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Condanna per truffe online con reato continuato e applicazione della detenzione domiciliare per ludopatia

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Tribunale Trieste, 10/06/2024, n.405

Il reato di truffa (art. 640 c.p.) si configura quando l’agente, con artifizi e raggiri, induce la vittima a compiere un atto dispositivo del proprio patrimonio, provocando un ingiusto profitto per sé o per altri e un corrispondente danno per la parte offesa. In presenza di condotte reiterate e sistematiche, configurabili come reato continuato, la natura patologica della dipendenza da gioco non incide necessariamente sulla capacità di intendere e volere dell’imputato, ma può essere considerata ai fini della concessione delle attenuanti generiche e della scelta di modalità alternative di esecuzione della pena.

Assoluzione per insussistenza di dolo in falso e truffa assicurativa: criteri di valutazione del concorso (Giudice Ester Ricciardelli)

Truffa tramite uso fraudolento delle piste Telepass: condanna e risarcimento danni (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

Truffa ai danni della società autostradale: utilizzo abusivo del varco Telepass (Giudice Gemma Sicoli)

Truffa nei pedaggi autostradali: rilevanza degli artifici e raggiri nel mancato pagamento (Giudice Raffaele Muzzica)

Assoluzione per mancanza di prova certa: contributo accidentale nella presunta truffa contrattuale (Giudice Martino Aurigemma)

Truffa online: accertamento della responsabilità mediante riscontri documentali e comportamenti fraudolenti (Giudice Mariangela Luzzi)

Frode in commercio e non punibilità per particolare tenuità del fatto (Giudice Mariangela Luzzi)

Esclusione di responsabilità per truffa in assenza di prova certa del dolo e del contributo causale (Giudice Raffaele Muzzica)

Truffa contrattuale: rilevanza degli artifici e raggiri nella fase precontrattuale ed esecutiva (Giudice Raffaele Muzzica)

Esclusa la responsabilità penale del subagente per difetto di obbligo di controllo sui contratti

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta emesso in data 12/05/2022, Iu.An. veniva tratto a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere del reato di truffa, come meglio descritto in rubrica.

Alla prima udienza del 12/12/2022 la trattazione del processo veniva rinviata per valutare la riunione del processo n. 4809/2021 R.G.N.R. - n. 324/2023 R.G.T. pendente a carico del medesimo imputato per fatti analoghi avanti a diverso giudice.

Alla successiva udienza del 15/05/2023 si formalizzava la riunione dei due processi e il difensore, in forza di procura speciale, chiedeva ammettersi l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova. Il giudice, valutata preliminarmente ammissibile la richiesta, rinviava la formale ammissione alla prova in attesa della redazione del programma di trattamento da parte dell'U.E.P.E.

Riassegnato il processo ad altro giudice, questi, all'udienza del 02/02/2024, alla luce della relazione interlocutoria trasmessa dall'U.E.P.E. nonché dei plurimi processi pendenti e definiti per analoghi episodi di truffa, rigettava la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, disponendo procedersi oltre.

Il difensore chiedeva quindi procedersi con rito abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia psichiatrica sull'imputato volta ad accertare la capacità di intendere e volere dello stesso al momento dei fatti o, in subordine, all'acquisizione di documentazione del Servizio Dipendenze dell'A.S.U.G.I.; in ulteriore subordine, chiedeva definirsi il processo con rito abbreviato incondizionato.

Il Tribunale ammetteva l'imputato al rito abbreviato condizionato alla sola acquisizione documentale.

All'udienza del 22/03/2024 le parti discutevano la causa concludendo come riportato in epigrafe e il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo. Stante il consenso prestato dal procuratore speciale dell'imputato alla detenzione domiciliare sostitutiva e le problematiche di ludopatia dello stesso, il Tribunale disponeva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. gli opportuni approfondimenti a cura dell'U.E.P.E.

Da ultimo, all'udienza del 10/05/2024 il Tribunale integrava il dispositivo sostituendo la pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva.

Motivi della decisione
Le tre diverse attività di indagine compiute dalla polizia giudiziaria nell'ambito dei due distinti procedimenti indicati in rubrica hanno consentito di accertare come l'odierno imputato, Iu.An., si sia reso responsabile tra il 2019 e il 2021 dei plurimi episodi di truffa on line, tra i quali quelli contestati in rubrica.

