesso giorno, escludendo, invece, di aver pagato una somma di danaro per la sua restituzione.

Poste a confronto le immagini dei malviventi registrate dal sistema di videosorveglianza del panificio - molto nitide ed opportunamente ingrandite ("zoomate") per facilitare il riconoscimento - con le foto del Ri., del Fu. e del Pa. (indicati dalla fonte confidenziale, come detto, come gli autori del furto), estrapolate dai profili facebook degli imputati, gli investigatori avevano constatato che si trattava delle stesse persone. Il maresciallo Me. ha affermato, più in particolare, sul punto, che in alcuni dei frame estrapolati dal filmato (riconosciuti dal teste nel corso del suo esame ed acquisiti, poi, come detto, al fascicolo processuale) gli autori del furto erano chiaramente riconoscibili, nei loro tratti somatici, sebbene portassero il casco in testa, precisando, tuttavia, che il Fu. (rectius: il soggetto identificato dagli investigatori come An.Fu.) indossava la mascherina "anticovid" (cfr. verbale del 25.9.2023, fi. 8: Teste - Portavano il casco però sono stati fatti dei frame che riprendono il viso, cioè l'unico che porta la mascherina anticovid è Fu.An., gli altri invece sono ben visibili in viso).

Il Ri. ed il Pa. erano stati riconosciuti - ha proseguito il teste - sia per la loro fisionomia che per i tatuaggi incisi sulle loro braccia (dalle foto estrapolate dai profili facebook dei due imputati, allegate alla relazione di consulenza dell'ingegner De.Pi., risulta che il Pa. aveva entrambe le braccia quasi completamente coperte da tatuaggi, proprio come il conducente del (…) che aveva scortato gli autori materiali del furto, mentre il Ri. aveva un vistoso tatuaggio sul braccio destro, come il passeggero di quel motociclo), mentre per il Fu., il cui volto era parzialmente coperto, come detto, dalla mascherina, il riconoscimento si era fondato, essenzialmente, sul taglio degli occhi e sulla "forma irregolare del naso".

Il maresciallo Me. ha precisato, inoltre, che dall'interrogazione della banca dati era emerso il rapporto di assidua frequentazione tra il Ri. ed il Pa., più volte fermati e identificati, nel quartiere napoletano di Ponticelli, in occasione di controlli su strada eseguiti dalle forze dell'ordine.

L'ingegner De.Pi., consulente tecnico della difesa del Fu., ha riferito di aver preso in esame, nell'espletamento del proprio incarico, l'informativa di reato redatta dai carabinieri della Tenenza di Cercola, i frames estrapolati dal filmato registrato il 7 luglio 2021 dal sistema di video sorveglianza installato in via (…), all'esterno del panificio, e le foto pubblicate sui profili facebook degli imputati, in particolar modo, com'è ovvio, quelle del Fu., e di essere approdato alla conclusione che non vi fossero elementi sufficienti per identificare quest'ultimo come uno degli autori del furto. Il consulente ha precisato, innanzitutto, che per effettuare la comparazione tra due volti ritratti in foto, al fine di asserirne, eventualmente, l'identità, occorre procedere a due tipi di valutazione, una fisionomica ed una metrica.

Nell'analisi fisionomica - ha precisato l'ingegnere - si prendono in considerazione degli elementi morfologici, quali la forma e la grandezza del volto, della testa, della fronte, l'attaccatura dei capelli, il profilo del volto, quello fronto-nasale e naso-boccale, il padiglione auricolare, la piramide nasale, il mento, la conformazione della bocca, nonché eventuali segni particolari, quali una cicatrice, un tatuaggio, una ferita, "un qualcosa che spicchi", insomma.

L'analisi metrica consiste, invece, nella misurazione e nella comparazione degli elementi morfologici selezionati e delle relative distanze (tra gli occhi, tra il naso e la bocca, le orecchie e così via).

Incrociando i risultati ottenuti dalle due analisi (che possono essere eseguite, come il consulente ha precisato nella sua relazione, "ad occhio" o servendosi di strumenti informatici) si può stabilire il grado di somiglianza tra i volti posti a confronto e solo se la stragrande maggioranza degli elementi selezionati coincidono può formularsi un giudizio di identità tra gli stessi.

