top of page

Tribunale di Nola - 962/21 - GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi- Reati tributari- Condanna

Tribunale Nola sez. I, 03/05/2021, (ud. 03/05/2021, dep. 03/05/2021), n.962

Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi

Reato: art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000

Esito: Condanna (anno uno di reclusione)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1 sezione

Il giudice, Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi;

alla pubblica udienza del 3.5.2021

ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la

seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...), nato a (...) il (...) e residente in (...); difeso d'ufficio

dall'Avv. (...)

Libero assente

IMPUTATO

(v. foglio allegato)

(Si omettono le conclusioni delle parti)



Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal Gup - sede - il 26.03.2019, (...) veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.


Alle udienze del 11.11.2019, 10.02.2020, il Giudice disponeva la rinotifica del decreto all'imputato. All'udienza del 14.12.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, ritualmente citato e non comparso, il Giudice dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. Su consenso delle parti si acquisiva l'informativa di reato con relativi allegati a firma dei testi del P.M., con rinuncia all'escussione dei predetti ed il Giudice ne revocava l'ordinanza ammissiva.


All'udienza del 22.02.2021, il processo veniva differito per la discussione.


All'odierna udienza, terminata l'istruttoria dibattimentale, data lettura degli atti acquisiti al fascicolo, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni in epigrafe trascritte. Uditi il Pubblico Ministero e la difesa, all'esito della camera di consiglio, veniva data pubblica lettura del dispositivo di sentenza.


Diritto

Motivi della decisione

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto in rubrica.


(...) è imputato del reato previsto e punito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 per aver indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2012, elementi passivi fittizi, per un ammontare complessivo di euro 13.230,00, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.


La vicenda per cui si è proceduto può essere agevolmente ricostruita nel modo seguente sulla base dell'informativa di reato redatta dal teste dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli - (...), acquisita ex art. 493 comma 3 c.p.p., ampiamente corroborata dalla dichiarazione relativa al disconoscimento della fattura resa dal (...) con relativo documento di identità; fatture apparentemente emessa dalla società (...); dichiarazione relativa al disconoscimento delle fatture resa da (...) con relativo documento di identità; originale della fattura n. 78 del 16.05.2012; originale della fattura n. 134 del 14.10.2012).


In particolare, dalla lettura dell'informativa in atti, è emerso che, a seguito di controllo formale della dichiarazione modello 730 relativa all'anno di imposta 2012, presentata dall'odierno imputato (...), quest'ultimo dichiarava elementi passivi per un ammontare complessivo pari ad euro 13.230,00, allegando copia delle seguenti fatture:


"fattura n. 78 del 16.05,2012 emessa dal Dott. (...) con studio in (...) a favore di (...);


"fattura n. 134 del 14.10.2012 emessa dalla società "(...) S.A.S." nell'anno 2012.


Entrambe le fatture allegate dall'imputato alla dichiarazione venivano, tuttavia, ampiamente disconosciute da (...) e (...) i quali, invitati dall'Agenzia delle Entrate a fornire delucidazioni in merito alle stesse, disconoscevano di aver emesso fatture in favore di (...), esibendo al contempo le reali fatture (la n. 78 del 2012 e la n. 134 del 2012) emesse a favore di altri soggetti, realmente destinatari delle prestazioni effettuate (cfr. dichiarazioni rese da (...) e (...), nonché copie delle reali fatture emesse dai predetti).


Così riassunte le risultanze istruttorie, come si diceva, non possono esservi perplessità nel l'affermare la responsabilità di (...) per il reato a lui contestato.


Risulta infatti dimostrata la inesistenza dei rapporti economici e/o professionali tra l'odierno imputato con il Dott. (...) e con la società (...) S.A.S., posti a fondamento delle fatture indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012 presentata da (...).


In particolare, gli accertamenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate (compendiati nell'informativa di reato acquista agli atti) hanno consentito di acclarare con assoluta certezza che non vi era alcun rapporto tra l'imputato e i soggetti che emettevano le fatture, i quali disconoscevano di averle emesse in favore del giudicabile, esibendo al contempo le reali fatture emesse in favore di altri soggetti.


L'imputato, peraltro, rimasto assente in dibattimento, non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa dei fatti rispetto all'impianto accusatorio pacificamente cristallizzatosi nei suoi confronti.


D'altronde, anche in ambito tributario la Cassazione ha precisato che è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr. Cass. 5406/2016, 28683/2015, 428/2015 e da ultimo 2905/2018).


Ricostruito il fatto nei termini sopra riportati, questo giudice ritiene correttamente configurato il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.


Ed invero, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la falsa indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2012, di spese deducibili dall'imposta, quando le stesse non siano state effettuate o siano state effettuate in misura inferiore.


