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Sequestro Preventivo: collegamento con il reato e ruolo del terzo estraneo (Cassazione penale n. 1826/23)


Bancarotta fraudolenta

1. La massima

Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede.

L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o degli indagati, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato medesimo.


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2. La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale ex art.322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'impugnazione proposta da Ro.Al. avverso l'ordinanza del G.u.p. del medesimo Tribunale, che il 4 aprile 2023 aveva disatteso l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo della quota pari al 60% del capitale della società Farmatuscia S.r.l.

Ai fini della migliore comprensione del ricorso, va da subito evidenziato che il Tribunale di Perugia, con l'ordinanza ora impugnata, confermava il sequestro

preventivo di natura impeditiva, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. che era stato operato nell'ambito del procedimento penale riguardante plurime condotte integranti reati fallimentari, contestate al capo 6) dell'imputazione a Ma.Ve. in relazione al reato di cui agli artt. 216, comma 1 n. 1, 219, commi 1 e 2 n. 1, 222 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Difatti, con decreto del 30 giugno 2021 il G.i.p. del Tribunale di Perugia aveva disposto, fra l'altro, il sequestro del 60% delle quote sociali della Farmatuscia s.r.l. nella disponibilità formale di Ro.Al. (o di suoi successori).

A Ma.Ve. veniva contestata la distrazione - quale socio al 50% e amministratore dal (Omissis) al fallimento, intervenuto con sentenza del 12 marzo 2020, della "Lu.De. s.n.c., di An.Be., Gi.Si. e Ma.Ve.", dopo essere stato dichiarato fallito come persona fisica - dei "beni personali dalla massa fallimentare; in particolare tre giorni prima della dichiarazione di fallimento, cedeva a Ro.Al. il 60% delle proprie quote detenute della Farmatuscia S.r.l. (tramite la società Fiduciaria del Giglio S.r.l.), impedendo alla procedura fallimentare il controllo di quest'ultima società nonché delle società da questa controllate, ovvero la Farmacia Mencaraglia s.a.s. di Ma.Ve. e la farmacia Mavez S.r.L".

La difesa della Ro.Al. chiedeva la revoca del disposto sequestro, per essere sopravvenuti elementi di novità, che avrebbero eliso il presupposto del periculum in mora , in quanto l'atto di cessione della quota sociale ceduta da Ma.Ve. a Ro.Al. risultava oggetto dell'azione revocatoria fallimentare promossa dal Fallimento Ma.Ve. e la relativa domanda era stata accolta con sentenza del Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, del 21 settembre 2022, che aveva dichiarato l'inefficacia, nei confronti del Fallimento ex art. 67, comma 2, legge fall., dell'atto di cessione, con condanna alla restituzione alla curatela delle quote di Farmatuscia cedute alla Ro.Al.

Inoltre, la difesa della Ro.Al. prospettava la qualità di persona estranea al reato, come anche l'interesse della istante alla cancellazione dell'iscrizione del sequestro in proprio danno dal Registro delle Imprese.

Il G.U.P. rigettava l'istanza rilevando come la sentenza emessa in sede di revocatoria fallimentare fosse stata appellata e dovevano ritenersi persistenti le esigenze cautelari.

L'appello proposto lamentava la sopravvenuta insussistenza del periculum in mora, come anche del nesso di strumentalità tra il bene in sequestro e il reato, per l'estraneità della Ro.Al. allo stesso, oltre che l'interesse dell'istante alla pronuncia affinché nel corso del giudizio civile fossero correttamente esercitati i diritti societari e conservato il patrimonio societario costituito dalla partecipazione pari al 78% nella società Mavez S.r.l. e pari allo 0,93 % nella società Mencaraglia S.a.s.

Il Tribunale di Perugia, con funzioni di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione, con l'ordinanza ora impugnata.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Ro.Al. consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 321, commi 1 e 3, 322-bis, art. 263, comma 3, cod. proc. pen., 67 I. fall, 2909 cod. civ.

In particolare, Ro.Al., a differenza di quanto rileva il Tribunale, risulterebbe titolata a chiedere la restituzione all'esito del provvedimento che ha accolto la revocatoria fallimentare, rigettando le istanze di trasferimento delle quote al Fallimento medesimo.

