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Truffa ai danni della società autostradale: utilizzo abusivo del varco Telepass (Giudice Gemma Sicoli)

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Tribunale Nola, 10/01/2023, n.22

La condotta di chi utilizza consapevolmente corsie riservate al Telepass senza possederne i requisiti, accodandosi ai veicoli per approfittare del sollevamento della barra e transitando senza pagare il pedaggio, integra il reato di truffa (art. 640 c.p.) e non quello di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.). Questo comportamento costituisce un raggiro finalizzato a indurre in errore l’addetto al controllo, provocando un danno patrimoniale alla società autostradale e un ingiusto profitto per l’agente.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con Decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura in sede dell'08.05.2019 veniva disposto il rinvio a giudizio di MO.CA. innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, chiamato rispondere del reato trascritto in rubrica.

Alla già fissata udienza del 12.11.2019, il Giudice (Dott.ssa Raffaella Lupo) dopo aver dichiarato l'assenza dell'imputato regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, dava ingresso alla parte civile debitamente costituita. Successivamente il Giudice, stante l'assenza dei testi, rinviava il processo all'udienza dell'11.02.2020.

Alla prenominata udienza, il Giudice in assenza delle questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie ed il Giudice, attestata la pertinenza e la rilevanza delle prove richieste, ammetteva le stesse con ordinanza. L'istruttoria iniziava con l'acquisizione della querela e relativi allegati prodotta dal Pm ai fini della procedibilità e, con il consenso delle parti, veniva altresì acquista la relazione di servizio redatta dall'agente di Pg Al.Ca., si procedeva infine alla sua escussione con sole domande a chiarimento. Successivamente, il Pm rinunciava all'escussione del teste In.An. ed il Giudice, sentite le parti, ne revocava la relativa ordinanza ammissiva per manifesta superfluità. Il processo veniva rinviato all'udienza del 20.05.2020. Dopo un breve rinvio disposto a causa dell'emergenza epidemiologica, si approdava all'udienza del 17.11.2020.

Alla summenzionata udienza, il Giudice (nella persona della scrivente) dopo aver dato atto del mutamento della persona fisica dell'organo giudicante, provvedeva al rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, le parti si riportavano alle richieste di prova precedentemente formulate prestando altresì il consenso alla lettura degli atti presenti al fascicolo del dibattimento. Successivamente la scrivente, dopo aver dato atto dell'assenza giustificata del teste di Pubblica Accusa, Gr.Gi., dava atto del consenso prestato dal difensore all'acquisizione della denuncia querela procedendo pertanto all'escussione del teste Ma.Do. in sostituzione del teste Ve.Fe., con sole domande a chiarimento. All'esito, la scrivente rinviava il processo all'udienza del 09.02.2021. Dopo due rinvii si approdava all'udienza del 19.10.2021.

In tale udienza, il Pm procedeva alla correzione del capo di imputazione relativamente al numero di targa da leggersi (...) in luogo di (...); la scrivente pertanto provvedeva in conformità disponendo la notifica del verbale d'udienza nei confronti dell'imputato. Il processo veniva rinviato all'udienza del 01.02.2022.

Dopo ulteriori rinvii si approdava all'udienza dell'8.11.2022. Alla prenominata udienza, il Giudice dopo aver escusso il teste Gr.Gi., acquisiva il verbale di controllo al quale lo stesso faceva

riferimento nonché il verbale di sè rese dall'odierno imputato, prodotte su richiesta del difensore. All'esito la scrivente rinviava il processo all'udienza del 10.01.2023 per esame imputato e discussione. All'odierna udienza, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria utilizzabili gli atti presenti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a concludere, sulle conclusioni delle parti, a seguito della deliberazione in camera di consiglio, pronunciava sentenza come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione
Il materiale istruttorio in atti {relazione di semidio del 26.06.2018 a cura del Distaccamento PS di Nola / testimonianza resa dal teste di PG AN.Ca. / denuncia querela e relativi allegati sporta da Au. / testimonianza resa dal teste Ma.Do. / testimonianza resa dall'agente di Pg Gr.Gi. / verbale di me dall'odierno imputato in sede del 12.07.2018 / verbali (...) del 26.06.2018 a cura del Distaccamento PS di Nola), consente di ricostruire nei termini seguenti la vicenda processuale in esame che trova origine dalla denuncia querela sporta dal procuratore speciale Fe.An., della Società Au. s.p.a., ritualmente acquisita su consenso delle parti. Invero, dalla documentazione in atti, emergeva che in data 26 giugno 2018 il Mo.Ca., conducente del veicolo (...), (cfr. visura agli atti), all'atto di uscire dalla rete autostradale, utilizzava esclusivamente le piste dell'autostrada dedicate al pagamento con Telepass e/o Viacard, in cui si accodava immediatamente alle spalle del veicolo che lo precedeva, regolarmente munito di apparecchiatura Telepass, di tessera Viacard e/o di altro idoneo strumento di pagamento, riuscendo in tal modo a transitare, senza pagare il corrispettivo del pedaggio, prima che la sbarra chiudi pista, si abbassasse.