Si è infatti osservato che l'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 deve ritenersi applicabile sia al falso ideologico che a quello materiate in quanto la condotta fraudolenta descritta da tale norma "si distingue da quella di cui all'art. 3 non per la natura del falso ma per il rapporto di specialità reciproca esistente tra le due disposizioni legislative: ad un nucleo comune, costituito dalla dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, nell'art. 2, l'utilizzazione di fatture e documenti equiparabili relativi ad operazioni inesistenti e, nell'art. 3, la falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e la previsione di una soglia minima di punibilità (Cass., sez. 3, 07.02.2007, n. 12284; 09.02.201 l. n. 9673).


Il D.L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 9, comma 2 - lett. b), non ha autorizzato alcuna modifica di dette previsioni incriminatrici attraverso l'introduzione di una diversità di trattamento tra il falso ideologico ed il falso materiale; apparendo anzi che tale disposizione abbia individuato il medesimo disvalore nelle fattispecie concernenti l'utilizzazione di documentazione falsa, senza distinzione tra falso nel contenuto e falso nella redazione materiale, disponendo indistintamente per esse l'esclusione di soglie di punibilità.


Una scelta discriminatoria del legislatore delegato, a fronte delle disposizioni non discriminanti della legge-delega, sarebbe incoerente rispetto all'assetto normativo da esse delineato.


Va altresì rilevato che elementi di significato contrario non possono trarsi dalla prospettata correlazione con la fattispecie incriminatrice di cui al D.Lgs., n. 74 del 2000, art. 8, perché il delitto di cui all'art. 2 di detto D.Lgs., (nella cui struttura la condotta si incentra sul momento dichiarativo) è posto a tutela dell'interesse patrimoniale dello Stato a riscuotere ciò che fiscalmente dovuto e nei limiti in cui è dovuto; mentre nel reato di cui all'art. 8 oggetto della tutela appare piuttosto la funzione di accertamento del tributo. Non trova, dunque, alcun sopporto normativo raffermazione secondo la quale la fattispecie descritta e sanzionata dall'art. 2 sarebbe connessa ad una specifica violazione consistente nella trasgressione dei propri obblighi da parte del soggetto autorizzato ad emettere documentazione avente rilievo probatorio ai fini tributari.


Sul piano patrimoniale dell'interesse alla percezione del tributo effettivamente dovuto, infine, non può razionalmente considerarsi sussistente una maggiore pericolosità in sé del falso contenutistico rispetto al falso materiale.


Può considerarsi legittima, pertanto, la prospettazione secondo la quale la condotta di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti presenta una "struttura trifasica", in cui la dichiarazione, quale momento conclusivo, dà vita ad un falso contenutistico, mentre la condotta preparatoria, cioè la registrazione o detenzione a fini di prova dei documenti che costituiranno il supporto della dichiarazione, può avere ad oggetto sia documenti contenutisticamente falsi emessi da altri in favore dell'utilizzatore, sia documenti materialmente falsi, cioè contraffatti o alterati.


In relazione al mezzo fraudolento di cui l'agente si avvale per l'indicazione di elementi passivi fittizi, la lettera del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, si riferisce a "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" e l'art. 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo specifica con chiarezza che tale locuzione inerisce a quelle fatture o documenti che sono emessi a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Gli altri documenti che vengono in rilievo sono, dunque, quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture (documenti tipici fiscali previsti espressamente dal D.P.R. n. 633 del 1972, art, 21).


Tali sono, ad esempio, oltre alle ricevute fiscali e simili, quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui, le schede carburanti etc. (documenti che attualmente non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati per eventuali controlli da parte degli uffici).


Qualora le spese documentate siano deducibili dall'imposta, la indicazione in dichiarazione di tali spese non effettuate o effettuate in misura inferiore integra la condotta del reato, per il fatto che si fanno apparire elementi passivi fittizi. La falsità può cadere sul contenuto della fattura o del documento contabile rilevante, attestandosi che è stata eseguita una operazione in realtà non eseguita oppure che l'importo dell'operazione è superiore a quello reale, ma può cadere anche sulla indicazione dei soggetti tra cui è intercorsa l'operazione. A tale riguardo "soggetti diversi da quelli effettivi" sono quei soggetti che, in realtà, non hanno preso parte all'operazione e sono invece indicati nel documento. Non vi è alcun fondamento razionale, però, per affermare che l'ipotesi non ricorre quando i soggetti che appaiono emittenti del documento siano addirittura inesistenti (trattandosi, ad esempio, di nomi di fantasia) o siano soggetti che nessun rapporto abbiano mai avuto con il contribuente che utilizza il documento medesimo. Anche in tal modo, infatti, il contribuente fa apparire di avere speso somme in realtà non sborsate e pone così in essere una lesione del bene giuridico protetto, costituito dal patrimonio erariale.