1. Fatto e risultanze investigative

Il cittadino tedesco Fa.Ar., residente a Sale Marasino (Brescia), il 28/03/2019 denunciava alla Polizia Postale di essere stato truffato da tale Iu.An. con il quale il 20/03/2019 aveva concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto una consolle "Xbox One X" (con inclusi tre giochi e altri accessori) per un corrispettivo di 400,00 Euro.

In particolare, l'Ar. aveva reperito sul sito "(…)" l'annuncio n. (…) relativo ai prodotti di cui sopra pubblicato da tale "An." (mutato in "An." dopo il perfezionamento della truffa); la persona offesa aveva contattato il venditore al telefono (al n. (…)) accordandosi sulle modalità di pagamento e ricezione dei beni; infine, aveva pagato il corrispettivo di 400,00 Euro mediante bonifico bancario sull'Iban n. IT(…) intestato allo stesso Iu.; questi, tuttavia, contravvenendo all'accordo, non aveva spedito i beni compravenduti, rendendosi irreperibile (cfr. verbale di denuncia querela aff. originaria 106-107 p.m.).

L'attività di indagine compiuta dalla Polizia di Stato consentiva di appurare che:

- l'utenza "Vo." n. (…) utilizzata dal sedicente venditore era intestata proprio a Iu.An., nato (…) (aff. 103 p.m.);

- il prezzo della compravendita era confluito sul "Conto Corrente Ar." aperto presso la "In." di Trieste e intestato ad Iu.An., il quale era stato fisicamente identificato a mezzo carta di identità dal funzionario della banca all'atto della sottoscrizione del contratto bancario (docc. aff. 108 p.m.)

Analogamente il 26/11/2020 Da.Fa., residente a Moncalieri (Torino), denunciava ai Carabinieri di essere stato anch'esso vittima di una truffa on line da parte dello stesso Iu.An..

In particolare, il Fa. in data 22/11/2020 si era imbattuto in un annuncio pubblicato nella sezione "Ma." di "Facebook" di offerta in vendita di una consolle "Play Station" Serie 5 per il prezzo di Euro 660,00; la persona offesa aveva quindi contattato il venditore sull'utenza n. (…) pubblicata sull'annuncio. Il venditore, presentatosi come Iu.An. e come residente a Trieste, aveva dato istruzioni al Fa. di pagare il corrispettivo mediante bonifico sul conto corrente n. Iban (…) intestato al padre Fr..

Il Fa., come da accordi, lo stesso 22/11/2020 aveva effettuato il bonifico tramite il conto corrente postale intestato alla madre Gi.Tr. ma il sedicente venditore non aveva inviato la merce e si era reso irreperibile (cfr. verbale di querela orale aff. originaria 12 p.m.; distinta di bonifico aff. 14 p.m.). L'attività di indagine consentiva di appurare che:

- l'utenza "Il." n. (…) utilizzata dal venditore era intestata proprio a Iu.An., nato (…) (aff. 15 p.m.);

- il conto corrente su cui era confluito il prezzo della compravendita era intestato a Fr.Iu. (padre dell'imputato) ma risultava essere stato aperto presso la banca "Hy. S.P.A." da Iu.An., essendo a lui riferibili la foto identificativa scattata in occasione dell'apertura del conto nonché i contatti telefonici ed e-mail comunicati all'istituto bancario (docc. aff. 36-56 p.m.).

Infine, il 25/05/2021 Mi.Be., residente a Savona, sporgeva querela lamentando anch'essa di essere stata vittima di una truffa per mano di tale Iu.An. (cfr. verbale di querela aff. originaria 6 p.m.). Nello specifico, l'08/05/202i la persona offesa aveva pubblicato un annuncio nella sezione "Ma." di "Facebook" con cui si dichiarava alla ricerca una consolle "Nintendo Switch".

All'annuncio - tra i tanti - aveva risposto anche lo Iu., il quale si era dichiarato disposto a vendere il prodotto richiesto al prezzo di Euro 150,00. I due avevano quindi concluso l'accordo scambiandosi dei messaggi tramite l'applicazione "Messanger" di "Facebook".

