Sospensione dei termini per eventi alluvionali e tempestività dell’appello (Cass. Pen. n. 10905/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 26 mar
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10905 del 2025, ha annullato senza rinvio un’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato da P. Q. per tardività.
La decisione si fonda sul riconoscimento della sospensione dei termini perentori disposta dal Decreto-Legge 10 giugno 2023, n. 61, in relazione agli eventi alluvionali del maggio 2023.
Questo principio chiarisce come la sospensione dei termini debba essere applicata ai procedimenti riguardanti soggetti con residenza o domicilio nei territori colpiti dall’alluvione.
Il fatto
Con ordinanza del 23 luglio 2024, la Corte d’Appello di Ancona aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da P. Q. contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Urbino il 22 giugno 2023, per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis, del Codice della Strada.
La dichiarazione di inammissibilità derivava dalla ritenuta tardività dell’impugnazione, proposta il 13 ottobre 2023, oltre il termine perentorio di 45 giorni che sarebbe scaduto il 6 ottobre 2023.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato, rilevando l’errata interpretazione da parte della Corte d’Appello della normativa vigente in tema di sospensione dei termini processuali.
L’art. 2 del D.L. 10 giugno 2023, n. 61, stabilisce infatti che per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano residenza o domicilio nei territori colpiti dall’alluvione (come nel caso del difensore di P. Q., residente e domiciliato a Urbino), i termini perentori, legali e convenzionali, vengono sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023.
La Corte ha quindi affermato che, essendo il termine per proporre appello iniziato a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine stesso doveva considerarsi come mai iniziato prima del 10 settembre 2023, a seguito della sospensione feriale.
Pertanto, l’appello proposto il 13 ottobre 2023 è stato ritenuto tempestivo.
Il principio di diritto
La Corte di Cassazione ha così enunciato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 10 giugno 2023, n. 61, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, deve ritenersi sospeso dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 per i soggetti residenti o domiciliati nelle aree colpite dagli eventi alluvionali.
Nel caso in cui il termine inizi a decorrere durante tale periodo di sospensione, il computo inizierà alla fine dello stesso, tenendo conto anche del periodo di sospensione feriale eventualmente intercorrente.