Le suddette violazioni al sistema di pagamento del pedaggio autostradale determinavano l'attivazione del sistema di rilevamento targhe che scattava la foto della targa posteriore del mezzo nell'atto di commettere la violazione (cfr. allegato n.4, in atti).

Da una verifica effettuata, confrontando i dati evidenziati dai tabulati gestionali (in atti) dai quali si evincevano le violazioni al sistema di esazione oltre che, le targhe dei mezzi che avevano successivamente effettuato i dovuti pagamenti, risultava che, il conducente del veicolo suddetto transitava, in un ristretto arco temporale, ovvero dal 25.04.2018 al 26.06.2018 attraverso piste automatizzate inducendo ogni volta in errore l'addetto al controllo e traendone l'ingiusto profitto di non corrispondere il relativo pedaggio per un importo complessivo pari ad euro 194,75 corrispondente a nr.7 transiti abusivi sulla rete autostradale ed altrettanti r.m.p.p. (rapporti di mancato pagamento del pedaggio) mai onorati, così come riportato di seguito.

- 25.04.2018, Stazione di Palma Campania - 103,25 euro;

- 26.04.2018, Stazione di Nola - 4,43 euro;

- 22.05.2018 Stazione Palma Campania - 4,43 euro;

- 22.05.2018 Stazione Bergamo - 70,2 euro;

- 25.05.2018 Stazione Palma Campania - 4,43 euro;

- 25.05.2018 Stazione Nola - 4,43 euro;

- 26.06.2018 Stazione Nola - 3,58 euro;

Inoltre, da successive e più approfondite verifiche emergeva che lo stesso veicolo tg (...), nel periodo del 04.08.2017 - 28.03.2018 (primo transito abusivo del 4.08.2017 avvenuto all'uscita della Stazione autostradale di Palma Campania) aveva già collezionato altri nr.39 r.m.p.p per un importo di euro 1939,87 di debito nei confronti della società in questione (periodo quest'ultimo oggetto dell'odierno capo di imputazione anche se per mero errore materiale veniva indicato come data di commesso reato il periodo dal 25.04.2018 al 26.06.2018 in luogo dell'intero periodo in contestazione nella parte descrittiva della rubrica).

Pertanto, l'importo totale del debito contratto con Au. S.p.a. dal conducente del predetto mezzo ammontava a complessivi euro 2134,62 corrispondenti alla somma dei r.m.p.p. emessi e mai onorati.

Infine va sottolineato che parte dei suddetti r.m.p.p. sono stati oggetto di lettere di sollecito da parte di Es. s.p.a. delegata al recupero dei crediti, le quali non hanno mai ottenuto riscontro.

(cfr. denuncia querela cigli atti).

In sede di escussione il teste Ma.Do., in sostituzione del procuratore speciale Fe.An. della Società Au., confermava che la descritta denuncia veniva sporta sulla base di una serie di frame fotografici aggiungendo a sostegno che, dagli stessi, la targa del veicolo di cui è processo era evidente. Tuttavia il teste specificava che in alcune immagini, la targa non era facilmente evincibile o perché scattata durante la notte o perché il sistema non riusciva ad effettuare il rilievo. Proseguendo, il Ma. confermava altresì di aver accertato che "al momento dei transiti" la titolarità del veicolo, era della Mo. s.r.l. ed in merito al periodo in contestazione, il teste ribadiva che dal tabulato riepilogativo dei transiti effettuati dal conducente del veicolo suddetto, dal 25 aprile 2018 al 26 giugno 2018, il pervenuto effettuava ben sette mancati pagamenti per un ammontare dovuto di euro 194,75. Altresì il Ma. riferiva che già precedentemente a tale periodo, si riscontravano altri 39 passaggi per un totale quindi di 46 passaggi.

