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Non basta ritenere "inidonei" i motivi di appello per dichiararne l’inammissibilità: serve un vizio reale di specificità (Cass. pen. n. 19092/25)

Corte di Cassazione

Premessa

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione interviene in modo netto sul tema della specificità dei motivi d’appello ex art. 581 c.p.p., chiarendo i limiti tra inammissibilità per aspecificità e infondatezza nel merito.

Viene così ribadita la centralità del principio secondo cui l’atto d’impugnazione non può essere dichiarato inammissibile solo perché il giudice ritiene i motivi poco convincenti o manifestamente infondati: occorre un difetto reale di articolazione critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.


I fatti

L’imputato Ci.Mi. era stato condannato dal Tribunale di Forlì per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (spaccio di lieve entità), a seguito del rinvenimento di cocaina (22 dosi), con successivo sequestro presso la sua abitazione di sostanza da taglio, bilancino e materiale per il confezionamento.

La Corte d’appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello del difensore per difetto di specificità, ritenendo che le doglianze relative alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio fossero prive di un’effettiva confutazione dell’impianto motivazionale di primo grado.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte d'appello, rilevando l’erronea applicazione dell’art. 581 c.p.p. La Cassazione ha ricordato che:

  • la valutazione circa la specificità dei motivi va distinta dalla valutazione della loro fondatezza;

  • non si può dichiarare un appello inammissibile solo perché i motivi appaiono deboli o poco convincenti;

  • l’atto di impugnazione, nel caso di specie, conteneva una ricostruzione alternativa dei fatti e una critica sufficiente al diniego delle attenuanti generiche, confrontandosi in modo adeguato con la sentenza di primo grado.


Principio di diritto

L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi non può fondarsi sulla sola considerazione che i rilievi difensivi appaiano inidonei o manifestamente infondati a confutare l’apparato motivazionale della sentenza: tale valutazione attiene al merito, non al requisito formale di specificità, che ricorre ogniqualvolta l’impugnazione individui i punti contestati e le ragioni essenziali del dissenso.


Rilievi sistematici

Il Collegio richiama il consolidato orientamento (Sez. U, n. 8825/2016, Galtelli) secondo cui il grado di specificità richiesto all’impugnazione è proporzionale a quello della motivazione della sentenza impugnata. Viene altresì valorizzato il legame funzionale tra l’art. 581 e l’art. 546 c.p.p., nella versione riformata dalla legge n. 103/2017, evidenziando che la maggiore essenzialità della motivazione comporta un più esigente onere di articolazione difensiva, ma sempre nei limiti della ragionevolezza.

In questo quadro, la Corte esclude che l’assenza di argomentazioni "efficaci" integri automaticamente un vizio di specificità, e ribadisce che, in assenza di generiche o apodittiche affermazioni, l’impugnazione merita accesso al giudizio di merito.


Conclusione

La pronuncia rappresenta un importante argine alle prassi eccessivamente restrittive adottate da alcune Corti territoriali in tema di ammissibilità degli appelli, a tutela del diritto alla difesa e della funzione correttiva del giudizio di gravame.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 08/05/2025, (ud. 08/05/2025, dep. 22/05/2025), n.19092

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'appello proposto dal difensore di Ci.Mi. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 15 marzo 2021, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.


1.1. Più in particolare, il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità del Ci.Mi., il quale in un primo momento era stato visto lungo un tratto di strada dove veniva poi rinvenuto un involucro contenente la cocaina di cui alla imputazione (pari a 22 dosi medie).


Successivamente, dopo che gli agenti si erano allontanati, tornava sul luogo con una torcia, per tentare il recupero dell'involucro, e veniva quindi tratto in arresto.


Nel corso di una perquisizione domiciliare veniva poi rinvenuta sostanza da taglio per la cocaina (la mannite), un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.


Proposta impugnazione, secondo la Corte territoriale i motivi di appello difettavano della c.d. specificità estrinseca: in punto di responsabilità, per non aver spiegato le ragioni per le quali la diversa ricostruzione avrebbe dovuto mandarlo esente da responsabilità; quanto al trattamento sanzionatorio, per essersi limitato a richiamare il riconoscimento delle generiche in relazione ad altro reato, senza considerare le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per giungere al diniego.


2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Ci.Mi., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.


2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale processuale, per aver erroneamente applicato gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riferimento al primo motivo di appello.


Lamenta il ricorrente che, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, nell'atto di appello la difesa ha specificamente censurato le argomentazioni in ragione delle quali il Tribunale ha affermato la penale responsabilità, tenuto conto del grado di specificità delle ragioni contenute nella sentenza di primo grado.


Con l'appello, infatti, si è affermato che il Ci.Mi. tornò sul luogo ma solo per recuperare la sostanza ceduta da terzi al soggetto con il quale si accompagnava.


2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale processuale, per aver erroneamente applicato gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., con riguardo al terzo motivo di appello.


