Memorie ignorate nell'appello cartolare: la Cassazione sancisce la nullità per violazione del contraddittorio (Cass. Pen. n. 23643/25)
- Avvocato Del Giudice
- 28 giu
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Nel giudizio di appello con trattazione cartolare, la memoria difensiva trasmessa telematicamente deve essere effettivamente letta e valutata dal giudice.
In caso contrario, si integra una nullità per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La Cassazione chiarisce il perimetro applicativo dell’art. 598-bis c.p.p.
Il fatto
Con sentenza del 4 febbraio 2025, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice d'appello, condannava De.Ro. e Sa.An. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per abusiva occupazione di fondo, riformando la pronuncia assolutoria resa dal Giudice di Pace.
Nel giudizio d’appello, celebrato in modalità cartolare, il difensore degli imputati aveva trasmesso una memoria difensiva via PEC, contenente eccezioni di inammissibilità e deduzioni nel merito, come attestato dal portale telematico. Tuttavia, il Tribunale affermava in sentenza che nessuna memoria o conclusione era stata presentata, omettendo del tutto la valutazione dell’atto difensivo.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, Sez. II, con sentenza n. 23643 del 24 giugno 2025, ha accolto il ricorso e annullato la pronuncia del Tribunale limitatamente agli effetti civili.
La Suprema Corte ha rilevato che, nel nuovo assetto normativo introdotto dalla riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), la trattazione cartolare in appello – disciplinata dall’art. 598-bis c.p.p. – impone il pieno rispetto del contraddittorio, anche scritto.
Nel caso di specie, il giudice di appello ha del tutto omesso la valutazione della memoria difensiva trasmessa telematicamente, che conteneva deduzioni articolate e argomentazioni specifiche.
Tale omissione ha integrato una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per violazione del diritto dell’imputato a partecipare attivamente al processo.
La causa è stata pertanto rinviata al giudice civile competente per il rinnovato esame dell’impugnazione delle parti civili, essendo la costituzione intervenuta in epoca anteriore alla riforma.
Il principio di diritto
Nel giudizio di appello trattato in via cartolare, la memoria difensiva inviata telematicamente ai sensi dell’art. 598-bis c.p.p. costituisce manifestazione del diritto di partecipazione dell’imputato e deve essere letta, esaminata e motivatamente valutata dal giudice. In difetto, si configura una nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., anche quando l’impugnazione riguardi esclusivamente gli interessi civili.
Il contraddittorio “cartaceo”, pur privo di udienza in presenza, impone la piena dignità processuale degli atti difensivi: ignorarli equivale a una lesione del diritto di difesa, tanto più se essi contengono eccezioni in rito e rilievi argomentativi rilevanti ai fini del decidere.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 18/06/2025, (ud. 18/06/2025, dep. 24/06/2025), n.23643
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 4 febbraio 2025, in riforma della pronuncia del Giudice di Pace di Cagliari dell'11 aprile 2024, condannava De.Ro. e Sa.An. al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, Lo.Ra., Lo.Ro., Lo.Fr., Lo.Ma., Lo.Ro., Lo.Fr., Lo.Ro., Lo.Be. e Co.Gi. in quanto ritenuti responsabili di abusiva occupazione di fondo altrui.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to Maurizio Musu, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen, inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e dell'articolo 598-bis cod. proc. pen. per violazione dei principi in tema di contraddittorio scritto; al proposito deduceva che, fissata l'udienza per il giudizio di appello il 4 Febbraio 2025, il difensore degli imputati assolti in primo grado, aveva presentato una memoria contenente anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello delle parti civili con formulazione delle rispettive conclusioni come risultava dal portale di deposito degli atti penali che certificava l'avvenuta trasmissione dell'atto il 20 gennaio 2025 ai sensi dell'articolo 111-bis cod. proc. pen.; nonostante tale trasmissione fosse regolarmente avvenuta, la sentenza impugnata attestava l'assenza e la mancata presentazione di memorie o conclusioni scritte da parte del difensore degli imputati, con evidente violazione dei principi dettati dalle norme in materia di trattazione cartolare del giudizio di appello;
- violazione dell'articolo 606 lettera c) cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità riguardanti anche l'iniziativa del pubblico ministero e la partecipazione al procedimento poiché la sentenza impugnata aveva attestato la mancata presentazione delle richieste da parte del p.m. con ulteriore violazione dei principi del contraddittorio ed integrazione di una nullità di ordine generale;
- violazione dell'articolo 606 lettera e) cod. proc. pen., difetto di motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità quanto alla mancata valutazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla parte civile, in relazione alla mancanza di specificità dei motivi dell'impugnazione che il giudice di appello del Tribunale di Cagliari non aveva valutato in alcun modo; al proposito si lamentava come l'impugnazione proposta dalla parte civile non si era confrontata con i punti della sentenza impugnata e non contenesse una specifica critica alle ragioni della decisione di primo grado, circostanze queste dedotte entrambe nella memoria della difesa degli imputati;
- violazione dell'articolo 606 lettera c) cod. proc. pen. ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità posto che con la memoria difensiva depositata telematicamente, la cui valutazione era stata omessa dal giudice di secondo grado, la difesa aveva concluso chiedendo in linea subordinata dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile in ordine alla richiesta del risarcimento del danno morale, per revoca implicita della domanda ricavabile dalle conclusioni depositate nel giudizio di primo grado al termine della discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve innanzi tutto essere premesso che l'impugnazione proposta nell'interesse degli imputati ha ad oggetto soltanto gli interessi civili ex art. 573 cod. proc. pen. posto che il Sa.Sa. e la De.Ro., a seguito dell'appello avanzato dalle parti civili avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace in primo grado, sono stati condannati, in riforma della decisione di primo grado, al risarcimento del danno.
