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Truffa con ricarica Postepay: responsabilità dell'intestatario provata da elementi circostanziati

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Tribunale Gorizia, 09/05/2024, n.369

In caso di truffa perpetrata attraverso l'induzione in errore della vittima con artifizi e raggiri che portano a disporre un pagamento su strumenti tracciabili, come una carta Postepay, la responsabilità penale può essere attribuita all'intestatario della carta stessa, anche in assenza di prova diretta dell'esecuzione materiale, qualora vi siano elementi concreti e circostanziati, come l'attivazione della carta il giorno stesso della truffa e l'immediato accredito della somma sottratta.

Assoluzione per insussistenza di dolo in falso e truffa assicurativa: criteri di valutazione del concorso (Giudice Ester Ricciardelli)

Truffa tramite uso fraudolento delle piste Telepass: condanna e risarcimento danni (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

Truffa ai danni della società autostradale: utilizzo abusivo del varco Telepass (Giudice Gemma Sicoli)

Truffa nei pedaggi autostradali: rilevanza degli artifici e raggiri nel mancato pagamento (Giudice Raffaele Muzzica)

Assoluzione per mancanza di prova certa: contributo accidentale nella presunta truffa contrattuale (Giudice Martino Aurigemma)

Truffa online: accertamento della responsabilità mediante riscontri documentali e comportamenti fraudolenti (Giudice Mariangela Luzzi)

Frode in commercio e non punibilità per particolare tenuità del fatto (Giudice Mariangela Luzzi)

Esclusione di responsabilità per truffa in assenza di prova certa del dolo e del contributo causale (Giudice Raffaele Muzzica)

Truffa contrattuale: rilevanza degli artifici e raggiri nella fase precontrattuale ed esecutiva (Giudice Raffaele Muzzica)

Esclusa la responsabilità penale del subagente per difetto di obbligo di controllo sui contratti

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'imputato BE.ST. veniva tratto a giudizio con decreto di giudizio immediato del 15.11.2021 in seguito a tempestiva opposizione a d.p.c. n. 75/21 e non comparendo in aula, nonostante regolare notifica, ne veniva dichiarata legittimamente l'assenza. All'udienza del 21.09.2022 si costituiva parte civile la p.o., Ch.Ga., che veniva ammessa nel presente processo, le parti formulavano le istanze istruttorie e venivano ammesse le prove. All'udienza del 01.02.2023 veniva sentita come teste la persona offesa e acquisita la documentazione in atti.

All'udienza del 18.10.2023 veniva sentito il teste Al. e acquisiti i documenti dimessi dal PM.

Esauritasi l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 10.04.2024 la Giudice invitava le parti a discutere e concludere.

Sentite le conclusioni delle parti, la giudice pronuncia la seguente sentenza.

L'imputato veniva tratto a giudizio per il reato di truffa ai danni di Ch.Ga., il quale aveva pubblicato un annuncio su (…) per la messa in vendita di un bauletto per moto al prezzo di Euro 370, convincendolo a recarsi subito alle poste per ricevere il pagamento e inducendolo invece, con artifizi e raggiri a effettuare per una ricarica Postepay dell'importo di Euro 2.400 sulla Carta Postepay intestata all'imputato.

Va preliminarmente ribadita la competenza del presente Tribunale, in quanto il luogo di consumazione del reato è quello in cui viene effettuata la ricarica da parte della persona offesa con ordine irrevocabile.

La persona offesa ha riferito di trattative intercorse con il compratore, il quale aveva fretta di concludere l'acquisto e invitava il Ch. a recarsi a un postamat per ricevere i soldi.

Giunto sul luogo, riceveva istruzioni con inserimento di alcuni pin e immediatamente dopo notava che risultavano essere stati prelevati dal suo conto Euro 2400. Pur chiamando subito la direttrice della banca non era in grado di bloccare il bonifico immediato che risultava essere stato accreditato sulla Postepay n. (…). La telefonata dell'acquirente proveniva dall'utenza telefonica n. 3396762790 e l'accento dell'interlocutore era caratterizzata da un accento veneto.