Come da accordi, rii/05/2021 la Be. aveva pagato il prezzo tramite bonifico versato sul conto corrente della banca "Flow" n. Iban (…) (distinta del bonifico aff. 25).

Nei giorni successivi, per giustificare la mancata spedizione della merce compravenduta, il venditore aveva lamentato disfunzioni al proprio conto corrente; poi, aveva chiesto un ulteriore contributo di 15 Euro per la spedizione, fornendo l'indirizzo e-mail (xxx) (scambio messaggi aff. 26-34): infine, si era reso completamente irreperibile senza più consegnare l'oggetto del contratto.

Resasi conto della truffa, la Be. aveva denunciato il fatto sul sito, ricevendo due messaggi da parte di altrettante persone vittime di analoghe condotte da parte dello stesso utente che con loro aveva utilizzato l'utenza n. (…). Anche in questo caso, dalle indagini condotte dalla polizia giudiziaria emergeva che:

- il conto corrente su cui era confluito il profitto della truffa aperto presso la "Fl. S.P.A." era intestato all'odierno imputato (aff. 13 p.m.):

- il numero di telefono dell'utente che aveva frodato le altre due vittime era anch'esso intestato allo Iu..

2. Valutazione della prova e qualificazione giuridica

Così ricostruiti i fatti e le risultanze investigative, risulta pacificamente provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti e tre i fatti contestati. Infatti, le tre distinte attività di indagine hanno raccolto indizi gravi, precisi, concordanti e tutti convergenti sulla figura dell'odierno imputato, Iu.An.:

- l'imputato, davvero spudoratamente, ha sempre speso le proprie reali generalità;

- i conti correnti su cui sono confluiti i profitti delle azioni illecite erano tutti intestati o comunque riconducibili all'imputato: in particolare, il conto corrente presso la "Hy. Bank", pur formalmente intestato al padre, in realtà era stato aperto dall'imputato, come dimostrato dalla fotografia identificativa scattata nel corso della procedura informatica di riconoscimento;

- tutte le utenze telefoniche utilizzate erano intestate allo Iu.;

- ogni altro riferimento (nome utente, indirizzi e-mail) era riconducibile all'imputato.

Pacifica risulta altresì la qualificazione giuridica dei fatti contestati come truffa ai sensi dell'art. 640 c.p., dal momento che l'imputato, in modo sistematico e con il preordinato intento di non adempiere, stipulando contratti di compravendita con utenti del web, aveva indotto questi ultimi a versare anticipatamente il prezzo concordato senza poi consegnare gli oggetti compravenduti, così traendo un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno.

Evidente è la natura unitaria del disegno criminoso, stante la reiterazione del medesimo schema fraudolento, con conseguente applicazione dell'istituto del reato continuato.

A beneficio dell'imputato possono tuttavia essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione della minor colpevolezza derivante dalla sua condizione personale di fragilità.

Infatti, l'analisi dei movimenti di uno dei conti correnti utilizzati per le truffe (conto corrente aperto presso banca Hy.) e il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno presentato dagli assistenti sociali (acquisito in sede di giudizio abbreviato) comprovano una radicata (fin dall'età di sedici anni) tendenza dello Iu. al gioco d'azzardo che negli anni ha assunto i connotati di una vera e propria dipendenza patologica, comportando l'assunzione da parte dell'imputato di ingenti debiti, a parziale soddisfazione dei quali erano verosimilmente destinati proprio i profitti dell'attività fraudolenta intrapresa.

Quanto alla suddetta ludopatia, deve però precisarsi come nella documentazione acquisita (ricorso per la nomina di amministratore di sostegno) e nelle relazioni trasmesse dall'U.E.P.E. (in particolare, relazione del dipartimento delle Dipendenze dell'A.S.U.G.I. del 22/04/2024) non si fa alcun cenno a possibili menomazioni delle capacità mentali dell'imputato cagionate dalla dipendenza da gioco, disturbo della personalità che di per sé non è idoneo ad incidere sulla capacità di intendere e volere, salvo che non si caratterizzi per consistenza, intensità e gravità particolarmente incidenti sull'equilibrio psichico del soggetto (Cass., Sez. 6, Sentenza 21/03/2023. n. 21986). condizione che non è stata così rappresentata dalle strutture che hanno in cura lo Iu.. Peraltro, tale dipendenza dal gioco si era inserita in una condizione sociale e familiare di particolare vulnerabilità dello Iu., il quale aveva vissuto una infanzia e una adolescenza piuttosto travagliate, essendo stato abbandonato dalla madre a soli 3 anni per poi essere collocato nel tempo presso ben 5 famiglie affidatane, salvo, più di recente, tornare a vivere con il padre affetto da problemi di dipendenza da alcol.

