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Rifiuto del narcotest: legittimità dell'ordine e responsabilità penale del conducente (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 15/12/2015, (ud. 15/12/2015, dep. 15/12/2015), n.17730

Il rifiuto di sottoporsi al narcotest, richiesto legittimamente dalle forze di polizia sulla base di evidenti sintomi di alterazione psicofisica, integra il reato previsto dall’art. 187 del Codice della Strada. La legittimità della richiesta è subordinata alla mancanza di personale sanitario ausiliario presente e all’informazione al conducente delle conseguenze del rifiuto. Il rifiuto configura una condotta colposa caratterizzata dalla violazione delle regole di prudenza, con conseguente responsabilità penale.

Rifiuto del narcotest: legittimità dell'ordine e responsabilità penale del conducente (Giudice Cristiana Sirabella)

Legittimità del rifiuto di sottoporsi al narcotest e accertamento del reato ai sensi dell’art. 187 CdS

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 16.04.11, Ta. Pa. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 15.12.15, già contumace l'imputato, Giudice, verificata l'assenza di, questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le patti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di. provare i fatti attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale de i verbale di contestazione di infrazione al CdS; del verbale di perquisizione verbale di accertamento di analisi mediante Narcotest; del verbale d amministrativo della sostanza stupefacente; la Difesa si riserva r testi del PM e l'esame dell'imputato, come per legge.

Ammesse le prove, si procedeva all'escussione del teste app. Sc. Ch., servizio, presso il nucleo operativo, dei Carabinieri di Giugliano in Campani all'esito di tali attività, il Giudice ritenuta, sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, dichiarava chiuso il dibattimento e sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, decideva come da sentenza cori contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Ta. in relazione; al reato a lui ascritto in rubrica.

Invero il teste escusso della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare alla luce della qualifica rivestita - con una deposizione. chiara e coerente - riferiva che in data 13.03.11: alle ore 19,45 circa, mentre effettuava un servizio di pattuglia nel Comune di Calvizzanò (NA) sulla Via Circonvallazione Esterna strada che collega Scampia con Melito notava un'autovettura Fiat tg. --omissis-- e trattandosi di nota, zona di spaccio di sostanze stupefacenti procedeva a fermare il predetto, veicolo.

Il conducente dell'autovettura veniva identificato (cori patente di guida) in Ta. Pa. mentre il passeggero veniva identificato (con C.I.) in Li. Fr..

Poiché all'atto del controllo il conducente del veicolo presentava sintomi di (NA) non essendovi in ausilio alla pattuglia personale sanitario ausiliario delle forze di PG.

alterazione psicofisica ed in particolare segni di sudorazione, comportamento nervoso, non riuscendo neppure il Ta. a rispondere in modo appropriato alle domande che i militari gli ponevano, gli operanti decidevano di effettuare una perquisizione personale estesa anche al veicolo.

La perquisizione personale sui soggetti dava esito negativo, mentre quella veicolare dava esito positivo venendo rinvenuti all'interno del. portacenere due cilindretti in plastica contenenti sostanza stupefacente (tipo eroina e cocaina).

Proprio per. il ritrovamento dello stupefacente e per le condizioni di alterazioni psicofisiche in cui versava il Ta. Pa. lo stesso, veniva invitato dai militari a sottoporsi al narcotest da effettuarsi presso il vicino Ospedale di Giuliano (NA) non essendovi in ausilio alla pattuglia personale sanitario ausiliario delle forze di PG.

Alla richiesta dei militari di sottoporsi all'esame del narcotest i Ta. avvisa delle conseguente derivanti dal rifiuto, il prevenuto si rifiutava venendo di ferito all'AG.

Alla luce dell'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Ta. Pa. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.

L'elemento, materiale, risulta integrato, dal fatto che Ta. Pa., invitato dar militare a sottoporsi ad esame per effettuare rilievi di sostanze stupefacenti, sulla scorta dei chiari sintomi mostrati dal prevenuto all'atto del controllo, si rifiutava, di sottoporsi al predetto test.

Ed invero, si osserva che la circostanza che fosse stato rinvenuto dello stupefacente all'interno dell'autovettura condotta dal Ta. non costituisce certamente della assunzione ad opera dello stesso, costituendo soltanto in indizio non (desumere che dalla presenza di droga all'interno del veicolo il prevenuto avesse assunto stupefacente e che guidasse in condizioni di alterazione psicofisica.

Tuttavia occorre di contro precisare che il militare operante, riferiva di sortomi evidenti ed oggettivi che, il Ta. presentava all'atto del controllo (sudorazione difficoltà di articolare la favella, stato di agitazione e, di nervosismo) e che, pertanto, proprio sulla scorta di detti sintomi invitata il conducente del veicolo a sottoporsi al narcotest avvisandolo delle conseguenze del rifiuto.

Invero la giurisprudenza è granitica sul punto rilevandosi che la legittimità della richiesta costituisce presupposto della penale rilevanza del rifiuto (Cassazione 31.05.2012 n. 21192); e che con riferimento all'ipotesi in cui sia richiesto l'accompagnamento presso una struttura ospedaliera, l'ordine è legittimo solo nelle ipotesi espressamente previste dal co. 3 dell'art. 187 CdS dunque 1) qualora non sia possibile, effettuare il prelievo a cura di personale sanitario. ausiliario: delle forze d polizia; 2) qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo.

In tal caso deve ritenersi che l'ordine imposto dalle forze di PG di sottoporsi a prelievo recandosi in una struttura pubblica era certamente legittimo, non essendo la pattuglia coadiuvata all'elemento psicologico del reato, si osserva che lo stesso è da individuarsi nella colpa generica, caratterizzata dall'aver l'imputato tenuto una condotta contraria alle regole di normale prudenza, ponendosi alla guida di un veicolo in stato, ai alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e si rifiutava di sottoporsi al test a richiesta dei militari, ben conscio della situazione di alterazione in Si ritiene di poter valutare in favore di Ta. Pa. in considerazione dello stato di incensuratezza ed al fine di concreto disvalore del fatto

Tutto ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c. p., si ritiene equo: irrogare Ta. Pa. la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, così determinata: pena base determinata nel minimo edittale, mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche a mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.

Per legge segue la sospensione della patente per anni uno

Segue infine, per legge la condanna dell'imputato, a processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.

Non si procede a confisca del veicolo essendo lo stesso intestato, a soggetto diverso Ta. Nu. dall'imputato.

Questo giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole comportamento di Ta. Pa. ed applica, in suo favore il beneficio di cui all'art.163 c.p

PQM
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara Ta.Pa. responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e, ritenute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone la sospensione della patente per anni uno.

Pena sospesa

Napoli, 15.12.15

Depositata in Cancelleria il 15/12/2015

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