In sostanza la curatela avrebbe la disponibilità materiale delle quote, ma non anche la titolarità giuridica delle stesse, che resta in capo all'acquirente. Da qui deriva la censura dell'ordinanza impugnata, che erroneamente esclude la legittimazione dell'istante.

4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 321, comma 1 e 3,125 cod. proc. pen. e art. 104 disp att. cod. proc. pen.

La ricorrente censura l'irrilevanza della valutazione del fumus operata con l'ordinanza impugnata, non essendo Ro.Al. imputata, cosicché e da ritenersi estranea al reato: inoltre, difetterebbe la valutazione di proporzionalità e adeguatezza del sequestro, oltre che la sussistenza del concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato o della agevolazione della commissione di ulteriori reati, errando il Tribunale nel ritenere fittizia la cessione di quota, avendo l'atto natura onerosa e risultando che la curatela abbia rifiutato il pagamento del corrispettivo. Il Tribunale del riesame avrebbe reso una motivazione apparente a riguardo, difettando la stessa anche in ordine al nesso di strumentalità.

Inoltre, l'ordinanza impugnata non terrebbe in conto per un verso che la restituzione delle quote alla Ro.Al. non ne determinerebbe il controllo della società, in quanto lo statuto di Farmatuscia S.r.l. richiede un quorum del 71% per le deliberazioni, risultano il permanere del sequestro una impropria finalizzazione delle quote alle esigenze della curatela.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 - con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto per un verso e afferente al vizio di motivazione, non proponibile in questa sede, per altro verso rilevando come a seguito dell'accoglimento della revocatoria fallimentare il soggetto legittimato alla restituzione sia il curatore fallimentare.

6. La difesa della ricorrente, in replica alle conclusioni della Procura generale, ha depositato memoria con la quale ha richiamato Sez. 6, 14 dicembre 2021, n. 45934, che ritiene, pur a fronte dell'autonomia del procedimento penale da quello civile, comunque il venir meno del periculum in mora in sede penale nel caso di concomitanza con provvedimento cautelare civile che assicuri gli interessi delle parti, il che varrebbe nel caso in esame in quanto la sentenza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare promossa dalla curatela e immediatamente esecutiva, dal che la irrilevanza dell'intervenuto appello.

Inoltre, a differenza di quanto sostiene la Procura generale, la ricorrente sarebbe portatrice di un interesse alla revoca del sequestro, indipendentemente dalla restituzione successiva alla curatela fallimentare, in quanto interessata alla cancellazione del sequestro penale dal registro delle imprese, nonché a concludere il rapporto oneroso con la Fiduciaria Il Giglio.

7. Il ricorso e stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al (Omissis) per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza e stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il (Omissis) dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.


RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e infondato.

2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) ovvero quando la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).

2. I motivi, strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente.

2.1 Va evidenziato da subito come il Tribunale perugino abbia affrontato il tema del coinvolgimento di Ro.Al. nelle dinamiche fraudolente nella prospettiva non del fumus commissi delicti, come lamenta la ricorrente, bensì per verificare la sussistenza della strumentalità della relazione fra res sottoposta a sequestro e reato, nel senso che la distrazione delle quote, personalmente detenute da Ma.Ve., avveniva con la cessione a Ro.Al. appena tre giorni prima della dichiarazione di fallimento. Il Tribunale del riesame rileva come la cessionaria risulti persona estremamente vicina a Ma.Ve. - cosi il G.i.p. nel decreto genetico richiamato dal Tribunale, che traeva tale convincimento da quanto accertato dalla curatrice e dalla frequenza dei rapporti telefonici fra cedente e cessionario, indicati dalla Guardia di Finanza.

In tal senso, quindi, correttamente il Tribunale - al di la delle legittime scelte dell'organo di accusa che ha ritenuto esercitare l'azione penale nei confronti di Ma.Ve. e non di Ro.Al., escludendone la qualità di extranea "concorrente" - rilevava come la cessione di quote fosse stata operata in favore di "terzo fiduciario, con la volontà di sottrarre alla massa fallimentare importanti cespiti patrimoniali".