Il teste Al. riferiva in merito alle indagini svolte. L'utenza telefonica fornita in querela dalla p.o. risultava intestata a Lu.Al. mentre la Postepay su cui venivano ricaricati Euro 2.400 era intestata a Be.St.

Si era anche svolta una perquisizione presso la residenza dell'imputato, con esito negativo, in quanto la carta non veniva rinvenuta.

La documentazione acquisita ha però consentito di appurare che nella medesima data in cui è stata perpetrata la truffa (12.03.2019) il BE. si era recato presso l'Ufficio postale per attivare la Postepay utilizzata per la truffa.

Quanto all'utenza telefonica utilizzata per contattare la persona offesa, intestata a Lu.Al., era rimasta attiva tra il 24.01.2019 e il 22.05.2020.

Risulta improbabile che le chiamate fossero state effettuate dallo straniero Lu., in quanto anche la persona offesa ha riferito che l'interlocutore aveva una voce maschile con accento veneto. Il documento d'identità dell'imputato attesta la circostanza sottolineata dalla difesa, ovvero che lo stesso ha l'aspetto femminile, non riconoscendosi nel sesso maschile di nascita. Tuttavia questo elemento non è da solo sufficiente a sradicare l'impianto accusatorio, ben potendo il BE. aver mantenuto una voce maschile pur nel corpo femminile attuale. Ulteriore conforto si ha per via documentale, relativamente agli accertamenti relativi alla titolarità della Postepay utilizzata per effettuare la truffa e attivata, guarda caso, proprio il giorno della truffa dall'imputato. Il fatto che la carta non sia stata rinvenuta a casa del BE. non è cosa strana, in quanto per la tipologia di truffe di cui si tratta, le carte Postepay vengano disattivate o distrutte dopo le prime truffe, all'evidente scopo di non lasciare elementi ulteriori di prova a carico dell'intestatario.

Sebbene sia possibile che il BE. non abbia agito da solo, ma coadiuvato da altre persone, lo stesso ha senza dubbio dato un enorme apporto a eventuali concorrenti allo stato ignoti, nella perpetrazione del delitto in parola, attivando la carta Postepay usata il giorno stesso per la truffa.

Non possono esservi dubbi nemmeno sugli artifizi e raggiri costituenti elemento oggettivo del reato in parola, tenuto conto dell'astuzia e velocità con cui sono state date le indicazioni che hanno confuso il Chinello, inducendolo a ricaricare la Postepay del Be.

Anche l'elemento soggettivo in capo all'imputato, tenuto conto dell'attivazione della Postepay e del suo utilizzo (anche a mezzo di terze persone a cui veniva consegnata immediatamente dopo l'attivazione) può dirsi provato.

Per quanto sopra, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sono concedibili le attenuanti generiche per meglio adeguare la pena al fatto e pare equa la pena di mesi 6 di reclusione e Euro 450 di multa, ridotta per le generiche a mesi 4 di reclusione e Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Risulta concedibile il benefìcio della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento patito dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 2.400 a titolo di danno patrimoniale e il restante a titolo di danno extrapatrimoniale derivante da reato equitativamente determinato. Condanna altresì l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza della costituita parte civile che liquida in Euro 3.592 oltre spese generali 15 per cento, IVA e CPA di legge.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

P.Q.M.
Visto l'art. 533 e 535 ss. c.p.p., ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, concesse le attenuanti generiche, lo condanna la pena di mesi 4 di reclusione e Euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p. concede all'imputato il benefìcio della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento patito dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 2.400 a titolo di danno patrimoniale e il restante a titolo di danno extrapatrimoniale.

Condanna altresì l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza della costituita parte civile che liquida in Euro 3.592 oltre spese generali 15 per cento, IVA e CPA di legge. Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

Così deciso in Gorizia il 10 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2024.

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