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Tribunale di Nola - 128/21 - GM Raffaele Muzzica - Stupefacenti- Assoluzione

Tribunale Nola, 21/01/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 21/01/2021), n.128

Giudice: Raffaele Muzzica

Reato: 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309

Esito: Condanna (mesi sette di reclusione ed euro 2000,00 di multa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice

dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/1/2021 ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

(con redazione contestuale dei motivi)

nei confronti di:

(...), nato a (...) il (...), residente ed elettivamente domiciliato

in (...) alla Via (...) detenuto per altra causa, rinunciante a

comparire, già presente

Dif. di fiducia dall'avv. (...)

IMPUTATO

a) Del delitto p. e p. dall'art. 73 comma 1 D.P.R. 9/10/1990 n. 309

perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 stessa legge e

fuori dalle ipotesi previste dagli artt. 75 e 76 stessa legge,

illecitamente deteneva e cedeva a (...), una bustina in cellophanen

contenete marijuana avente peso lordo di gr. 0,7; Accertato in (...)

il 18.02.2017

b) del reato p. e p. dall'art. 4, co. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110,

perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria

abitazione o dalle appartenenze di essa, e nella specie nella tasca

sx del giubbino, un coltello a serramanico con apertura a scatto

avente lama in acciaio di cm 6,5 e manico in metallo e legno, oggetto

- per propria natura e/o per le circostanze di tempo e di luogo - atto

ad offendere;

Accertato in (...) il 18.02.2017

(Si omettono le conclusioni delle parti)


Svolgimento del processo

L'imputato (...) veniva citato a giudizio dal PM in sede, con decreto del 24/11/2017 davanti al giudice del dibattimento di questo Tribunale per l'udienza del 26/4/2018.


in quell'udienza, stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dell'imputato, sussistendone i presupposti di legge, avendo lo stesso eletto domicilio ed essendo assistito da un difensore di fiducia, il Giudice disponeva procedersi in assenza del (...). Il difensore dell'imputato chiedeva rinvio per legittimo impedimento ed il Giudice, sentite le parti, accoglieva l'istanza previa sospensione dei termini di prescrizione e rinviava al 13/12/2018 (sessantuno giorni di sospensione della prescrizione).


In quella data, in assenza di questioni o eccezioni preliminari, si dichiarava aperto il dibattimento ammettendo i mezzi di prova ed il difensore preannunciava il consenso al recupero del materiale istruttorio in caso di mutamento del giudice.


Si procedeva all'escussione del teste Pelliccia Marco ed il processo veniva rinviato all'udienza del 9/5/2019 nella quale il Giudice prendeva atto dell'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione Camere penali, cui il difensore dell'imputato dichiarava di aderire e, sentite le parti, il Giudice rinviava il procedimento, previa sospensione dei termini di prescrizione, fino all'udienza del 26/9/2019 (quattro mesi e venti giorni di sospensione della prescrizione).


In quella data, essendo sopraggiunto lo stato detentivo dell'imputato, non tradotto, il processo veniva rinviato all'udienza del 30/1/2020 nella quale, essendo presente il (...); si revocava la dichiarazione di assenza. Il processo subiva una serie di rinvii a causa della mancata comparizione del teste (...), citato con condanna al pagamento dell'ammenda.


Con decreto emesso d'ufficio in data 6/5/2020 questo Giudice, in attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti decreti attuativi, differiva il presente procedimento, dandone tempestivo avviso alle parti, e con sospensione dei termini di prescrizione non oltre il 30/6/2020, per l'udienza del 1/10/2020,


In quell'udienza, stante la mancata comparizione del (...), il Giudice ne ordinava l'accompagnamento coatto per l'udienza del 10/12/2020 nella quale si procedeva all'escussione del teste.


Il processo veniva rinviato per l'esame dell'imputato e la discussione del procedimento all'odierna udienza.


Alla presente udienza, non essendovi ulteriori adempimenti istruttori - assente l'imputato e non avendo la stessa reso dichiarazioni utilizzabili ex art. 513 c.p.p. -questo Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe.