Infine il teste, su domanda del Pm, confermava che in data 9 aprile e 21 maggio 2018 erano state inviate delle lettere di richiesta pagamento dei pedaggi inevasi alla società commerciale Mo. sita alla via (...), la quale da apposita visura, risultava fallita con sentenza del 21 luglio 2017.

Dalla relazione di servizio presente al fascicolo dibattimentale e ritualmente acquisita con il consenso delle parti, si evince che, in data 26 giugno 2018 la sala operativa inviava presso i caselli autostradali di Noia situati al Km 18 più 890, gli agenti di Pg, per un mancato pagamento in atto ad opera di un conducente di un furgone (...).

Giunti nel citato luogo, i militari operanti notavano il veicolo fermo al casello in attesa dell'apertura della sbarra e pertanto procedevano al controllo dell'autocarro condotto dall'odierno imputato ed accompagnato da un tale Io.Fr.. Da ulteriori accertamenti, si appurava che il veicolo era intestato alla società Mo. s.r.l. e dalla centrale operativa risultava che sul veicolo in commento vi era un totale di euro 2.233,12 di mancati pagamenti autostradali compreso quello avvenuto all'atto del controllo. Infine si apprendeva che il veicolo era sprovvisto sia di copertura assicurativa R.C.A. che di revisione periodica. Pertanto si disponeva il sequestro ed il fermo amministrativo dello stesso ed affidato in giudiziale custodia al Mo.Ca.

In sede dibattimentale il teste di P.G, Al.Ca., riferiva di aver accertato che l'intestatario del veicolo era la società "Mo. s.r.l." e che il rappresentante legale della predetta società era tale Mo.Gi. fratello dell'odierno imputato, il quale veniva escusso ai fini di eventuali chiarimenti, tale dato risultava poi errato sulla base della documentazione in atri e dell'escussione degli altri testi. Su domanda della difesa, l'agente di Pg riferiva di aver fermato, personalmente, il pervenuto solo nella suddetta circostanza.

All'udienza dell'8 novembre 2022 il sostituto Commissario della PS, Gr.Gi., dichiarava che in data 26 giugno 2018 "veniva inviato personale qualificato ai caselli autostradali di Nola perché c'era un autocarro targato (...) che era fermo, bloccato nelle barre perché risultavano una serie di mancati pagamenti". Nella suddetta circostanza, i militari operanti, accertavano che il conducente del predetto mezzo era Mo.Ca. e, da ulteriori accertamenti, si scorgeva che l'autocarro non aveva ottemperato a pagamenti dei pedaggi autostradali per una somma di euro 2.233,00 e che lo stesso era sprovvisto di copertura assicurativa e revisione periodica. Successivamente, veniva quindi redatto verbale per entrambe le infrazioni nei confronti del Mo. il quale risultava essere amministratore unico della Mo. s.r.l. intestataria dell'autocarro e, dichiarata fallita con provvedimento n. 158/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data 21.07.2017.

Su domanda del Giudice, il Gr. riferiva che l'odierno imputato risultava essere amministratore della predetta società dall'originaria costituzione ovvero dal 19 giugno 2000 così come risultava dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio. Proseguendo, l'agente di Pg specificava che l'autocarro di cui è processo rientrava tra i beni che il curatore fallimentare aveva pignorato ed affidato, senza facoltà d'uso, al Mo.

Inoltre il Gr. riferiva che già in data 30 settembre 2017, quindi dopo il provvedimento dichiarativo del fallimento, il Mo. veniva fermato a bordo dello stesso autocarro. Su domanda del difensore, il teste non sapeva se il pervenuto avesse provveduto, il giorno seguente, a regolarizzare il pagamento.

In sede di sommarie informazioni, il Mo.Ca. riferiva che l'autocarro targato (...) sebbene risultava intestato ancora alla Mo. s.r.l. fallita da circa due anni e di cui era amministratore unico, di fatto veniva utilizzato dai dipendenti della società F. di cui il fratello Mo.Gi. risultava amministratore. Il pervenuto, riguardo ai mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, confermava esclusivamente quello del 26.06.2018 presso il casello autostradale di Nola aggiungendo che il giorno seguente provvedeva a regolarizzare il pagamento. (cfr. verbale di sommarie informazioni agli atti).