A ben vedere, tale motivazione e assolutamente in sintonia con il dolo richiesto dalla bancarotta fraudolenta per distrazione, che ha natura di dolo generico.

Va qui richiamato il carattere di reato di pericolo della bancarotta fraudolenta per distrazione (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall, prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non e elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che tale lesione alle pretese del ceto creditorio si verifichi.

Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, anche rilevante ai fini della individuazione del periculum in mora, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita, nella prevedibilità del pericolo che tale operazione determini per gli interessi dei creditori.

In altri termini è sufficiente che la condotta, di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva, sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232; Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446).

A fronte di tale consolidato orientamento, quindi, deve rilevarsi come il provvedimento impugnato contenga una motivazione, per giunta congrua, in ordine alla natura distrattiva della cessione di quote in favore della Ro.Al., ritenuta fiduciaria del cedente, operazione nella quale si concreta la relazione strumentale fra la res sequestrata e delitto.

2.2 Non vi e dubbio che a più riprese il Tribunale faccia riferimento all'interesse della curatela, come puntualmente rileva la difesa della ricorrente, che nella prospettiva difensiva sarebbe in contrasto con la finalità del sequestro in sede penale, che e funzionale ad evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato e la commissione di ulteriori reati.

Non di meno, pero, deve evidenziarsi come il G.i.p., con il decreto genetico richiamato dal Tribunale, rilevasse che "le operazioni societarie ... rendono evidente come sia in corso di realizzazione da parte del Ma.Ve., tramite sue persone fiduciarie, un tentativo di estromissione della curatela dalla gestione di quelli che erano e che tuttora devono essere ritenuti i suoi beni personali, come tali soggetti alla par condicio creditorum".

Il Tribunale, quanto al periculum in mora (fol. 4), condivideva quanto ritenuto dal G.i.p. in ordine a una pluralità di comportamenti distrattivi finalizzati a sottrarre alla massa fallimentare importanti cespiti patrimoniali "attraverso mirate operazioni societarie tese alla estromissione della curatela, di fatto ostacolata nell'esercizio dei propri diritti sui beni appresi alla massa fallimentare in seguito alla formale cessione della quota societaria a soggetto terzo".

E bene, nella motivazione impugnata si rinviene sia il richiamo diretto al pericolo connesso alle plurime condotte poste in essere di natura distrattiva, in sé sintomatiche della volontà di procedere ad analoghe ed ulteriori operazioni con spoliazione e dissipazione ulteriore della garanzia patrimoniale, sia anche il richiamo all'interesse della curatela, che si sostanzia in via mediata comunque nella tutela dell'interesse dei creditori, coincidente con l'oggetto della tutela del delitto di bancarotta fraudolenta, identificabile nell'interesse di costoro all'integrità dei mezzi di garanzia.

2.3 D'altro canto, anche in relazione alla invocata posizione di terza estranea della attuale ricorrente, l'ordinanza impugnata provvede a una disamina ai soli fini della verifica del periculum in mora, per dimostrare la vicinanza di Ro.Al. a Ma.Ve. e la relazione fra la res e il reato, con. motivazione che non e apparente né affetta da violazione di legge; deve comunque qui richiamarsi anche il principio per cui e legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in questi casi non e la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si può, d'altra parte riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori) spettano al custode designato in sede penale (Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864 - 01; Sez. 5, n. 21810 del 13/04/2004, Aiello, Rv. 228101 - 01; Sez. 6, n. 2853 del 07/07/1995, Guida, Rv. 202642 - 01).

Proprio Sez. 5, Carlone ha ribadito in motivazione che secondo la costante giurisprudenza oggetto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Rv. 244797; mass, precedenti conf.: N. 2296 del 1992 Rv. 190789, N. 156 del 1993 Rv. 193692, N. 1565 del 1997 Rv. 208463, N. 4496 del 1999 Rv. 214033, N. 29797 del 2001 Rv. 219855, N. 1246 del 2003 Rv. 228224, N. 38728 del 2004 Rv. 229610, N. 24685 del 2005 Rv. 231977, N. 27340 del 2008 Rv. 240573, N. 1806 del 2009 Rv. 242262, N. 17865 del 2009 Rv. 243751).