3. Trattamento sanzionatorio

Valutati i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. risulta pena congrua quella pari ad anni 1 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, così determinata:

- pena base per il più grave delitto contestato al capo A): anni 1, mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa; pena nettamente superiore al minimo edittale in ragione della natura sistematica dell'attività fraudolenta intrapresa dallo Iu.: dallo schema fraudolento adottato, dall'esame dei movimenti dell'estratto di conto corrente aperto presso banca Hy., nonché da quanto dichiarato dalla Be. circa altre due vittime dell'imputato, emerge una professionalità delinquenziale dello Iu. posta alla base di numerosi altri episodi di truffa compiuti con le medesime modalità e forieri di numerosi profitti illeciti;

- pena diminuita per le circostanze attenuanti generiche: anni 1 di reclusione ed Euro 600,00 di multa;

- pena aumentata per la continuazione con il reato contestato al capo B): anni 1 mesi 3 di reclusione ed Euro 750,00 di multa;

- pena aumentata per la continuazione con il reato contestato al capo a): anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa;

- pena diminuita per il rito abbreviato: anni 1 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

La natura sistematica dell'attività fraudolenta, comprovata anche da un precedente penale specifico e da altri procedimenti penali pendenti avanti ad altri Tribunali, impedisce la concessione dei benefici di legge, non potendo in alcun modo essere formulata una prognosi positiva in ordine alla futura astensione da ulteriori reati.

Tuttavia, valutata la relazione trasmessa dall'U.E.P.E. il 06/05/2024, tenuto conto delle problematiche di ludopatia di cui è affetto l'imputato nonché dell'attività lavorativa (lecita) dallo stesso reperita, in chiave rieducativa e risocializzante appare opportuno sostituire la pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva con le prescrizioni e le modalità meglio indicate in parte dispositiva.

Alla condanna consegue ai sensi dell'art. 535 c.p.p. il pagamento delle spese processuali.

Data la natura della vicenda processuale e il carico del ruolo risulta termine congruo per la redazione della motivazione quello pari a giorni 30.

P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Iu.An. colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la disciplina del reato continuato, tenuto conto della diminuente per il rito, lo

condanna

alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 545-bis c.p.p., 53 e ss., 56 e 61 della L. n. 689/1981,

sostituisce

la pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare sostitutiva per la durata di anni 1, con obbligo di rimanere presso la propria abitazione sita a Trieste in Via (…) e con facoltà di uscita dal domicilio:

- il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 00:30 per svolgere attività lavorativa presso il supermercato "Me.";

- il mercoledì, il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute;

- in giorni e orari concordati con l'U.E.P.E. e il Dipartimento dei Servizi per le dipendenze, previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, per recarsi agli incontri fissati per percorsi di risocializzazione e trattamento della dipendenza dal gioco.

Visto l'art. 56-ter della L. n. 689/1981,

prescrive all'imputato

1. di non detenere o portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2. di non frequentare, senza giustificato motivo, pregiudicati, soggetti sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano al rischio di commissione di reati, salvo si tratti dei familiari o di altre persone stabilmente conviventi;

3. di permanere in ogni caso all'interno del territorio dell'ex Provincia di Trieste;

4. di conservare, portare sempre con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia copia del presente provvedimento (e di eventuali modifiche) e un documento di identificazione;

5. di mantenere contatti frequenti con l'U.E.P.E. di Trieste, secondo le modalità stabilite dal Funzionario incaricato e fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;

6. seguire il programma terapeutico elaborato dal Servizio per le dipendenze per fronteggiare le problematiche connesse al gioco patologico;

e dispone

il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,

indica

il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Trieste il 22 marzo e il 10 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2024.

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