Tribunale Nola, 24/05/2022, n.991
L'uso fraudolento delle piste di uscita riservate al servizio Telepass senza possederne il titolo integra il reato di truffa, di cui all’art. 640 c.p., poiché il comportamento di accodarsi ad altri veicoli, sfruttando l'apertura temporanea della barra, costituisce un raggiro finalizzato a conseguire un ingiusto profitto a danno della società autostradale.
Svolgimento del processo
Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso dal GIP - sede - in data 15.3.2019, Ra. An. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.
All'udienza del 30.10.2019, preliminarmente, il difensore della persona offesa rinunciava all'eccezione relativa al difetto di notifica e ai previsti termini a difesa. Il Giudice revocava il decreto penale di condanna opposto, dichiarava l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, ammetteva la costituzione di parte civile e dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove orali e documentali richieste dalle parti.
All'udienza del 27.1.2020 si procedeva all'esame del teste di p.g. Am. Um..
Seguivano, poi, rinvii d'udienza d'ufficio determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 19.10.2020 si disponeva rinvio per assenza del giudice titolare del procedimento.
All'udienza del 18.1.2021, stante il decesso del teste Ri. Pa., si acquisiva ex art. 512 c.p.p., anche nel contenuto dichiarativo, la denuncia dallo stesso sporta.
All'udienza del 8.3.2021, su consenso delle parti, si acquisiva l'informativa di reato redatta dal teste di p.g. Mu. Gi..
Alle udienze del 17.5.2021, 4.10.2021 e 29.11.2021 si disponeva rinvio per assenza della teste Ch. Ro..
All'udienza del 28.2.2022, su consenso delle parti, si acquisiva al fascicolo per il dibattimento, anche nel contenuto dichiarativo, il verbale di sommarie informazioni rese dalla teste Ch. Ro..
All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione, all'esito della quale formulavano le rispettive richieste in epigrafe riportate e il Giudice pronunciava la sentenza con lettura delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che vada senza dubbio affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai fatti criminosi a lui ascritti nell'imputazione, che vanno riqualificati nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 c.p.
Dalla querela scritta sporta dal teste Ri. Gi. (acquisita al fascicolo per il dibattimento ex art. 512 c.p.p. in ragione dell'avvenuto decesso del teste), procuratore speciale della società (…) S.p.A., riscontrata dalla documentazione in atti, emerge che l'autovettura targata (omissis) (targa polacca), nel periodo dal (omissis) al (omissis) effettuava n. 21 transiti utilizzando la pista di uscita riservata al servizio Telepass o Viacard, senza però successivamente provvedere al pagamento del pedaggio relativo ai singoli transiti, eludendo così il pagamento dello stesso il cui ammontate complessivo è risultato pari ad Euro 1.960,33 comprensivi delle spese.
Ciò è stato possibile in quanto, per come è strutturata la pista di uscita riservata al servizio Telepass è possibile oltrepassarla anche accodandosi a distanza molto ravvicinata all'autovettura che precede in modo da approfittare dei pochi secondi in cui la barra chiudi-pista rimane sollevata a seguito del passaggio della vettura che precede.
Inoltre, dalla CNR redatta dal funzionario di p.g. Mu. Gi., operante in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di (omissis), acquisita al fascicolo per il dibattimento ex art. 493, co. 3, è emerso che, da accertamenti svolti dal medesimo funzionario, l'autovettura in questione risultava all'epoca dei fatti nella disponibilità della società di noleggio "Re. Re. Srls" di (omissis), gestita di fatto dal signor Ma. Al. il quale, invitato dalla p.g. operante, esibiva copia dei contratti di noleggio dell'autovettura in oggetto dal (omissis) al (omissis): dalla lettura della suddetta documentazione, emergeva che la stessa era stata noleggiata da tale Ch. Ro., nata (omissis) il (omissis) e successivamente identificata dagli operatori di p.g. quale moglie dell'odierno imputato.
