Tribunale Napoli sez. I, 16/12/2015, (ud. 16/12/2015, dep. 16/12/2015), n.17731
Il rifiuto di sottoporsi al test per accertare l'uso di sostanze stupefacenti costituisce reato ex art. 187 CdS se l'ordine è legittimamente imposto dalle forze di polizia, anche presso strutture sanitarie, in assenza di personale sanitario ausiliario. La sussistenza di sintomi oggettivi di alterazione psicofisica è elemento sufficiente a giustificare la richiesta e la rilevanza penale del rifiuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio a seguito si opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, depositato in data 28.02.13, Ro. Do. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 7.05.15, già contumace l'imputato, Giudice, revocato il decreto penale di condanna, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione del verbale di contestazione di infrazione al CdS; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato.
Ammesse le prove, si procedeva all'escussione del teste app. Ro. St., in servizio, all'epoca dei fatti, presso il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Giugliano
In Campania (NA).
All'esito della deposizione il giudice acquisiva verbale di perquisizione personale, verbale di sequestro amministrativo del veicolo tg. --omissis--, verbale di affidamento del veicolo, verbale di sequestro amministrativo dello stupefacente verbale di contestazione ex. art. 75 DPR 309/90.
Il processo veniva, poi rinviato, su richiesta della Difesa, (con sospensione dei termini di prescrizione) per consentire di depositare programma dell'UEPE per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova.
All'udienza del 18.11.15, dopo alcuni rinvii a causa dell'assenza del Giudice titolare, non essendo stato prodotto dalla Difesa alcun programma per la messa alla prova, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: le parti si riportavano alle richieste in atti e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già acquisite; la Difesa chiedeva rinvio per consentire al titolare della Difesa di discutere.
All'udienza del 16.12.15 il Giudice, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, dichiarava chiuso il dibattimento e sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Ro. Do. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
Invero, il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica rivestita - con una deposizione chiara e coerente - riferiva che in data 2.04.2011 alle ore 15,00 circa, mentre effettuava un servizio di pattuglia nel Comune di Melito (NA) nel percorrere la Via Circumvallazione Esterna di Melito strada che collega Scampia con Melito notava un'autovettura VolksWaghen Polo tg. -omissis- con a bordo due persone e, di nota zona di spaccio di sostanze stupefacenti, procedeva a fermare il predetto veicolo.
Il conducente dell'autovettura veniva identificato (con patente di guida) in Ro. Do. mentre il passeggero veniva identificato in Tu. Gi..
Poiché all'atto del controllo il conducente del veicolo presentava sintomi di alterazione psicofisica ed, in particolare, occhi lucidi ed una forte sudorazione, gli operanti decidevano di effettuare una perquisizione personale estesa anche al veicolo.
La perquisizione personale sui soggetti dava esito negativo, mentre quella veicolare dava esito positivo venendo rinvenuti sotto al tappetino anteriore destro n. 1 bustina e nello sportello anteriore destro n. 3 bustine in plastica trasparente termosaldata contenente sostanza stupefacente (tipo marijuana).
Agli stessi veniva elevato verbale di consta stazione di illecito amministrativo ex art. 75 DPR 309/90 e si procedeva al sequestro dello stupefacente rinvenuto.
Proprio per il ritrovamento dello stupefacente e per le condizioni di alterazioni psicofisiche in cui versava il Ro. Do. lo stesso veniva invitato dai militari a sottoporsi al narcotest da effettuarsi presso struttura ospedaliera pubblica non essendovi in ausilio alla pattuglia personale sanitario ausiliario delle forze di PG.
Alla richiesta dei militari di sottoporsi all'esame del narcotest il Ro., avvisato del e conseguente derivanti dal rifiuto, si rifiutava venendo deferito, per tale motivo, all'AG.
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Ro. Do. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
L'elemento materiale risulta integrato dal fatto che Ro. Do., inviato dai militari a sottoporsi ad esame di sostanze stupefacenti, sulla scorta dei chiari sintomi mostrati dal prevenuto all'atto del controllo, si rifiutava di sottoporsi al predetto test.
Ed invero si osserva che la circostanza che fosse stato rinvenuto dello stupefacente all'interno dell'autovettura condotta dal Ro. Do. non costituisce certamente prova della assunzione ad opera dello stesso, costituendo soltanto un indizio non potendosi desumere che dalla presenza di droga all'interno del veicolo, il prevenuto avesse già assunto stupefacente e che guidasse in condizioni di alterazione psicofisica.
Tuttavia, occorre di contro precisare che il militare operante riferiva di sintomi elidenti ed oggettivi che il Ro. presentava all'atto del controllo (eccessiva sudorazione ed occhi lucidi) e che, pertanto, proprio sulla scorta di detti sintomi invitava il conducente del veicolo a sottoporsi al narcotest avvisandolo delle conseguenze del rifiuto.
Invero la giurisprudenza è granitica sul punto, rilevandosi che la legittimità della richiesta costituisce presupposto della penale rilevanza del rifiuto (Cassazione 31.05.2012 n. 21192); e che con riferimento all'ipotesi in cui sia richiesto l'accompagnamento presso una struttura ospedaliera, l'ordine è legittimo solo nelle ipotesi espressamente previste dal co. 3 dell'art. 187 CdS e dunque 1) qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia; 2) qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo.
In tal caso deve ritenersi che l'ordine imposto dalle forze di PG di sottoporsi a prelievo recandosi in una struttura pubblica era certamente legittimo, non essendo la pattuglia coadiuvata da personale sanitario ausiliario.
Quanto all'elemento psicologico del reato, si osserva che lo stesso è da individuarsi nella colpa generica, caratterizzata dall'aver l'imputato tenuto una condotta contraria alle regole di normale prudenza, ponendosi alla guida di un veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e si rifiutava di sottoporsi al test a richiesta dei militari, ben conscio della situazione di alterazione in cui versava.
Si ritiene di poter valutare in favore di Ta. Pa. le attenuanti generiche in considerazione dello stato di. incensuratezza ed al fine di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto.
Tutto ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equo irrogare Ro. Do. la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, così determinata: pena base determinata nel minimo edittale. mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche a mesi quattro i di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. Per legge segue la sospensione della patente per anni uno.
Segue, infine, per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.
Si dispone, ex art. 187 co. I CdS la confisca del veicolo, essendo lo stesso di proprietà del trasgressore.
Questo giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di Ro. Do. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p.
P.Q.M
Letti gli arte. 533 e 535 cpp dichiara Ro. Do. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e, ritenute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, oltre al -pagamento delle spese processuali.
Dispone la sospensione della patente per anni uno.
Dispone la confisca del veicolo Pena sospesa
Napoli, 16.12.15
Depositata in cancelleria il 16/12/2015