Sequestro per equivalente: il giudice non deve indicare i beni, ma solo il valore del profitto. L’individuazione concreta spetta al PM nella fase esecutiva (Cass. Pen. n. 34060/25)
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Sequestro per equivalente: il giudice non deve indicare i beni, ma solo il valore del profitto. L’individuazione concreta spetta al PM nella fase esecutiva (Cass. Pen. n. 34060/25)

Sequestro per equivalente: il giudice non deve indicare i beni, ma solo il valore del profitto. L’individuazione concreta spetta al PM nella fase esecutiva

Il principio di diritto

Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il decreto del giudice non deve individuare i singoli beni da vincolare, ma soltanto il valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.L’individuazione dei beni e la verifica della loro disponibilità in capo all’indagato competono al pubblico ministero nella fase esecutiva.

Il terzo formale intestatario può tuttavia proporre riesame, contestando la riconducibilità del bene all’indagato.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. III, 16/09/2025, (ud. 16/09/2025, dep. 17/10/2025), n.34060


RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza del 10/03/2025, il Tribunale di Trani, per quanto qui rileva, accoglieva il ricorso presentato da Di.St., legale rappresentante della società Fashion Plus Srl (terzo interessato) e disponeva il dissequestro e la restituzione dell'autovettura Range Rover Sport tg (OMISSIS). Il Collegio cautelare accoglieva le deduzioni difensive rilevando che né nella richiesta di sequestro preventivo da parte del pubblico ministero né nel decreto che disponeva la misura cautelare reale vi era indicazione del bene, intestato a terzi, e della sua riconducibilità alla disponibilità dell'indagato.


2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, articolando due motivi.


Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. per erronea interpretazione dei presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente e violazione di legge in relazione agli artt. 104 e 104-bis disp. att. cod. proc. pen per erronea valutazione della fase esecutiva del sequestro.


Argomenta che il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto che la richiesta del Pm ed il decreto di sequestro preventivo del Gip dovessero contenere una motivazione espressa circa l'effettiva disponibilità in capo all'indagato dell'autovettura, poi effettivamente sequestrata, formalmente intestata al figlio del predetto. Evidenzia che è connaturato alla struttura del sequestro per equivalente che i beni specifici vengano individuati solo in fase esecutiva, essendo materialmente impossibile per il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di prevedere ex ante quali beni saranno nella disponibilità dell'indagato al momento dell'esecuzione della misura.


Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 per erronea interpretazione dei presupposti della confisca per equivalente.


Argomenta che il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare la natura stessa della confisca per equivalente che presuppone che i beni da apprendere possano essere individuati anche successivamente, purché se ne dimostri la disponibilità in capo all'indagato.


Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


2. Secondo un principio ampiamente consolidato, e che il Collegio condivide, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura cautelare, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (così, tra le tante: Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736-01; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282-01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148-01; Sez. 3, n. 10567 del 12/07/2012, dep. 2013, Falchero, Rv. 254918-01). Va rimarcato, in particolare, che una delle ragioni per le quali la giurisprudenza ritiene corretta l'adozione di provvedimento cautelare privo di specifica individuazione dei beni da sottoporre a vincolo si fonda sulla rilevanza di questi in termini di mera fungibilità, ossia esclusivamente quali entità rappresentative di un valore economico (cfr., in particolare, in motivazione, Sez. 3, n. 10567 del 2013, Falchero, cit.).Ed è stato anche precisato che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il decreto del giudice può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, dovendo escludersi che sia necessario procedere a convalida del vincolo reale apposto dalla polizia giudiziaria (Sez.3, n. 17087 del 15/03/2019, Rv.275944 - 01).


3. Ai fini della confisca "per equivalente" o "di valore", il bene non rileva, dunque, nella sua specificità ma solo come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicché la disponibilità da parte del reo del bene da confiscare "per equivalente" costituisce anch'essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., e art. 321, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza deve, comunque, essere oggetto del controllo del Giudice. La circostanza che il bene non sia stato indicato nel decreto di sequestro ma individuato in sede esecutiva in quanto ritenuto dal Pubblico Ministero o dalla polizia giudiziaria in "disponibilità" del reo, pur a fronte di una intestazione formale di segno opposto, non incide sulla legittimità della misura al momento della sua emissione ed esecuzione. Il Giudice, infatti, non ha l'onere di indicare i beni da sequestrare, ma il terzo interessato, che ne rivendichi la titolarità o la disponibilità esclusiva, può porre in discussione la legittimità stessa del sequestro in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti, facendo successivamente valere dinanzi al Giudice del riesame le proprie ragioni. Va, quindi, ribadito il principio di diritto che l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (salvo il caso di sproporzione ictu oculi) non costituiscono requisito di legittimità del decreto stesso; tuttavia va precisato che ove il sequestro venga disposto (nella fase di imposizione genetica del vincolo) o eseguito (nella fase funzionale del vincolo e, quindi, nei casi in cui l'individuazione dei beni da sequestrare avvenga, come nella specie, in sede esecutiva) su beni formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità dell'indagato, il terzo che rivendichi l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 38512 del 22/06/2016, Rv. 268086 - 01; Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, Stillitani ed altro, non mass.).


3. Il Tribunale del riesame di Trani non si è conformato a tali principi di diritto, così integrando il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente.


4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente al dissequestro dell'autovettura di proprietà della Fashion Plus Srl, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.


P.Q.M.


Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al dissequestro dell'autovettura di proprietà della Fashion Plus Srl, e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.


Così deciso il 16 settembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2025.

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