Tanto premesso sul piano generale, il consulente ha precisato che una tale condizione non ricorreva nel caso sottoposto al suo vaglio, in quanto la foto del conducente del motociclo (…) riportata a p. 9 dell'informativa di reato, tenuto conto della scarsa qualità dell'immagine e della presenza del casco integrale e della mascherina chirurgica, che coprivano (ed impedivano di misurare) la testa, il padiglione auricolare e la parte inferiore del volto del centauro, non poteva nemmeno essere messa a confronto con le due foto del Fu. estrapolate dal profilo facebook dell'imputato (cfr. verbale del 20.11.2023, fi. 6: Teste - l'analisi di queste foto, le dico la verità, non produce nessun elemento valutativo, nel senso che non si può asserire nulla da queste foto, per una serie di motivi, il primo, da un punto di vista qualitativo dell'immagine, l'immagine che è stata prodotta è un'immagine non nitida, non solo non è nitida, ma non è neanche digitale, per cui da un punto di vista metrico risulta impossibile tracciare dei punti esatti da un punto di vista morfologico è ancora peggio la situazione, perché noi abbiamo un soggetto con un casco integrale, quindi, tutta l'analisi del padiglione non si può fare, l'analisi frontale non si può fare, perché il casco arriva più o meno quasi a mezza fronte, il soggetto poi presenta una mascherina quelle chirurgiche, che si usano post covid, quindi la mascherina è posta al di sotto della base del naso, e copre tutta la bocca, mento, la parte mandibolare, fino ad arrivare alla parte zigomale, per cui anche lì non ci sono proprio le condizioni per effettuare una valutazione).

Ciò posto, il consulente ha concluso nel senso che "non solo non è assolutamente possibile affermare che il soggetto ripreso dalle telecamere citate nell'informativa di reato coincida con il signor Fu.An. visibile nelle foto segnaletiche presenti nell'allegato 2, ma è anche difficile poter identificare una somiglianza tra i soggetti delle foto in esame" (cfr. la relazione di consulenza in atti, p. 10).

Sulla scorta degli elementi di prova appena passati in rassegna, Gi.Pa. e Ci.Ri. vanno riconosciuti senz'altro colpevoli del reato loro ascritto, potendo dirsi accertato al dai là di ogni ragionevole dubbio che gli stessi, nel pomeriggio del 7 luglio 2021, agendo in concorso con altri due soggetti (non identificati), si siano impossessati del motociclo (…), parcheggiato in via (…), sottraendolo al suo detentore Gi.Ca.

La prova della responsabilità degli imputati, nella veste, se non altro, di istigatori ed ausiliatori degli autori materiali del reato (accompagnati sul posto e scortati, poi, nella fase immediatamente successiva alla consumazione del furto, dal motociclo (…) sul quale viaggiavano il Ri. ed il Pa.), si fonda essenzialmente, com'è ovvio, sulle dichiarazioni del maresciallo capo Me., della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la sua veste di teste qualificato, naturalmente disinteressato, in quanto tale, all'esito del processo, in quanto, chiaro, sicuro e preciso nell'esposizione dei fatti.

La deposizione del maresciallo Me., che ha riferito, come detto, di aver riconosciuto con certezza il Ri. ed il Pa., confrontando le immagini dei malviventi estrapolate dal filmato registrato dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale con le foto degli imputati pubblicate sui rispettivi profili facebook, sia per l'estrema somiglianza dei volti che per i tatuaggi che adornavano le braccia degli uni e degli altri, trova pieno riscontro, del resto, con riferimento ai predetti imputati, nelle foto contenute nell'informativa di reato della Tenenza CC di Cercola, acquisite al fascicolo per il dibattimento alle udienze del 25 settembre 2023 e del 20 novembre 2023 (quali allegati alla relazione di consulenza tecnica dell'ingegner De.Pi., in questo secondo caso), visionando le quali appare evidente che si tratta effettivamente delle stesse persone. Non può dirsi lo stesso con riferimento alla posizione del Fu., sebbene il maresciallo Me. abbia riferito di averlo riconosciuto, in modo non altrettanto sicuro, per la forma irregolare del naso, ben visibile al di sopra della mascherina chirurgica, e per il taglio degli occhi.

