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Va esclusa la lieve entità (comma 5) se lo spaccio di stupefacenti presenti caratteri di stabilità e organizzazione (Cass. Pen. n. 10937/2025)

cocaina

L'attività illecita di spaccio di droga che presenti caratteri di stabilità e durata, tale da garantire un rifornimento continuo ai consumatori abituali, non può essere qualificata come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

L'organizzazione e la sistematicità della condotta sono elementi rilevanti per escludere l'applicabilità della disciplina attenuata prevista per i fatti di lieve entità.


Il fatto

L'imputato veniva condannato in primo grado alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e 30.000 euro di multa per il reato di cessione continuata e aggravata di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99, quarto comma, cod. pen.).

La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Napoli il 5 dicembre 2023.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione lamentando l’omessa motivazione sulla richiesta di derubricazione del reato nel meno grave di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, l’omessa valutazione delle modalità di spaccio e la mancata esclusione della recidiva.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10937/2025, ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la qualificazione giuridica del fatto.

La Corte d’Appello aveva evidenziato come l’attività illecita fosse caratterizzata da una sistematicità organizzata, con cessioni continuative di droga a una cerchia di clienti abituali e un rifornimento costante garantito.

Anche in assenza di dati precisi sul quantitativo totale ceduto, le modalità complessive dell’azione e la capacità di assicurare un rifornimento continuo ai propri clienti dimostravano la natura stabile dell'attività di spaccio.

La Corte ha quindi ritenuto inapplicabile la derubricazione prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, destinata a fatti di lieve entità.

Quanto alla recidiva, la Corte ha chiarito che la stessa era stata adeguatamente considerata e bilanciata con le attenuanti generiche già concesse in primo grado.


Il principio di diritto

L’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti che presenti caratteri di stabilità e organizzazione, con rifornimento continuo garantito ai clienti abituali, non può essere ricondotta alla fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

L’esclusione di tale attenuante discende dalla valutazione complessiva del fatto, che deve considerare le modalità organizzative, la sistematicità della condotta e i ricavi ottenuti.

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