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Tribunale di Nola - 128/21 - GM Raffaele Muzzica - Stupefacenti- Assoluzione

Tribunale Nola, 21/01/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 21/01/2021), n.128

Giudice: Raffaele Muzzica

Reato: 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309

Esito: Condanna (mesi sette di reclusione ed euro 2000,00 di multa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice

dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/1/2021 ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

(con redazione contestuale dei motivi)

nei confronti di:

(...), nato a (...) il (...), residente ed elettivamente domiciliato

in (...) alla Via (...) detenuto per altra causa, rinunciante a

comparire, già presente

Dif. di fiducia dall'avv. (...)

IMPUTATO

a) Del delitto p. e p. dall'art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309

perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge e

fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 75 e 76 stessa legge,

illecitamente deteneva e cedeva a (...), una bustina in cellophanen

contenete marijuana avente peso lordo di gr. 0,7; Accertato in (...)

il 18.02.2017

b) del reato p. e p. dall'art. 4, co. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110,

perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria

abitazione o dalle appartenenze di essa, e nella specie nella tasca

sx del giubbino, un coltello a serramanico con apertura a scatto

avente lama in acciaio di cm 6,5 e manico in metallo e legno, oggetto

- per propria natura e/o per le circostanze di tempo e di luogo - atto

ad offendere;

Accertato in (...) il 18.02.2017

(Si omettono le conclusioni delle parti)


Svolgimento del processo

L'imputato (...) veniva citato a giudizio dal PM in sede, con decreto del 24/11/2017 davanti al giudice del dibattimento di questo Tribunale per l'udienza del 26/4/2018.


in quell'udienza, stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'imputato, sussistendone i presupposti di legge, avendo lo stesso eletto domicilio ed essendo assistito da un difensore di fiducia, il Giudice disponeva procedersi in assenza del (...). Il difensore dell'imputato chiedeva rinvio per legittimo impedimento ed il Giudice, sentite le parti, accoglieva l'istanza previa sospensione dei termini di prescrizione e rinviava al 13/12/2018 (sessantuno giorni di sospensione della prescrizione).


In quella data, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, si dichiarava aperto il dibattimento ammettendo i mezzi di prova ed il difensore preannunciava il consenso al recupero del materiale istruttorio in caso di mutamento del giudice.


Si procedeva all'escussione del teste Pelliccia Marco ed il processo veniva rinviato all'udienza del 9/5/2019 nella quale il Giudice prendeva atto dell'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali, cui il difensore dell'imputato dichiarava di aderire e, sentite le parti, il Giudice rinviava il procedimento, previa sospensione dei termini di prescrizione, fino all'udienza del 26/9/2019 (quattro mesi e venti giorni di sospensione della prescrizione).


In quella data, essendo sopraggiunto lo stato detentivo dell'imputato, non tradotto, il processo veniva rinviato all'udienza del 30/1/2020 nella quale, essendo presente il (...); si revocava la dichiarazione di assenza. Il processo subiva una serie di rinvii a causa della mancata comparizione del teste (...), citato con condanna al pagamento dell'ammenda.