Ciò che conta, nelle formulazioni del D.Lgs. n. 74 del 2000, è la necessità che la fattura o gli altri documenti siano stati emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate e proprio in considerazione dell'utilizzazione dell'avverbio "realmente" nella norma definitoria di cui all'art. 1, lett. a), del decreto legislativo è stato affermato in dottrina che il legislatore appare avere privilegiato un concetto di "inesistenza materiale" dell'operazione, intesa come mancante in rerum natura. La dichiarazione fraudolenta prevista e sanzionata dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, è costruita invece, essenzialmente, come frode contabile alla quale deve associarsi un quid pluris artificioso non tipizzato (diverso dall'uso di fatture o altri documenti falsi, integrante l'ipotesi di cui al precedente art. 2) ma comunque caratterizzato dalla idoneità ad indurre in errore e ad impedire il corretto accertamento della realtà contabile del soggetto che presenta la dichiarazione annuale d'imposta, come; la tenuta di un sistema parallelo di contabilità "nera"; la vendita "a nero" organizzata in locali contigui a quelli aziendali; la voluta "confusione" di ricavi provenienti da fonti diverse in modo da impedire di individuare il titolare degli stessi; lo spostamento artificioso di redditi tra soggetti rivolto a fare figurare come percepiti da terzi redditi propri del contribuente. La condotta fraudolenta, alla quale si riconnette la oggettiva infedeltà delle poste indicate in dichiarazione, postula la volontà del contribuente di ostacolare l'accertamento di elementi che abbiano determinato l'occultamento di un reddito imponibile" (così Cass. Sez, 3, Sentenza n. 48486 del 24/11/2011 Cc. dep. 28/12/2011, Rv, 251625).


Quanto, infine, ai rapporti tra l'art. 2 e l'art. 4 del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74, si rileva che la fattispecie incriminatrice della "dichiarazione infedele" è ancora più residuale rispetto a quella prevista dall'art. 3 del D.Lgs. citato; ed invero gli elementi costitutivi di tale reato sono costituiti dall'omessa dichiarazione di elementi attivi o dalla "mera" indicazione di elementi passivi fittizi. Conseguentemente minore è l'offensività di tale condotta per l'amministrazione tributaria atteso l'indubbio più agevole accertamento rispetto a quelle delle dichiarazioni fraudolente, il che giustifica la previsione, per la sua configurabilità, di una soglia tra imposta evasa e redditi sottratti all'imposizione maggiore di quella prevista dall'art. 3: "in nessun caso, pertanto, la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture materialmente false o altra documentazione contabile di analoga efficacia probatoria materialmente falsa può farsi rientrare nella diversa ipotesi della dichiarazione infedele, pena la manifesta illogicità del sistema sanzionatorio penale in materia tributaria" (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5642 del 02/12/2011 Cc., dep. 14/02/2012, Rv. 252121).


Sussiste l'elemento psicologico del reato contestato perché il fine di evadere le imposte è comprensivo, ai sensi dell'art. 1, lettera d), del D.Lgs. n. 74/2000, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta.


Venendo alla definizione del trattamento sanzionatorio, all'imputato possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche nell'ottica di un doveroso adeguamento della sanzione al fatto in concreto e stante il positivo comportamento processuale, avendo la difesa acconsentito all'acquisizione degli atti di indagine, con evidente contrazione dei tempi processuali.


Considerati tutti i criteri indicati dall'art. 133 c.p., stimasi pena congrua quella di anno uno di reclusione, pena così determinata: pena base, anni uno, mesi sei di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena inflitta.


Alla condanna conseguono, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 74/2000 le sanzioni accessorie ivi previste.


Pertanto, si dichiara l'imputato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la stessa durata della pena principale, incapace di contrattare con la P.A. per la durata di un anno, interdetto dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di un anno, nonché interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Inoltre, ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs. 10.03.00, n. 74, 36 c.p., si dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia.


Segue per legge la condanna di (...) al pagamento delle spese di giudizio. All'imputato non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ostandovi i precedenti penali a suo carico.


PQM

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara (...) responsabile del reato a lui ascritto in rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anno uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese di giudizio.


Letto l'art. 12 del D.Lgs. 10.03.00, n. 74 dichiara l'imputato interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapace di contrattare con la P.A., interdetto dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per la durata di un anno, nonché interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.


Letti gli artt. 12 del D.Lgs. 10.03.00, n. 74, 36 c.p., dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia.


Così deciso in Nola il 3 maggio 2021.


Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2021.



Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
bottom of page