Escussa a sommarie informazioni (il cui verbale è stato anch'esso acquisito al fascicolo per il dibattimento, anche nel contenuto dichiarativo, ex art. 493, co. 3 c.p.p.) in data 18.12.2018, la Ch. dichiarava che il contratto di noleggio della menzionata autovettura era stato stipulato a suo nome ma che l'automobile era in effetti ritirata e condotta dal marito, Ra. An., odierno imputato. Ella precisava, altresì, che proprio nel periodo dal (omissis) al (omissis), la (omissis) era nell'esclusiva disponibilità dell'odierno giudicabile.
Così ricostruite le risultanze istruttorie, può allora dirsi che tale comportamento riferibile all'imputato integra, a parere di questo giudice, non già gli estremi del reato di insolvenza fraudolenta, bensì quelli del reato di truffa, così dovendosi diversamente qualificare il fatto contestato, sussistendone tutti i presupposti.
Come noto, la struttura del reato di truffa si compone:
- di una condotta articolantesi in artifizi, da intendersi quali simulazione o dissimulazione operata sulla realtà esterna capace di creare nella vittima una falsa rappresentazione della realtà medesima, ovvero in raggiri, ravvisabili in proposizioni menzognere corredate di un ingegnoso avvolgimento di parole od argomentazioni atte a far scambiare il falso per il vero; tale condotta, pertanto, deve essere tale da creare nel destinatario un motivo all'agire fondato su una falsa convinzione o su analogo fatto motivante;
- di un primo evento psico-naturalistico, consistente nello stato di errore indotto nella vittima da parte dell'agente, quale conseguenza della sua condotta ingannatoria;
- di un ulteriore evento, inteso in senso più squisitamente giuridico, consistente nell'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento implicito ma indefettibile della fattispecie, produttivo di un danno nella sfera patrimoniale del soggetto passivo e di un ingiusto profitto per l'autore del reato (la truffa, è stato sostenuto, sarebbe appunto caratterizzata da tre eventi, cfr, Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 6022; Cass. pen. n. 29929 del 2007, Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2004 n. 6244, Cass. pen. n. 3135 del 2003, Cass. pen., sez. II, 18 aprile 2002 n. 21868, Cass. pen. n. 1074 del 1997).
Deve rilevarsi, invece, che, ai fini della configurazione della contestata fattispecie di cui all'art. 641 c.p., la dissimulazione dello stato di insolvenza deve consistere in un fatto positivo che, senza assumere le caratteristiche degli artifizi o raggiri, è tuttavia tale da guadagnare la fiducia del soggetto passivo, in modo da vincere la sua normale diligenza nei rapporti contrattuali e da metterlo in condizione di non rendersi conto dello stato di insolvenza dell'agente.
Ebbene nel caso concreto, il fatto di essersi consapevolmente introdotto nelle piste riservate al servizio Telepass senza essere in possesso di tale mezzo di pagamento non può di per sé stesso intendersi come dissimulazione di uno stato di insolvenza, posto che non è affatto provato che in ciascuna occasione l'agente si trovasse in uno stato di insolvenza che abbia taciuto al momento di contrarre l'obbligazione; quindi non può escludersi che l'imputato fosse stato in grado di pagare il pedaggio e piuttosto abbia inteso fruire del tratto autostradale senza pagarlo.
Quindi il predetto comportamento integra piuttosto un raggiro idoneo ad indurre in errore l'addetto al controllo, il quale, poiché l'agente si accoda a distanza ravvicinata al veicolo precedente ed effettua il passaggio approfittando dei pochi secondi in cui la barra rimane automaticamente alzata, non è in grado di impedire il transito.
