La massima
Il giudice monocratico di Lecce - Dott.ssa Maddalena Torella, in tema di reato di spaccio di stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990, ha affermato che "è sempre a carico dell'accusa l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente la cui detenzione si contesta fosse destinato anche solo in parte alla illecita cessione a terzi".

La sentenza
Svolgimento del processo
All'udienza del 4.2.2020, il Tribunale, verificata la regolare notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato e quindi dichiarata l'assenza dello stesso, dichiarava aperto il dibattimento e invitava alle parti alle richieste di prova. Con il consenso delle parti, veniva inoltre acquisita la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero.
L'udienza del 13.4.21 veniva rinviata d'ufficio per esigenze di priorità nella trattazione di altri procedimenti e in forza della normativa emanata in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.
All'udienza del 25.1.2022 si procedeva all'esame di un teste dell'accusa, il pubblico ministero produceva la scheda dattiloscopica di identificazione e il casellario centrale identità dell'imputato e, inoltre, con il consenso delle parti, veniva revocata l'ordinanza di ammissione dei restanti testi del pubblico ministero. Sicché, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e invitava le parti a concludere.
IN FATTO
Dalle dichiarazioni rese dal teste Schiattino, agente di p.g. in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Poggiar do e dalla consulenza tecnica del pubblico ministero (utilizzabile poiché acquisita su consenso delle parti), si possono ricostruire i fatti di cui al capo di imputazione nei termini che seguono.
In data 25.08.2018, nel corso del servizio, in abiti simulati, di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e in occasione della "(…)" di Melpignano, l'agente di p.g. Schiattino, mentre percorreva via (…) a poca distanza dagli altri colleghi in servizio, verso le ore 21.15, veniva avvicinato da un soggetto "di colore", il quale gli offriva in vendita sostanza stupefacente dicendogli "erba, erba". Osservato ciò, dunque, gli ufficiali di p.g. intervenivano procedendo all'arresto e alla perquisizione di Ng.Di. il quale veniva trovato in possesso di circa 1 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana in mano e di ulteriori 4 gr. della medesima sostanza nel marsupio (pari a circa 6,6 dosi così come emerso dall'analisi quali - quantitativa della sostanza), nonché di una somma di denaro contante pari a 150 Euro nelle tasche dello stesso.
Motivi della decisione
Orbene, il Tribunale ritiene che dagli atti si possa ricavare con certezza la responsabilità dell'imputato seppur nell'ipotesi meno grave di cui al V comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90.
Si osserva che l'attuale testo della norma incriminatrice (risultante dal combinato disposto degli articoli 73, primo comma, dPR 309/1990: chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito …; e 75, comma 1-bis, del medesimo Testo Unico: ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale), assegna rilevanza penale, per quanto in questa sede rileva, alle sole condotte di detenzione di sostanze stupefacenti poste in essere per un uso diverso da quello del consumo esclusivamente personale.
Così come sotto il vigore della precedente normativa, anche oggi - grazie all'espresso richiamo all'art. 75 contenuto nella norma incriminatrice - la destinazione della sostanza ad un uso non personale è elemento costitutivo del reato; essa rientra nel fatto tipico, è cioè tra quegli elementi che delineano il volto del reato, poiché è penalmente rilevante solo la condotta tenuta "fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75", e dunque fuori dalle ipotesi di uso personale (cfr., per tutte, Cassazione penale, sez. IV, 26 giugno 2013, n. 36404: la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso); con la conseguenza che - fermo restando l'onere di allegazione del difensore che intenda far emergere circostanze idonee ad escludere la rilevanza penale della condotta - è sempre a carico dell'accusa l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stupefacente la cui detenzione si contesta fosse destinato anche solo in parte alla illecita cessione a terzi.
Riproponendo la scelta già fatta propria dalla L. 49/2006, con la più recente novella introdotta con la L. 79/2014 il legislatore ha elencato una serie di elementi indiziari (peraltro già abbondantemente individuati ed enunciati dalla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi fin dall'introduzione dell'art. 73 D.P.R. 309/1990), ossia di elementi che - pur rimanendo evidentemente fuori dalla struttura del fatto tipico - consentono di argomentare l'illecita destinazione alla cessione a terzi della sostanza stupefacente detenuta.
Essi non introducono nel procedimento probatorio presunzioni assolute, né, più in generale, vincolano il giudice nel momento della valutazione della prova (nel senso che la ritenuta sussistenza di uno o più degli elementi sintomatici non impone inderogabilmente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato), ma di certo impongono al giudice di procedere alla loro rigorosa valutazione e di dare sul punto adeguata e rassicurante motivazione.
Tra essi vi è anche il dato ponderale, prefigurandosi una sorta di presunzione semplice (e dunque non invincibile) di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, laddove risultino in concreto superati i limiti massimi quantitativi indicati nel decreto del Ministero della Salute dell'11 aprile 2006: trattasi di presunzione che giammai può intendersi come assoluta ed insuperabile, poiché anche il dato ponderale non può che essere valutato come mero elemento indiziario della detenzione a fini non di uso personale, la cui gravità, precisione e concordanza deve essere valutata nel caso concreto dal giudice di merito, insieme agli altri elementi emersi nel corso del dibattimento.