Spaccio di droga: la lieve entità non implica automaticamente la tenuità del fatto (Cass. Pen. n. 15229/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 21 apr
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La Corte di Cassazione chiarisce che nei reati di spaccio di stupefacenti, la qualificazione di lieve entità non comporta automaticamente l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Serve una valutazione complessa che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'abitualità del comportamento.
Il fatto
Cu.Ja. era stato condannato dal Tribunale di Roma, con conferma della Corte di Appello, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.
L’imputato era stato trovato in possesso di 20 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi, occultati in un giardino pubblico noto come piazza di spaccio, e aveva ceduto due dosi a due distinti acquirenti.
Nel ricorso per Cassazione, la difesa lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., evidenziando l’esiguità dell’offesa e il comportamento collaborativo dell’imputato.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito.
In particolare, è stato evidenziato come la lieve entità del fatto, rilevante ai fini dell'applicazione del quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, non coincida con i presupposti della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., che richiede invece una valutazione più articolata e comprensiva anche della personalità dell’imputato, della gravità della condotta e dell’assenza di abitualità.
Nel caso concreto, la recidiva specifica, la modalità organizzata della detenzione, la quantità di dosi sequestrate e la presenza di condotte reiterate escludevano la possibilità di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
Il principio di diritto
La fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. sono concetti autonomi e non sovrapponibili.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p., occorre una valutazione complessiva che tenga conto:
delle modalità della condotta,
del grado di colpevolezza desumibile,
dell’entità del danno o del pericolo arrecato,
e del carattere non abituale del comportamento illecito.
La mera qualificazione del fatto come di lieve entità non è sufficiente a integrare automaticamente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.