La disciplina di tale impugnazione risulta essere stata innovata con le disposizioni della Legge Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) che ha inserito un comma 1-bis all'art. 573 cod. proc. pen. secondo cui: "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile". Chiamate ad interpretare l'applicazione ai procedimenti in corso della suddetta norma che prevede il trasferimento al giudice civile dell'impugnazione che abbia ad oggetto soltanto tali aspetti, le Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01).
1.1 L'applicazione del suddetto principio al caso in esame deve fare ritenere che né il Tribunale di Cagliari quale giudice di appello né la Corte di cassazione devono operare il trasferimento del procedimento in oggetto alla sezione civile
competente posto che la costituzione di parte civile dei Lorefice nel processo dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari è datata 12 ottobre 2021 ed - è, pertanto, avvenuta prima dell'entrata in vigore della Legge Cartabia e della disposizione di cui al comma l-bis dell'art. 573 cod. proc. pen.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, l'art. 598-bis del codice di rito intitolato: "Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti" disciplina la trattazione cartolare quale forma ordinaria di trattazione del giudizio di secondo grado, applicabile anche ai casi in cui sia il Tribunale monocratico a decidere quale giudice di appello della sentenza emessa dal giudice di pace. Il primo comma di detta norma prevede che: "La corte provvede su/l'appello in camera di consiglio. Se non È diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto da/l'artico/o 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima de/l'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica".
Dalla lettura delle suddette norme appare, pertanto, evidente che nella trattazione cartolare in appello il giudice che procede è tenuto ad instaurare il contraddittorio ed a valutare le memorie e le richieste formulate dalle parti con gli atti trasmessi per via telematica; il contraddittorio cartolare, tanto più nel caso di impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado su iniziativa delle parti civili, richiede, per il suo corretto svolgimento, che il giudice abbia valutato le argomentazioni e le conclusioni di tutte le parti e non soltanto di quelle appellanti.
2.1 Nell'interpretare la disciplina della trattazione cartolare nel vigore della disciplina in tema di pandemia da COVID 19, questa Corte di legittimità ha stabilito come in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881-01); si è anche affermato che in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004-01; nello stesso senso Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, Rv. 284865-01; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802-01).
2.2 I suddetti principi vanno poi applicati al caso specifico della mancata valutazione delle conclusioni della difesa dell'imputato in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione in primo grado delle parti civili; in tali casi invero, mancando un atto di impugnazione dell'imputato, la valutazione delle ragioni a sostegno delle difese dello stesso, e, quindi, il corretto rispetto del principio del contraddittorio scritto, richiede l'analisi delle difese che l'imputato ha trasmesso mediante deposito telematico poiché, altrimenti, il giudice di appello verrebbe a decidere senza valutare gli argomenti a sostegno della sua tesi.
L'applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare la nullità della pronuncia impugnata, tempestivamente dedotta con il presente ricorso, avendo errato il Tribunale di Cagliari, nel giudicare quale giudice di appello della sentenza del Giudice di Pace, a dare atto della mancata presentazione di memorie e conclusioni da parte del difensore degli imputati; questi, invero, risulta avere trasmesso un atto espressamente denominato "memoria e conclusioni del difensore" in data 20 gennaio 2025 mai valutato dal Tribunale monocratico che, in riforma della decisione di primo grado, pronunciava condanna degli imputati agli effetti civili senza però avere in alcun modo valutato la difesa degli stessi.
Né risulta che tale memoria fosse priva di contenuto, avendo, il difensore degli imputati assolti, eccepito l'inammissibilità per difetto di specificità dell'impugnazione delle parti civili oltre che dedotto l'inammissibilità della stessa impugnazione quanto alla richiesta di condanna al risarcimento del danno morale, per mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, eccezioni che il giudice di appello ha totalmente omesso di valutare.
Ne deriva che l'impugnata sentenza deve essere annullata agli effetti civili con rinvio per lo svolgimento del nuovo giudizio di secondo grado dinanzi al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2025.