A fronte del generico riferimento ai precedenti penali ed alle "modalità dell'azione", con l'atto di appello si è evidenziata la concessione delle attenuanti generiche con riguardo al più grave fatto di reato per il quale poi è stata ritenuta la continuazione.


3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


2. Trattandosi di appello depositato in data 24 marzo 2021, osserva preliminarmente il Collegio che nel caso in esame occorre fare riferimento all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, poiché quest'ultima disposizione si applica alle impugnazioni presentate dopo la sua entrata in vigore (Sez. 4, n. 7982 del 11/02/2021, Lamura, Rv. 280599 - 01; Sez. 3, n. 843 del 15/11/2019, dep. 2020, Olmo, Rv. 277440 - 01).


L'art. 581 cod. proc. pen. prescrive, a pena di inammissibilità, il modello legale di impugnazione, la quale deve innanzitutto contenere l'indicazione dei capi e dei punti della decisione criticata, le richieste formulate al giudice della impugnazione, nonché l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fondano le doglianze.


Con un fondamentale arresto della massima istanza nomofilattica si è precisato che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).


Principi poi ribaditi anche con l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, essendosi affermato che, pur con la novella legislativa, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico


riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (così, Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778 - 01).


L'intervento legislativo, come noto, è contestualmente intervenuto sul modello legale di motivazione, riscrivendo l'art. 546 cod. proc. pen., e prevedendo che la sentenza debba contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.


Nell'ottica del legislatore, alla più puntuale motivazione si correla un analogo rigore logico-argomentativo richiesto ai motivi d'impugnazione, attraverso la riscrittura dell'art. 581 cod. proc. pen., che oggi richiede, a pena di inammissibilità, non solo la "specificità" dei motivi, ma anche dell'enunciazione dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, nonché delle richieste, anche istruttorie.


In tal modo il collegamento sistematico tra motivazione e ragioni di doglianza, e dunque fra gli artt. 581 e 546 cod. proc. pen., diventa ancor più evidente, dovendosi perciò confermare il principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti (così espressamente, in parte motiva, Sez. 5, Cricca, cit.).


Si dovrà perciò ricorrere alla inammissibilità per aspecificità sia quando i motivi non sono affatto argomentati (genericità intrinseca), sia quando non affrontano la motivazione della sentenza impugnata (genericità estrinseca), e non quando, diversamente, non sono ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale.


A ragionare diversamente si giungerebbe, in via interpretativa, ad introdurre, anche per l'atto d'appello, una ulteriore ipotesi di inammissibilità, ovvero la manifesta infondatezza, prevista dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per il ricorso per cassazione (nel senso della irrilevanza, ai fini di cui all'art. 581 cod. proc. pen., dei motivi ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale, Sez. 2, n. 7693 del 12/02/2025 Agosta, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv. 278859 - 01).


Con particolare riguardo alla c.d. specificità estrinseca, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 2, n. 5202 del 12/12/2024, dep. 2025, Essadmy, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01; Sez.3, n. 12727 del 21/2/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01).


2.1. Nel caso in esame, nel proporre appello avverso la sentenza di condanna Ci.Mi. ha formulato un primo motivo, con il quale ha offerto una diversa lettura degli elementi di prova, una diversa ricostruzione del fatto con specifico riferimento alla condotta di detenzione per cui è processo.


Così facendo ha esposto, nelle linee essenziali, le ragioni in forza delle quali sollecitava una diversa valutazione rispetto a quella contenuta nel provvedimento impugnato.


Dall'analisi del provvedimento impugnato emerge, invece, che il difetto di specificità è stato desunto dal fatto che, secondo i giudici felsinei, gli argomenti spesi non erano idonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (p. 2 ordinanza ricorsa).


In tal modo, nel sindacato di ammissibilità ha trovato indebitamente ingresso un apprezzamento sulla fondatezza dell'impugnazione, ovvero una valutazione nel merito delle argomentazioni proposte; tanto ha fatto la Corte territoriale sottolineando che la diversa ricostruzione dei fatti non era idonea, ove accertata, ad escludere l'affermazione di responsabilità.


2.2. Anche in relazione al secondo motivo di ricorso osserva il Collegio che le deduzioni svolte con l'appello potevano essere ritenute infondate (o manifestamente infondate), se considerate inidonee a contrastare la valutazione del Tribunale; la Corte territoriale, invece, erroneamente le ha ritenute prive del requisito di specificità, posto che il ricorrente aveva sottolineato che in relazione al più grave reato, legato dal vincolo della continuazione, erano state concesse le attenuanti generiche.


Inoltre, con l'appello si è contestata la genericità del riferimento, contenuto in sentenza, alle "modalità dell'azione", che anzi avrebbero dovuto indurre ad


opposta conclusione, si è affermato, ove si tenga presente la condotta concretamente accertata.


L'atto di appello, dunque, si confronta con la sentenza del Tribunale, sviluppando sufficienti rilievi critici.


3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per l'ulteriore corso.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.


Così deciso in Roma, 8 maggio 2025


Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2025

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