Ritiene questo Giudice che vada senza dubbio affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai fatti criminosi a lui ascritti nell'imputazione, che vanno riqualificati nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 c.p.

Tale decisione si fonda sulla completa valutazione del materiale probatorio acquisito, costituito dalle dichiarazioni rese dai testi di Pg escussi, nonché dalla documentazione ritualmente inserita nel fascicolo del dibattimento.

Ed invero, dalla denuncia in atti, emergeva che l'odierno imputato alla guida del veicolo tg (...) - nell'arco temporale compreso dal 25.04.2018 al 26.06.2018 - transitava attraverso piste automatizzate, omettendo reiteratamente, di adempiere all'obbligazione pecuniaria, conseguente all'utilizzo della rete stradale, in favore della società Au. s.p.a. non corrispondendo, pertanto, il relativo pedaggio anche a fronte dell'emissione di nr.7 r.m.p.p., per un importo pari ad euro 194,75 di debito contratto con la suddetta società.

Ciò è stato possibile in quanto, per come è strutturata la pista di uscita riservata al servizio Telepass è possibile oltrepassarla anche accodandosi a distanza molto ravvicinata all'autovettura che precede in modo da approfittare dei pochi secondi in cui la barra chiudi-pista rimane sollevata a seguito del passaggio della vettura che precede.

Il sistema automatico, rilevata la violazione, provvede ad effettuare un rilievo topografico della targa posteriore del veicolo, successivamente l'accertamento del passaggio avviene automaticamente, per la presenza dei sistemi di controllo nelle stazioni autostradali che rilevano le violazioni che vengono commesse dai veicoli e quindi elaborano tutti i documenti relativi a queste violazioni.

La vettura in questione, oltretutto, risultava aver già effettuato nel periodo dal 04.08.2017 al 28.03.2018 altri 39 passaggi "abusivi" utilizzando le piste autostradali senza pagare il pedaggio

arrivando ad accumulare un debito complessivo di ben 1.939,87 euro nei confronti della società Au.

Nel caso in esame, la riconducibilità dell'azione criminosa all'odierno imputato è di facile individuazione, invero, dalla relazione di servizio presente al fascicolo dibattimentale e ritualmente acquisita con il consenso delle parti, si evince che, in data 26 giugno 2018 la sala operativa COA inviava presso i caselli autostradali di Nola situati al Km 18 più 890, gli agenti di Pg, per un mancato pagamento in atto ad opera di un conducente di un furgone Iveco targato (...). Giunti nel citato luogo, i militari operanti notavano il veicolo fermo al casello in attesa dell'apertura della sbarra e pertanto procedevano al controllo dell'autocarro condotto dall'odierno imputato. Altresì il teste Ma. in sede di escussione, confermava di aver accertato che "al momento dei transiti" la titolarità del veicolo, era della Mo. s.r.l. ed in merito al periodo in contestazione, il teste ribadiva che dal tabulato riepilogativo dei transiti effettuati dal conducente del veicolo suddetto, dal 25 aprile 2018 al 26 giugno 2018, il pervenuto effettuava ben sette mancati pagamenti per un ammontare dovuto di euro 194,75.

Orbene, dalle dichiarazioni credibili e genuine rese in sede dibattimentale dal teste di Pg. Gr.Gi. emergeva che il possessore e conducente del veicolo era il Mo.Ca. il quale, così come risultava dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli agli atti, il pervenuto in data 04.10.2000 (all'atto della costituzione della società) veniva nominato amministratore unico della società Mo. con durata a tempo indeterminato.

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso altresì che la Mo. s.r.l., intestataria dell'autocarro risultava fallita con provvedimento n. 158/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data 21.07.2017 e, a tal proposito, il teste Gr. sollecitato dal Giudice, dichiarava che l'odierno imputato risultava essere amministratore della predetta società dall'originaria costituzione ovvero dal 19 giugno 2000 così come risultava dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio. Proseguendo, l'agente di Pg specificava che l'autocarro di cui è processo rientrava tra i beni che il curatore fallimentare aveva pignorato ed affidato, senza facoltà d'uso, al Mo. Inoltre il Gr. riferiva che già in data 30 settembre 2017, quindi dopo il provvedimento dichiarativo del fallimento, il Mo. veniva fermato a bordo dello stesso autocarro. Non può essere dunque accolta la tesi difensiva della non riferibilità all'odierno imputato dei passaggi in contestazione atteso che anche dopo il fallimento della Mo. lo stesso era nella disponibilità del veicolo rilevato che veniva fermato a bordo dello stesso sia nel settembre del 2017 che successivamente il 26.06,2018. Anche la tesi offerta dall'imputato non risulta verosimile, lo stesso infatti in sede di sit riferiva che il furgone veniva utilizzato dai dipendenti della