Inoltre, continua Sez. 5, Carlone, il sequestro preventivo non implica nemmeno la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché, alle condizioni sopra evidenziate, non e indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede (Rv. 244689). L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non e dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o degli indagati, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato medesimo (cfr. Rv. 240573).

Di tali rapporti, a ben vedere, la motivazione impugnata rende conto, con motivazione che certamente non può ritenersi apparente, per altro supportata anche dal provvedimento del Giudice civile che ha provveduto in merito alla revocatoria fallimentare, indagando e ritenendo comprovata la scientia decoctionis, cosicché al più potrebbe prospettarsi un vizio di motivazione non deducibile in questa sede, riservata invece alla sola violazione di legge.

Pertanto, rilevato come il provvedimento impugnato contenga una motivazione congrua e certamente non apparente, in ordine al periculum, sia con riferimento diretto alla dispersione ulteriore dei beni, sia anche alla indiretta lesione degli interessi della curatela e quindi dei creditori, e evidente che l'argomento relativo alle maggioranze qualificate e rafforzate previste dallo statuto della Farmatuscia S.r.l. risulta in vero non decisivo, perché attiene solo al tema del pericolo "gestionale" con finalità dispersiva dei beni attraverso le delibere societarie, non anche alla possibilità ritenuta concreta, dal Tribunale di Perugia, che nell'ambito del complessivo disegno distrattivo, data la vicinanza della Ro.Al. a Ma.Ve., in caso di restituzione delle quote alla ricorrente potrebbe realizzarsi anche la cessione delle quote a ulteriori terzi, con consumazione di ulteriori delitti, e comunque con aggravamento delle conseguenze di quello per cui si procede.

2.4 Quanto, invece, alla doglianza relativa alla violazione dell'art 104-bis disp. att. cod. proc. pen., in ragione della nomina di un custode e non di un amministratore giudiziario, per altro, trattandosi del curatore, dunque in conflitto di interessi secondo la ricorrente, per un verso deve osservarsi come si tratti di un motivo non consentito in quanto inedito, non essendo stato proposto con l'atto di appello, secondo quanto e prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen; per altro verso deve anche osservarsi come quanto afferisce alla nomina o alla revoca del custode e pacificamente ritenuto insuscettibile di impugnazione a mezzo dell'art. 322-bis cod. proc. pen - cfr. Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 263674 - 01 - trattandosi di provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione ovvero nella nomina o la revoca del custode (mass. conf. n. 28003 del 2014 Rv. 262043 - 01, n. 39181 del 2014 Rv. 260381 - 01).

2.5 Quanto alla legittimazione ad impugnare e al necessario interesse concreto della Ro.Al. che la sostenga, per un verso corretta e l'ordinanza impugnata allorquando evidenzia che gli effetti della pronuncia in sede civile, quanto alla accolta revocatoria fallimentare, sono provvisori e non definitivi, cosicché l'evoluzione del procedimento in sede civile potrebbe condurre tanto alla conferma della inefficacia quanto al ripristino della efficacia della cessione di quote, cosicché il periculum non e cessato fino alla definitività della decisione: ciò, fermo restando la autonomia dei due procedimenti in sede penale e civile, come ritenuto anche dalla Procura generale (in merito cfr. Sez. 5, n. 19078 del 22/01/2015, Garofalo, Rv. 263375 - 01). D'altro canto, comunque, anche il formarsi del giudicato in favore della Ro.Al. sulla parte della istanza revocatoria della curatela, tesa ad ottenere la proprietà delle quote, non risulta decisiva per ritenere la legittimazione della cessionaria.

Per un verso, come rileva il Tribunale del riesame, non può avere efficacia di giudicato nel procedimento penale la decisione irrevocabile in sede civile, poiché questa e riconosciuta, a norma dell'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., solo alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza (così da ultimo Sez. 2 , n. 37489 del 21/06/2019, Ferrante, Rv. 277042 - 01; nello stesso senso Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, Cavedi, Rv. 275702 - 01).

