Tribunale Palermo sez. II, 12/06/2024, n.1434
Per configurare il concorso nel reato di truffa è necessaria la prova della consapevole partecipazione del soggetto all'azione illecita e del suo contributo determinante alla realizzazione del reato. L'assenza di univoci e convincenti elementi di prova che dimostrino la consapevolezza e il coinvolgimento diretto del soggetto nei fatti delittuosi comporta l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica. resa in data 20 ottobre 2022 Mi.Gi. veniva dichiarata colpevole del reato di truffa commessa in concorso con In.Vi., perché con artifizi e raggiri consistiti, per l'I., nel compilare e consegnare in pagamento dell'autovettura VW modello Tiguan venduta da Ma.Fe. tre assegni (due dell'importo di Euro 4.000 e il terzo dell'importo di Euro 4.200). tratti dal conto corrente che Mi.Gi. intratteneva con l'istituto bancario Banca (…), nella consapevolezza che si trattava di titoli privi di copertura e comunque, contraffacendo la sottoscrizione della Mi.: per la M. nel fornire all'In. i propri documenti d'identità e nel rassicurare il Ma. che avrebbe provveduto al pagamento mediante bonifico, ed infine nell'impegnarsi con missiva del 2.1.2017 a rifondere la somma, inducevano in errore il Ma. sulla loro solvibilità e si procuravano l'ingiusto profitto della consegna ed intestazione dell'autovettura venduta da Ma.Fe.
L'imputata veniva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed Euro 100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della costituita parte civile della somma di Euro 12.200 a titolo di provvisionale. Inoltre, l'appellante veniva condannata al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile per la cui liquidazione le parti venivano rimesse innanzi al competente Giudice Civile e al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla costituita parte civile liquidate in Euro 1.700, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA. Le prove a carico, come indicate in sentenza, sono costituite dalla testimonianza della persona offesa, costituita parte civile. Ma.Fe. e del testimone di p.g. maresciallo capo Za.Gi., oltre che di documentazione acquisita anche su richiesta della parte civile.
2. Avverso la suddetta sentenza, la difesa dell'imputata ha tempestivamente proposto appello, chiedendo: in via principale, l'assoluzione dell'imputata per non avere commesso il fatto, anche ai sensi dell'art. 530. comma 2, c.p.p.; in linea subordinata, applicare la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.; in linea ulteriormente subordinata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.
3. La Corte, a seguito delle conclusioni scritte formulate ai sensi dell'art. 23 bis del d.l. n. 137/2002. come convertito con legga n. 176 del 18 dicembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni, riunita in camera di consiglio emetteva rituale dispositivo di sentenza, disponendone il deposito in cancelleria e la comunicazione alle parti ai sensi del comma 3 dell'art. 23 sopra menzionato. Ciò detto, il Collegio considera quanto segue.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di appello, la difesa dell'appellante chiede l'assoluzione dell'imputata per non avere commesso il fatto o, anche, ai sensi dell'art. 530. Comma 2, c.p.p. deducendo l'inidoneità della documentazione a costituire prova decisiva del concorso nel fatto di reato da parte dell'imputata, in ragione della relativa natura indiziaria della sola firma apposta sugli assegni anzidetti, nonché l'insussistenza dell'elemento soggetti/o del reato di cui lamenta altresì l'insufficienza probatoria.
1.1. Il primo motivo di appello è fondato e assorbente.
Reputa la Corte che non è possibile pervenire ad un giudizio di colpevolezza in capo all'imputata in ordine al reato a lei ascritto.
Giova preliminarmente evidenziare che le prove fondanti la declaratoria di colpevolezza sono state tratte dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa Ma.Fe. e alla testimonianza del Maresciallo capo Za.Gi. (in ordine agli accertamenti compiuti a seguito della presentazione della denuncia querela). Orbene, ciò che emerso, è che In.Vi. aveva contattato Ma.Fe. per acquistare l'autovettura da lui posta in vendita sul sito internet (…) al prezzo di Euro 12.200, i due si erano incontrati presso (…) e. in quel luogo. In. aveva sottoscritto l'atto di acquisto apponendo la firma di Mi.Gi.
Nella medesima occasione, In. aveva consegnato i tre assegni bancari, poi risultati privi di copertura, già sottoscritti da Mi.Gi. Ebbene, esaminata in dibattimento l'imputata riferiva di avere effettivamente compilato e firmato gli assegni anzidetti e di averli consegnati all'In., tuttavia, senza sapere che fossero finalizzati all'acquisto di un'autovettura ma credendo che fossero destinati all'acquisto di macchinari per l'attività lavorativa, in comune, di autolavaggio ("non ero presente all'acquisto di questa macchina, non so chi sia l''acquirente, non so a chi In. ha venduto questa macchina né dove l'ha acquistata; non ho mai inviato una lettera con la quale dico a Marocco Felice che avrei pagato in quanto non sapevo nulla di tutto questo né so chi sia questo Ma.").
Sul punto anche Ma.Fe., costituitosi parte civile, riferiva all'udienza del 12/5/2021 di avere incontrato e avuto contatti solo con In., il quale si presentava con gli assegni firmati dalla moglie Mi.Gi., persona al lui, tuttavia, rimasta sconosciuta ("questa Mi. non l'ho mai vista e mai sentita"). La persona offesa evidenziava altresì di avere avuto "più di cento telefonate sempre e solo con in.", anche dopo essersi accorto che gli assegni erano privi di copertura ed avere ricevuto le fallaci rassicurazioni di In. sul prossimo corretto adempimento (anche con il ricevimento sempre effettuato materialmente da In.;
- di una copia di una "disposizione di bonifico" recante la firma di Mi.Gi.). Peraltro nessun coinvolgimento diretto risulta nei confronti di Mi.Gi. anche nella alienazione della autovettura che Ma., Fe. apprendeva, attraverso una ricerca al PRA compiuta al momento in cui aveva saputo che gli assegni consegnati non erano incassabili. essere stata compiuta da In. ad una concessionaria auto.
Ed infatti sul tema il teste, richiesto dalla parte civile. Cu.Sa., all'udienza del 23/2/2022 riferiva "che In. era un suo fornitore, che solitamente gli vendeva automobili e che l'autovettura anzidetta gli era stata venduta al suo fuorisalone". Può ritenersi, dunque, che non emergono elementi di prova univoci e convincenti in ordine alla partecipazione della appellante al progetto truffaldino di In., visto che:
- anche sulla base di quello che la imputata dichiarava in sede di esame la disponibilità di assegni tratti dalla Mi. sul conto corrente alla stessa intestata è inquadrabile anche in una diversa ricostruzione e, soprattutto, non vi sono prove della consapevolezza della Mi. circa la destinazione degli stessi e, dunque, in ordine alla condotta delittuosa di In.Vi.
Ne deriva l'assenza di prova della riconducibilità dei fatti all'imputata anche a titolo di concorso - e, conseguentemente, della relativa responsabilità in ordine al reato a lei ascritto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, l'imputata va assolta dal reato a lei ascritto per non avere commesso il fatto, in tal senso riformandosi l'impugnata sentenza.
P.Q.M.
letto l'art. 605 c.p.p.;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 20 ottobre 2022. appellata da Mi.Gi., assolve l'imputata per non avere commesso il fatto. Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo il 14 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2024.