Al termine della discussione il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, deliberava il dispositivo della sentenza, riservando un termine per il deposito dei motivi.


Motivi della decisione

Ritiene questo Giudice che l'istruttoria svolta ha confermato, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del fatto ascritto e la penale responsabilità dell'imputato (...).


La piattaforma probatoria portata al vaglio di questo Giudice è costituita, in via principale, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, ovvero il maresciallo (...) e (...), acquirente della sostanza stupefacente in questione, dagli atti irripetibili versati nel fascicolo, ovvero i verbali di perquisizione personale e sequestro con successiva convalida della sostanza stupefacente ritrovata nella disponibilità dell'acquirente e del coltello, dal verbale di esecuzione del narco-test sul campione di sostanza stupefacente sequestrata (la cui acquisizione, chiesta dal PM senza alcuna opposizione da parte della difesa, deve intendersi effettuata su consenso delle parti, rendendo pertanto utilizzabile l'atto anche in sede dibattimentale).


Dalle fonti di prova a disposizione la vicenda per cui vi è processo può essere così riassunta.


Il teste (...) - sulla cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare, stante il narrato chiaro e confortato dai dati documentali dell'istruttoria, nonché la provenienza dello stesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, veste, questa che lascia fondatamente ritenere assente ogni interesse privato nella vicenda - ha riferito che in data 18/02/2017, insieme con altri operanti del nucleo operativo dei Carabinieri di zona, si portava in via (...) a (...), al fine di controllare un detenuto agli arresti domiciliari ivi ristretto.


Nello svoltare l'angolo l'ufficiale notava due ragazzi - poi identificati come da verbale in atti come (...) e (...) - che uscivano da un locale adibito a barberia e si dirigevano verso l'ingresso della scala O.


L'agente si avvicinava, alle spalle del (...) e nell'affiancarlo, sotto la diretta percezione visiva dell'ufficiale, il (...) assisteva ad una cessione di una bustina di cellophane, dal (...) al (...).


La polizia giudiziaria procedeva immediatamente a sequestrare la bustina, il cui contenuto si è rivelato, all'esito del narcotest in atti acquisito con il consenso delle parti, marijuana per un peso di 0,7 grammi.


A seguito di perquisizione, la polizia giudiziaria non rinvenne altra sostanza stupefacente indosso ai due soggetti. Sulla persona del (...), tuttavia, veniva rinvenuto un coltello a serramanico, con una lama in acciaio di 6,5 cm. L'imputato non era munito di alcuna autorizzazione o porto per circolare con l'oggetto, poi sequestrato.


Le dichiarazioni del teste di p.g., oltre a trovare preciso riscontro nei dati desumibili dai verbali di perquisizione e sequestro, sono state pienamente confermate dal risultato del narcotest, versato nel fascicolo del dibattimento.


Con riferimento a tale prova - da ritenersi acquisita con il consenso delle parti in quanto contenuta nel fascicolo del dibattimento e non oggetto di specifica eccezione da parte della difesa (cfr. "E utilizzabile ai fini della decisione, in difetto di tempestiva opposizione delle parti, l'atto erroneamente inserito nel fascicolo per il


dibattimento, salvo che si traili di atto inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. perché acquisito secondo un procedimento "contra legem" (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'atto acquisito era costituito dagli accertamenti tecnici compiuti dai tecnici dell'ARPA di cui si era avvalsa la polizia giudiziaria, ne ha escluso l'inutilizzabilità, in quanto è l'art. 348, comma quarto, cod. proc. pen. a prevedere che la polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee per il compimento di atti che richiedono specifiche competenze tecniche) (Cass. Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011 - dep. 17/06/2011, Bolognini e altro, Rv. 25080601) questo Giudice concorda con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "Per accertare la natura di stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia 0 un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod. proc. pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest "et similia". (Fattispecie relativa a narcotest effettuato su Ketamina)". (Sez. 6, Sentenza n. 43226 del 26/09/2013 Ud. (dep. 22/10/2013) Rv. 257462 - 01).