F. di cui non forniva alcuna generalità e che non avrebbero avuto in ogni caso alcun titolo per detenere il mezzo.

Ebbene, tale comportamento riferibile all'imputato, il quale ha scelto di rimanere assente nel presente giudizio non offrendo alcuna versione alternativa, integra, a parere di questo giudice, non già gli estremi del reato di insolvenza fraudolenta, bensì quelli del reato di truffa, così dovendosi diversamente qualificare il fatto contestato, sussistendone tutti i presupposti. In sede di sommarie informazioni il cui verbale veniva prodotto su richiesta della difesa, la Mo.Ca., riferiva esclusivamente che l'autocarro di cui è processo, sebbene risultava intestato ancora alla Mo. s.r.l. fallita da circa due anni e di cui era amministratore unico, di fatto veniva utilizzato dai dipendenti della società F. di cui il fratello Mo.Gi. risultava amministratore. Il pervenuto, riguardo ai mancati pagamenti dei pedaggi autostradali, confermava esclusivamente quello del 26.06.2018 presso il casello autostradale di Nola aggiungendo che il giorno seguente provvedeva a regolarizzare il pagamento, (cfr. verbale di sommarie informazioni agii atti).

A parere di questo Giudice, tali dichiarazioni non risultano suffragate da alcun elemento di riscontro pertanto le stesse non appaiono elidere, rispetto all'odierna imputazione il quadro indiziario nei confronti dell'imputato.

Ed invero integra il reato di truffa a carico delle autostrade la condotta di chi si accoda all'automobilista munito di telepass e supera il varco prima che la sbarra si riabbassi. La Cassazione conferma il consolidato orientamento che vede configurarsi il reato ex articolo 640 del c.p. per chi si accoda ai mezzi in transito ai caselli sulle piste Telepass, e aggiunge che l'imputato "è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignori che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore". (Cassazione penale sez. II, 31/01/2019, n.15601)

Il comportamento del soggetto che si inserisca consapevolmente nelle piste riservate al servizio telepass senza pagare il pedaggio autostradale e senza essere in possesso di tale mezzo di pagamento, accodandosi a distanza ravvicinata al veicolo precedente e approfittando dei pochi secondi in cui la barra rimane automaticamente alzata, integra il reato di truffa per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio e non del reato di insolvenza fraudolenta. Inoltre, va rammentato che la Cassazione è consolidata nel ritenere che è integrato il delitto di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autoveicolo attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera (...) pur essendo sprovvisto di detta tessera (da ultimo: Cass. pen. sez. VII, Ordinanza n. 33299 del 18/07/2018, C. CED Cass. 273701; fattispecie relativa ad autotrasportatore che, in più occasioni, impegnava il varco riservato ai clienti (...) e si faceva rilasciare dall'operatore il biglietto di mancato pagamento che gli consentiva di guadagnare l'uscita, così dando a intendere di aver impegnato la corsia sbagliata o di avere dimenticato il titolo di pagamento).

Come noto, la struttura del reato di truffa si compone:

- di una condotta articolantesi in artifizi, da intendersi quali simulazione o dissimulazione operata sulla realtà esterna capace di creare nella vittima una falsa rappresentazione della realtà medesima, ovvero in raggiri, ravvisabili in proposizioni menzognere corredate in un ingegnoso avvolgimento di parole od argomentazioni alle atte a far scambiare il falso per il vero; tale condotta, pertanto, deve essere tale da creare nel destinatario un motivo all'agire fondato su una falsa convinzione o su analogo fatto motivante;

- di un primo evento psico-naturalistico, consistente nello stato di errore indotto nella vittima da parte dell'agente, quale conseguenza della sua condotta ingannatoria;

- di un ulteriore evento, inteso in senso più squisitamente giuridico, consistente nell'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento implicito ma indefettibile della fattispecie, produttivo di un danno nella sfera patrimoniale del soggetto passivo e di un ingiusto profitto per l'autore del reato (cfr., Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2008, n. 6022; Cass. pen. n. 29929 del 2007, Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2004 n. 6244, Cass. pen. n. 3135 del 2003, Cass, pen., sez. II, 18 aprile 2002 n. 21868, Cass. pen. n. 1074 del 1997).