Deve rilevarsi, invero, richiamando (e condividendo) le considerazioni esposte nella propria relazione di consulenza (e nell'esame dibattimentale) dall'ingegner De.Pi., che, tenuto conto della scarsa risoluzione dei fermi-immagine nei quali è ritratto il conducente del motociclo (…), dell'esiguità dei tratti fisionomici visibili al di sotto del casco e al di sopra della mascherina che coprivano quasi interamente il suo volto e dell'assenza di segni distintivi (tatuaggi, cicatrici) individualizzanti, non appare possibile formulare una valutazione comparativa, dotata di un sia pur minimo grado di attendibilità, tra le foto pubblicate sul profilo facebook dell'imputato e quelle del ladro immortalato dalla telecamera di sorveglianza.

An.Fu. deve essere assolto, quindi, dal reato a lui ascritto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., per non aver commesso il fatto, apparendo, se non del tutto mancante, quanto meno insufficiente e contraddittoria la prova del suo coinvolgimento nella consumazione del furto.

Possono riconoscersi al Ri. ed al Pa., tenuto conto del ruolo tutto sommato marginale (di istigatori ed ausiliatori degli autori materiali del reato, che gli imputati hanno dapprima accompagnato sul posto e poi scortato in moto, dopo il furto, fornendo loro copertura nella fuga) svolto dagli stessi nella consumazione del reato, le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti (correttamente contestate dal p.m.) dell'aver commesso il fatto usando violenza sulle cose, quella impiegata per scassinare il blocco di accensione del motociclo (…) e su di un bene esposto alla pubblica fede (il motociclo, al momento del furto, era parcheggiato, come detto, sulla pubblica via).

Considerati i criteri enunciati nell'art. 133 c.p., tenuto conto, in particolare, dell'incensuratezza del Pa. e della personalità trasgressiva del Ri., quale può desumersi dai numerosi precedenti, quasi tutti specifici, risultanti a suo carico dal certificato del casellario giudiziale in atti, si ritiene equo condannare Ci.Ri. alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa, Gi.Pa. alla pena di nove mesi di reclusione e 200 euro di multa.

All'affermazione della penale responsabilità dei predetti imputati consegue la condanna degli stessi, ciascuno pro quota, al pagamento delle spese processuali. Può riconoscersi al Pa., a tutt'oggi, come detto, incensurato, il beneficio della sospensione condizionale della pena, apparendo presumibile che lo stesso si asterrà, per il futuro, dal commettere reati.

Gi.Pa. e Ci.Ri. vanno condannati, inoltre, entrambi in solido, al risarcimento dei danni causati alla costituita parte civile, che possono liquidarsi, in via equitativa, tenuto conto, in particolare, delle spese sostenute per la riparazione (800 euro, secondo quanto risulta dall'estratto conto prodotto in copia dalla stessa all'udienza dell'11 settembre 2023) ed il trasporto a domicilio del motociclo rubato (prelevato con il carro attrezzi dal luogo del ritrovamento, secondo quanto riferito in denuncia dal Ca.), in complessivi 1.500 euro.

Il Ri. ed il Pa. devono essere condannati, infine, entrambi in solido, alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla costituita parte civile, che possono liquidarsi in complessivi 1.500 euro, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione e del carico di lavoro che grava sul ruolo di questo giudice, si ritiene opportuno fissare in settanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Gi.Pa. e Ci.Ri. colpevoli del reato loro ascritto e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, condanna Ci.Ri. alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa, Gi.Pa. alla pena di nove mesi di reclusione e 200 euro di multa; condanna, inoltre, i predetti imputati al pagamento, ciascuno pro quota, delle spese processuali. Letti gli artt. 163 e ss. c.p., ordina che l'esecuzione della pena inflitta a Gi.Pa. rimanga sospesa per il termine di cinque anni.

Letto l'art. 538, co. 2, c.p.p., condanna Gi.Pa. e Ci.Ri., entrambi in solido, al risarcimento dei danni causati alla costituita parte civile, liquidando gli stessi in complessivi 1.500 euro.

Letto l'art. 541 c.p.p., condanna i predetti imputati, entrambi in solido, alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla costituita parte civile, che liquida in complessivi 1.500 euro, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Letto l'art. 530, co. 2, c.p.p., assolve An.Fu. dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 544, 3 comma c.p.p., fissa in settanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Nola il 4 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024.

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