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Sequestro per malversazione: è legittimo anche se i fondi sono stati usati per acquistare beni strumentali (Cass. Pen. n. 11787/2025)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11787/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da P. e dalla D. S.r.l., confermando la legittimità del sequestro preventivo di beni strumentali acquistati con fondi pubblici.

La decisione ribadisce che la mera destinazione dei contributi all'acquisto di beni non basta ad escludere il fumus del reato di malversazione, qualora emerga un utilizzo difforme o l’assenza di effettiva operatività dell’impresa beneficiaria.


Il fatto

Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva disposto il sequestro preventivo, confermato in sede di riesame, nei confronti di P. e della D. S.r.l., nell’ambito di un procedimento per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.).

Il sequestro riguardava beni acquistati con fondi europei (FEAMP 2014/2020) erogati per la realizzazione di un progetto di integrazione lavorativa per soggetti diversamente abili.

I ricorrenti avevano sostenuto che:

  • le attrezzature erano state effettivamente acquistate;

  • al momento dell’ispezione, vi erano soggetti disabili presenti e impegnati in attività formative;

  • l’attività progettuale non era conclusa, essendo il termine finale previsto al 31 marzo 2025.


La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo:

  • Inammissibili le censure, perché generiche o fondate su una lettura alternativa dei fatti già adeguatamente esaminati dal Tribunale;

  • Infondate le doglianze circa l’assenza di fumus: l’organo del riesame aveva correttamente rilevato elementi gravi e precisi che facevano ritenere verosimile l’ipotesi di reato, tra cui:

  • l’assenza di attività effettiva e di personale presso la sede operativa;

la mancata connessione all’energia elettrica delle attrezzature;

  • l’inesistenza di documentazione fiscale attestante l’impiego effettivo dei beni per le finalità sociali dichiarate.

Inoltre, ha ricordato che ai fini del sequestro preventivo non è richiesta la prova piena del reato, ma la sola sussistenza del "fumus commissi delicti", ovvero l’astratta riconducibilità della condotta alla fattispecie penale contestata.


Il principio di diritto

Ai fini dell’adozione del sequestro preventivo per il reato di malversazione ai danni dello Stato, la destinazione dei fondi pubblici all’acquisto di beni strumentali non esclude il fumus delicti, qualora emerga l’assenza di operatività dell’impresa beneficiaria e la distrazione funzionale dei beni dalla finalità del contributo.

La verifica è demandata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo macroscopici vizi motivazionali.

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