Deve rilevarsi, invece, che, ai fini della configurazione della contestata fattispecie di cui all'art. 641 c.p., la dissimulazione dello stato di insolvenza deve consistere in un fatto positivo che, senza assumere le caratteristiche degli artifizi o raggiri, è tuttavia tale da guadagnare la fiducia del soggetto passivo, in modo da vincere la sua normale diligenza nei rapporti contrattuali e da metterlo in condizione di non rendersi conto dello stato di insolvenza dell'agente. Ebbene nel caso concreto, il fatto di essersi consapevolmente introdotto nelle piste riservate al servizio (...) senza essere in possesso di tale mezzo di pagamento non può di per sè stesso intendersi come dissimulazione di uno stato di insolvenza, posto che non è affatto provato che in ciascuna occasione l'agente si trovasse in uno stato di insolvenza che abbia taciuto al momento di contrarre l'obbligazione; quindi non può escludersi che il Mo. fosse stato in grado di pagare il pedaggio e abbia inteso fruire del tratto autostradale senza pagarlo. Quindi il predetto comportamento integra piuttosto un raggiro idoneo all'indurre in errore l'addetto al controllo, il quale, poiché l'agente si accoda a distanza ravvicinata al veicolo precedente ed effettua il passaggio approfittando dei pochi secondi in cui la barra rimane automaticamente alzata, non è in grado di impedire il transito (cfr. in tal senso Cass. Pen., Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 18/05/2007, secondo la quale "integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera"). E' evidente poi che tale comportamento è finalizzato a procurarsi un ingiusto profitto, consistente nell'utilizzo del tratto autostradale senza pagarlo, con conseguente danno per la società che lo gestisce.

Va, infine, rammentato che è ben possibile per il Tribunale in sentenza dare al fatto una qualificazione diversa ai sensi dell'art. 521 c.p.p. e ritiene, infatti, questo giudicante di condividere il principio di diritto ricavabile dalla sentenza emessa dalla seconda sezione della Suprema Corte (sentenza n. 29507 del 16.6.2015) relativa proprio ad un caso simile a quello odierno, secondo la quale "non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna con la quale il giudice, nei prendere in esame e valutare la condotta dell'imputato di non avere, in modo preordinato, adempiuto l'obbligazione, contratta, qualifica l'originaria imputazione di insolvenza fraudolenta come truffa, perché la condotta tenuta dall'agente in entrambi i reati consiste in un comportamento fraudolento tale da ingenerare errore nella vittima.

Deve dunque ritenersi sussistente nel caso di specie il reato di truffa, di cui il Mo.Ca. deve ritenersi pienamente responsabile.

Non sussiste alcuna seria o concreta ragione per cui concedere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche di cui all'alt. 62 bis c.p., potendo ogni esigenza di adeguatezza della pena trovare corretta definizione entro i limiti edittali della fattispecie.

Pertanto, valutati tutti i criteri cui all'art. 133 ed all'art. 133 bis c.p., pare congruo condannare l'imputato alla pena di anni uno mesi nove di reclusione ed euro 501,00 di multa, così calcolata: p.b. mesi 6 di reclusione ed euro 51,00 di multa (minimo edittale), aumentata alla pena inflitta in ragione dell'art. 81 c.p. (aumento di giorni dieci di reclusione ed euro 10,00 di multa per ogni episodio contestato uguale 45 episodi per 10 giorni di reclusione, uguale anni uno mesi tre di reclusione, 45 episodi per 10,00 euro uguale 501,00 euro).

Consegue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei termini di legge non avendone l'imputato già precedentemente usufruito.

P.Q.M.
Letti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.p., dichiara Mo.Ca. colpevole del reato di cui all'art. 640 c.p., così riqualificato il fatto a lui ascritto in rubrica e, lo condanna alla pena di anni uno, mesi 9 di reclusione ed euro 501,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Così deciso in Nola il 10 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.

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