È evidente poi che tale comportamento è finalizzato a procurarsi un ingiusto profitto, consistente nell'utilizzo del tratto autostradale senza pagarlo, con conseguente danno per la società che lo gestisce. Va, infine, rammentato che è ben possibile per il Tribunale in sentenza dare al fatto una qualificazione diversa ai sensi dell'art. 521 c.p.p. e ritiene, infatti, questo giudicante di condividere il principio di diritto ricavabile dalla sentenza emessa dalla seconda sezione della Suprema Corte (sentenza n. 29507 del 16.6.2015) relativa proprio ad un caso simile a quello odierno, secondo la quale "non viola il principio di correlatone tra accusa e sentenza la decisione di condanna con la quale il giudice, nel prendere in esame e valutare la condotta dell'imputato di non avere, in modo preordinato, adempiuto l'obbligazione contratta, qualifica l'originaria imputazione di insolvenza fraudolenta come truffa, perché la condotta tenuta dall'agente in entrambi i reati consiste in un comportamento fraudolento tale da ingenerare errore nella vittima".
Deve dunque ritenersi sussistente nel caso di specie il reato di truffa, di cui il Ra. deve ritenersi pienamente responsabile.
In relazione a tali fatti non si ritiene l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto della reiterazione delle condotte criminose e non sussistendo elementi di meritevolezza evidenziabili in tal senso.
Ricorre nel caso di specie una ipotesi di reato continuato in quanto ogni passaggio rimasto impagato integra la consumazione del reato di truffa, e quindi sono stati consumati diversi reati di truffa, i quali sono evidentemente maturati nell'ambito di un medesimo disegno criminoso.
Pertanto, valutati tutti i criteri cui all'art. 133 ed all'art. 133 bis c.p., riunite le condotte contestate sotto il vincolo della continuazione, pare congruo condannare l'imputato alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 120,00 di multa, pena così calcolata: pena base mesi sei di reclusione ed Euro 51,00 di multa (minimo edittale), aumentata alla pena inflitta in ragione dell'art. 81 c.p. per le plurime condotte contestate.
Consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
All'imputato può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinando la stessa, ex art. 165, co. 2 c.p., alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività presso uno degli enti convenzionati con codesto Tribunale per la durata della pena inflitta, da espletarsi due volte a settimana per la durata di tre ore e secondo la modalità che l'ente suddetto predisporrà.
Quanto poi alla domanda risarcitoria avanzata dalla Parte Civile costituita, alla luce di quanto detto, deve senza dubbio ritenersi che la condotta criminosa posta in essere dall'imputato abbia arrecato un danno patrimoniale alla società che gestisce il tratto autostradale in questione; pertanto in relazione a tale danno deve essere affermata la responsabilità dell'imputato, il quale deve perciò essere condannato al risarcimento dello stesso in favore della Parte Civile costituita, da liquidarsi in separata sede.
Alla condanna per la responsabilità civile consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento altresì in favore della Parte Civile costituita delle spese processuali da questa sostenute nel presente processo, nella misura indicata in dispositivo (così determinata, in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto della non particolare complessità, e della serialità della causa: Euro 300,00 per la fase di studio, Euro 200,00 per la fase introduttiva, Euro 500,00 per la fase istruttoria ed Euro 380,00 per la fase decisoria = 1.380,00 Euro, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre Iva, Cpa come per legge).
P.Q.M.
Letti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p., dichiara Ra. An. colpevole del reato di cui all'art. 640 c.p., così riqualificato il fatto a lui ascritto in rubrica e, riunite le condotte sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 120,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letti gli artt. 164 c.p. e 165, II comma, c.p. applica a Ra. An. la sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività
presso uno degli enti convenzionati con codesto Tribunale per la durata della pena inflitta, da espletarsi due volte a settimana per la durata di tre ore e secondo la modalità che l'ente suddetto predisporrà.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna Ra. An. al risarcimento dei danni derivati alla Parte Civile costituita, società (…) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, da liquidarsi in separata sede.
Condanna altresì Ra. An. alla refusione delle spese processuali sostenute dalla Parte Civile predetta, che liquida in Euro 1.380,00, oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% oltre Iva, Cpa come per legge.
Motivi in giorni trenta.
Così deciso in Nola, l'11 maggio 2022
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2022