Stalking davanti ai figli: la tutela dei minori non autorizza ad aggravare la pena oltre i limiti della legge
STALKING / Cass. n. 36350/26
La presenza dei figli minorenni durante gli atti persecutori commessi contro un genitore rende certamente più drammatica la vicenda. Ma può giustificare, da sola, un aggravamento della pena?
La risposta della Cassazione è negativa. E la ragione investe un principio fondamentale del diritto penale: la necessità di proteggere una vittima non consente al giudice di estendere una circostanza aggravante oltre i confini stabiliti dal legislatore.
La vicenda riguarda un uomo condannato per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, alcuni dei quali commessi alla presenza dei figli minorenni. I giudici di merito avevano applicato l'aggravante della cosiddetta violenza assistita, prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p.
La Suprema Corte ne esclude l'applicabilità.
La disposizione riguarda, infatti, determinate categorie di reati, tra cui i delitti contro la libertà personale. Lo stalking, invece, è collocato dal codice penale tra i delitti contro la libertà morale.
La distinzione non è meramente classificatoria. L'art. 612-bis, terzo comma, c.p. contempla già una specifica aggravante quando gli atti persecutori siano commessi in danno di un minore, situazione diversa dalla sua semplice presenza durante le condotte rivolte contro un'altra persona.
La Corte prende posizione anche rispetto a precedenti di segno contrario, ribadendo che un'interpretazione orientata alla maggiore protezione dei minori non può tradursi in un'analogia in malam partem.
La decisione assume così una portata che supera il delitto di stalking: l'interpretazione sistematica e teleologica può chiarire il significato della legge penale, ma non può introdurre una conseguenza sanzionatoria che il testo non contempla.
La Cassazione elimina senza rinvio l'aggravante e dispone il rinvio alla Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena, lasciando ferma la responsabilità per gli atti persecutori.
Il principio di legalità mostra la propria forza proprio quando impedisce al giudice di perseguire un fine condivisibile attraverso una pena che la legge non autorizza.
Cassazione penale sez. V, 02/10/2026, (ud. 02/10/2026- dep. 15/10/2026) - n. 36350
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta ad GA.AN. per il delitto di atti persecutori, aggravato dalla commissione del fatto in presenza di minori, commesso in danno dell'ex coniuge FA.MA., e per i reati di inosservanza delle prescrizioni impostegli in sede di applicazione di misura di prevenzione personale e di porto in luogo pubblico di strumento atto ad offendere; fatti, tutti, commessi in Aversa a far data dal maggio 2024.
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