Nel caso in esame la natura di sostanza stupefacente è emersa pacifica e incontrastata nell'istruttoria dibattimentale.


Ciò premesso, sono risultate assolutamente inattendibili - ma in ogni caso del tutto irrilevanti nel presente processo, nel quale la prova a carico del (...) appare graniticamente fondata sulle dichiarazioni del teste di p.g. e sul contenuto degli atti irripetibili versati nel fascicolo del dibattimento - le dichiarazioni testimoniali rese da (...), soggetto acquirente.


Il teste - la cui attendibilità soggettiva è dei tutto inesistente, sol considerando la renitenza del dichiarante, più volte citato, ammendato e infine accompagnato coattivamente dalle forze dell'ordine per rendere testimonianza, dopo avere, in un'occasione, dichiarato falsamente ai Carabinieri di aver già deposto nel presente procedimento - ha fornito una versione del tutto fantasiosa e diversa da quella emergente dalla restante istruttoria dibattimentale dato, questo, in uno con l'atteggiamento intemperante e sfidante del (...), che giustifica la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in ordine alla valutazione di eventuali notizie di reato a suo carico.


Il teste ha riferito che in data 18/2/2017, mentre era con altre cinque o sei persone nei pressi del barbiere, due carabinieri fermarono lui e (...) mentre il (...) aveva in mano uno spinello, intento a fumarlo.


A contestazione del PM, che rammentava al teste di aver dichiarato in sede di sommarie informazioni - esibite in visione al (...), die riconosceva la sua firma - che il (...) gli chiedeva se volesse fumare e gli passava una confezione di cellophane contenente marijuana, fino al sopraggiungere dei Carabinieri - il (...) ha fornito spiegazioni fumose, affermando che lo spinello era di sua proprietà e che, dopo l'invito di (...) a fumare, era stato lo stesso (...) a consegnargli la droga. Il (...) gliel'avrebbe poi restituita, ed in quel frangente sarebbero sopraggiunti i carabinieri.


A domanda del Giudice, inoltre, il teste precisava che al momento del controllo non aveva ancora arrotolato lo spinello, ma stava togliendo la sostanza dalla bustina per farlo.


Dietro numerose sollecitazioni sia provenienti dal PM che dal Giudice, il (...) ha più volte riferito che la sostanza stupefacente sequestrata era di sua proprietà e non gli era stata ceduta dal (...), bensì dallo stesso (...) "passata" all'imputato. Interrogato sul motivo per il quale aveva fornito una versione completamente diversa in sede di sommarie informazioni, il teste rispondeva di averlo fatto per paura, aggiungendo che non era intenzionato a rendere deposizione perché la vicenda era per lui "una sciocchezza". Il (...), inoltre, insinuava che tale procedimento era originato dal fatto che un agente asseritamente in servizio all'epoca dei fatti presso il comando di (...) nutriva astio nei confronti della famiglia del dichiarante, dal momento che il fratello del (...) era detenuto in carcere e, quindi l'agente aveva, come testualmente riferito dal dichiarante, "visto il pelo nell'uovo".


Il (...), infine, riferiva di non aver più visto (...) (con il quale aveva una saltuaria e superficiale frequentazione) dal 18/2/2017, pur sapendo che lo stesso era in carcere, e di non aver visto nell'occasione del controllo un coltello a serramanico nella disponibilità dell'imputato.


Risultano evidenti i segni di mendacio da parte del (...) che, con atteggiamento intemperante e impudente, ha fornito una versione, a tratti autoaccusatoria, del tutto diversa da quella fornita in sede di sommarie informazioni, pur di favorire il (...), a suo dire mero conoscente, senza risparmiare insinuazioni sull'operato delle forze dell'ordine.


Ne consegue, dunque, che deve ritenersi del tutto inattendibile la versione dallo stesso propugnata - se non negli sparuti punti in cui la stessa risulta riscontrata dal narrato della polizia giudiziaria e dagli atti irripetibili - e si giustifica la trasmissione degli atti richiesta dall'Ufficio di Procura.