Per altro verso, correttamente la ricorrente richiama le Sezioni Unite civili - n. 30416 del 23/11/2018 - Rv. 651808 - 02 - che hanno affermato che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di la delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo.

Infatti, l'inefficacia della cessione determina la restituzione dei beni, che per quanto restino nella formale titolarità della cessionaria rientrano nella massa fallimentare.

A ben vedere, pero, per quanto sia corretto il rilievo che si legge nel ricorso, secondo cui la sentenza che accoglie l'azione revocatoria non priva di validità giuridica l'atto traslativo intercorso, ma ne determina soltanto l'inefficacia nei confronti del creditore che abbia agito in giudizio, ciò non vale a inficiare la correttezza della ratio decidendi che informa l'ordinanza impugnata.

Invero "proprio in virtù di tale inefficacia [conseguente alla revocatoria] il creditore ha il diritto di recuperare il bene alla garanzia patrimoniale generica; e, quando l'azione sia stata esercitata nell'interesse del complesso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 66, la disposta revoca riconduce il bene alla massa attiva e attribuisce alla curatela fallimentare il diritto di acquisirne non soltanto la disponibilità, ma anche il possesso ai fini della liquidazione. Al riguardo non sarà inutile ricordare che, nell'ambito dell'esecuzione collettiva che struttura la procedura concorsuale, la sentenza dichiarativa di fallimento ha la stessa funzione che e propria del pignoramento nell'esecuzione individuale; e che dei beni appartenenti alla massa attiva il curatore ha la custodia e l'amministrazione (l. fall., artt. 31 e 88)" (cosi, con argomentazione qui condivisa, Sez. 5, n. 43245 del 25/09/2008, Giuffrida, Rv. 241932 - 01).

Ne consegue che soggetto avente titolo per ottenere la restituzione del possesso del bene in sequestro allo stato sarebbe la curatela, in quanto - cfr. Sez. 3 civ., n. 22153 del 03/08/2021 - Rv. 662422 - 02 - mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare, che si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 cod. civ., ma conferisce anche al curatore - a cui compete, ai sensi dell'art. 31 l.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti -il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione.

2.6 Deve affermarsi pertanto il principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ordine al sequestro preventivo impeditivo avente ad oggetto un bene distratto da parte del fallito, a mezzo di negozio in favore del terzo, se, a seguito della revocatoria fallimentare ex art. 66 legge fall., viene dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo, ferma restando la proprietà del terzo intestatario sul bene, unico legittimato ad agire a mezzo riesame o appello cautelare e il curatore e non il terzo, essendo solo il primo, e non il secondo, destinatario esclusivo del bene in caso di restituzione.

2.7 Corretta è, pertanto, la decisione del Tribunale di Perugia che ha ritenuto il deficit di legittimazione della Ro.Al., data l'autonomia del procedimento penale da quello civile oltre che per le ragioni esposte. Né potendo, le ragioni addotte dalla ricorrente, in merito all'interesse all'esercizio dei diritti societari o alla cancellazione dal Registro delle imprese del sequestro, integrare l'interesse qualificato che concreta la legittimazione, da individuarsi esclusivamente in quello alla restituzione.

Difatti pacifico e l'orientamento che indica, in caso di censure a un provvedimento di natura reale, che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo e legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare, e quindi anche appello reale, solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, vale a dire al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01; massime conformi: n. 50315 del 2015 Rv. 265463 - 01, n. 52060 del 2019 Rv. 277753 - 04, n. 47313 del 2017 Rv. 271231 - 01, n. 30008 del 2016 Rv. 267336 - 01, n. 35072 del 2016 Rv. 267672 - 01, n. 35015 del 2020 Rv. 280005 - 01, n. 17852 del 2015 Rv. 263756 - 01, n. 7292 del 2014 Rv. 259412 - 01, n. 20118 del 2015 Rv. 263799 - 01, n. 6779 del 2019 Rv. 274992 - 01, n. 3602 del 2019 Rv. 276545 - 01, n. 9947 del 2016 Rv. 266713 - 01).

3. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deciso in Roma, 17 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2024.

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