A fronte delle così ricostruite prove a sostegno dell'accusa, l'imputata ha scelto di non sottoporsi all'interrogatorio né ha reso esame dibattimentale.


Così ricostruito il materiale probatorio a disposizione di questo Giudice, non vi sono dubbi circa la penale responsabilità dell'imputato per il fatto ascritto, non emergendo ragionevoli ricostruzioni alternative della vicenda.


L'istruttoria svolta ha consentito di ricostruire la condotta criminale in contestazione, essendo emersi plurimi indici probatori a carico dell'imputato (...) della cessione della sostanza stupefacente ritrovata in possesso di (...), avendo la p.g. assistito direttamente al momento della consegna (e non essendo credibile, per le ragioni anzidette, la versione diversa fornita dal (...)) da parte del (...) al (...) (che infatti in sede di sommarie informazioni, non utilizzabili in questa sede, confermava tale dinamica dell'accaduto).


La prova dell'avvenuta cessione, inoltre, assorbendo come antefatto non punibile la prodromica detenzione dello stupefacente, rende del tutto irrilevante il dato rappresentato dall'esito negativo della perquisizione personale condotta nei confronti dell'imputato, indosso al quale gli agenti di p.g. non rinvenivano sostanza stupefacente, materiale atto al confezionamento o denaro.


Così dimostrata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in questione, l'imputata, inoltre, deve rispondere del reato di cessione di sostanza stupefacente anche sotto il profilo psicologico, in considerazione dell'atteggiamento doloso e dunque della volontarietà della condotta quale emerge sia dalle modalità dell'azione, sia dal successivo comportamento processuale, in cui l'imputato non ha negato la coscienza e volontà del fatto a lui addebitato.


Tali essendo gli elementi di prova, nessun dubbio può dunque sussistere in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, come episodio di cessione di stupefacente, né in ordine alla riferibilità all'imputato della suddetta condotta illecita.


Quanto alla qualificazione giuridica, alla luce degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, occorre riqualificare il fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90, considerato il quantitativo di sostanza stupefacente ceduto, la tipologia della stessa e le modalità rudimentali della condotta.


Sul punto infatti, questo Giudice si uniforma all'orientamento espresso a più riprese dalla Suprema Corte, secondo il quale, materia di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il giudice del merito deve fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del reato". (Cass. Sez. 6 n. 27809/2013; Cass Pen. Sez. IV del 21 maggio 1996 nr. 5083).


Quanto al dato relativo alla qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa va sottolineato che agli atti è unicamente versato il narcotest effettuato sul reperto posto sotto sequestro, dal quale risulta esclusivamente il dato ponderale e la natura dello stupefacente ma non anche la percentuale di purezza, l'efficacia drogante e le dosi medie giornalieri ricavabili: si tratta di un vulnus che - a differenza di quanto accade in sede cautelare, in cui può essere liberamente apprezzato - in sede di decisione va letto in un'ottica dì favor rei, e questo dato, valutato in uno alle modalità dell'azione (si tratta di una cessione rudimentale, senza particolari mezzi e modalità), al dato ponderale trascurabile (una dose di 0,7 grammi di marijuana ceduto), alla mancanza di un'organizzazione articolata e professionale (il (...) non è stato trovato nella disponibilità di diverse tipologie di sostanze né in compagnia di altri soggetti coinvolti nel reato) non può che portare e ritenere la qualificazione del fatto lieve.


Per quanto concerne il reato di cui al capo B), l'istruttoria dibattimentale ne ha dimostrato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi.


È emerso senza dubbio alcuno che (...), identificato tramite documento di identità, portava fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico, qualificabile come arma impropria, caduto in sequestro ad opera della polizia giudiziaria.


Sussiste, inoltre, l'elemento soggettivo della contestata contravvenzione, giacché il (...) non poteva non sapere dell'esistenza del coltello portato sulla sua persona né la difesa dell'imputato ha in alcun modo negato tale consapevolezza e volontà.


Appare corretta la qualificazione giuridica del fatto, contestato all'imputato come art. 41. 110/1975.


Come riconosciuto dalla Suprema Corte, infatti, "Il coltello a serramanico dotalo di sistema di blocco della lama è qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'art. 4 della l. n. 110 del 1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito dall'art. 699 cod. pen. in relazione alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento." (Cass. Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014 - dep. 14/05/2014, Teti, Rv. 25953901).


Non emergono dagli atti, infatti, indici dai quali desumere la natura di arma bianca del coltello in questione, non sussistendo negli atti acquisiti alcun riferimento alla punta acuta e alla lama a doppio taglio, requisiti necessari ai fini di una riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 699 c.p.


Né può ritenersi sussistente il giustificato motivo previsto dall'art. 4 l. 110/1975, non avendo l'imputato, fermato in occasione della commissione di altro reato, dichiarato alcunché.


Al di là di considerazioni in fatto, in punto di diritto, come sancito dalla Suprema Corte, "Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Nella specie l'imputato, trovato su alcuni gradini in una pubblica via con un coltello nel mentre preparava una sigaretta, aveva assunto nella immediatezza che il coltello era da lui usato per il capeggio, laddove, invece, nel ricorso aveva sostenuto che si trattasse di un arnese usato come "apribottiglie")." (Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013 - dep. 30/04/2013,


Carrara, Rv. 25600701). Immediata verificabilità da parte delle forze dell'ordine che, nel caso di specie, non è stata resa possibile per espressa volontà dell'imputato, che nulla ha dichiarato in merito.


Così ricostruiti i fatti, non sussistono gli elementi per riconoscere la causa di non punibilità dell'art. 131 bis c.p. nei confronti del (...).


L'imputato, non incensurato nonostante la giovane età, ha realizzato fatti la cui gravità non merita esenzione da pena, in ragione delle modalità della condotta - una cessione di sostanza fatta in pieno giorno, davanti ad altre persone, il possesso di un'arma le cui caratteristiche non escludono la possibilità di utilizzi violenti e delittuosi - e del comportamento del (...), che nessuna resipiscenza ha mostrato, né al momento del controllo né successivamente.


Per le medesime ragioni non si ritiene di concedere le circostanze attenuanti generiche in favore del (...), gravato da precedenti specifici, non sussistendo, ai sensi dell'art. 133 c.p., elementi di particolare meritevolezza nel caso di specie che giustifichino un particolare trattamento di favore.


Venendo alla commisurazione della pena, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. e dunque considerando il quantitativo trascurabile della sostanza (di tipo leggero), le modalità della cessione, indizianti un'attività di spaccio rudimentale ancorché accompagnata dal possesso di un'arma, l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato, in giovane età e gravato da precedenti specifici, si ritiene equo irrogare una pena finale di mesi sette di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali, così calcolata:


- pena base, per il reato di cui a capo A), riqualificato ai sensi dell'art. 73 co. 5 DPR 309/90: mesi sei di reclusione ed euro 1500,00 di multa;


- aumentata, per la continuazione con il reato di cui ai capo B), alla pena finale di cui sopra;


Non sussistono i presupposti per la pena sospesa, già concessa due volte nei confronti dell'imputato, non incensurato.


Ai sensi dell'art. 85 DPR 309/90 va disposta, in quanto obbligatoria, la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, trattandosi di corpo di reato. Va inoltre disposta la confisca e distruzione del coltello posto sotto sequestro, ai sensi dell'art. 4 della 1. 110 del 1975 e dell'art. 6 della legge 152 del 1975.


PQM

letti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato di cui all'art, 73 co. 5 DPR 309/90, così diversamente riqualificato il fatto ascritto al capo A) dell'imputazione e del reato di cui al capo B) e, ritenuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 2000,00 (duemila) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Ordina la confisca e distruzione di tutto il materiale in sequestro.


Dispone la trasmissione degli atti del presente processo alla Procura in sede, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di reità nei confronti di (...), nato a (...) il (...).


Motivi contestuali.


Così deciso in Nola il 21 gennaio 2021.


Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2021.

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