top of page

Tribunale di Nola - 982/21 - GM Raffaele Muzzica - Stupefacenti - Condanna

Tribunale Nola, 05/05/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 05/05/2021), n.982

Giudice: Raffaele Muzzica

Reato: 73 comma 5, D.P.R. 309/1990

Esito: Condanna (anni due e mesi due di reclusione ed euro 2000,00 di multa - anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3000,00 di multa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Sezione Penale

il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice

dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 5/5/2021 ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

(con redazione contestuale dei motivi)

nei confronti di:

1) (...), nato a (...) il (...), residente in (...), elettivamente

domiciliato in (...) - (domicilio eletto all'udienza di convalida

dell'arresto del 27/4/2021) - detenuto agli arresti domiciliari, già

presente, non comparso

2) (...), nato in (...) il (...), residente ed elettivamente

domiciliato in (...) (domicilio eletto all'udienza di convalida

dell'arresto del 27/4/2021) - detenuto agli arresti domiciliari,

presente

Entrambi difesi d'ufficio dall'avv. (...)

IMPUTATI

delitto p. e p. dagli artt. 11(1 c.p. e 73 comma 5, D.P.R. 309/1990

perché, in concorso tra di loro, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 75,

illecitamente detenevano, ai fini di spaccio, stipati all'interno di

una busta in cellophane per alimenti, di cui il (...) tentava di

disfarsi alla vista degli operanti,

1. nr. 8 dosi di sostanza stupefacente dal peso lordo complessivo di

grammi 8.10, risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo

CRACK, a forma di cipolla composte da involucro in cellophane di colore

bianco,

termosaldate all'estremità e confezionate all'interno di ulteriore

involucro in plastica a chiusura ermetica e con spilla;

2. Nr. 6 dosi di sostanza stupefacente dal peso lordo complessivo di

grammi 4.15, risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo

CRACK, a forma di cipolla composte da involucro in cellophane di colore

giallo, termosaldate all'estremità e confezionate all'interno di

ulteriore involucro in plastica a chiusura ermetica e con spilla:

3. Nr. 12 dosi di sostanza stupefacente dal peso lordo complessivo di

grammi 6.90, risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo

CRACK, a forma di cipolla composte da involucro in cellophane di colore

blue, termosaldate all'estremità e confezionate all'interno di ulteriore

involucro in plastica a chiusura ermetica e con spilla;

4. Nr. 6 dosi di sostanza stupefacente dal peso lordo complessivo di

grammi 0.40, risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo

CRACK, a forma di cipolla composte da involucro in cellophane di colore

rosa, termosaldate all'estremità e confezionate all'interno di ulteriore

involucro in plastica a chiusura ermetica e con spilla;

5. Nr. 1 dose di sostanza stupefacente dal peso lordo di grammi 1.55,

risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo MARIJUANA,

con involucro in plastica trasparente a chiusura ermetica;

in Brusciano il 26.04.2021

Con la recidiva reiterata e specifica per (...)

(Si omettono le conclusioni delle parti)



Svolgimento del processo

Gli imputati (...) e (...), ai sensi dell'artt. 558 c.p.p., sono stati presentati davanti al giudice del dibattimento di questo Tribunale per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio per direttissima, essendo stati arrestati il 26/4/2021 per il reato in rubrica contestato.


All'udienza del 27/4/20201 si procedeva alla convalida e, dopo che l'Ufficiale di PG che aveva proceduto all'arresto veniva sentito sulle relative modalità dello stesso, gli imputati venivano sottoposti ad interrogatorio e decidevano di avvalersi della facoltà di non rispondere.


Al termine il P.M. chiedeva la convalida dell'arresto e questo Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge e considerato che i termini di cui all'art. 558 c.p.p. erano stati rispettati, convalidava l'arresto e, su richiesta del PM, sentito il difensore che si opponeva, applicava agli imputati la misura cautelare degli arresti domiciliari.


Gli imputati, personalmente e per tramite del proprio difensore cui conferivano procura speciale, chiedevano il mutamento del rito in giudizio abbreviato condizionato all'escussione dell'agente operante il narcotest e, in subordine, in abbreviato secco; questo Giudice rigettava la richiesta di abbreviato condizionato e disponeva rinvio all'udienza odierna per la delibazione sull'ammissione del rito e per l'eventuale discussione.


In questa sede il Giudice, investito della decisione sul rito, acquisiva il fascicolo delle indagini e, ritenendo possibile decidere allo stato degli atti, ordinava il mutamento del rito ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe.


Al termine della discussione il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, deliberava il dispositivo della sentenza con redazione contestuale dei motivi.


Diritto

Motivi della decisione

Ritiene questo Giudice che gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento ed utilizzabili in ragione del rito hanno pienamente confermato l'ipotesi accusatoria, con la conseguenza che gli imputati (...) e (...) vanno dichiarati penalmente responsabili del reato contestato in rubrica, in relazione al quale va pronunciata sentenza di condanna.


La piattaforma probatoria portata al vaglio di questo Giudice è costituita, in via principale dal l'informativa di reato della Legione Carabinieri Campania - Stazione Castello di Cisterna, dal verbale di arresto in flagranza e dalla relazione sui motivi dell'arresto effettuata dal verbalizzante in sede di udienza di convalida, dal verbale di perquisizione personale e sequestro con successiva convalida della sostanza stupefacente, del denaro e degli altri beni ritrovati nella disponibilità degli imputati, nonché dai verbali di esecuzione del narco-test sui campioni di sostanza stupefacente sequestrati, dalla copia del foglio manoscritto rinvenuto nella disponibilità del (...) e dal verbale di contestazione amministrativa ex art. 75 DPR 309/90 nei confronti di quest'ultimo.


Dall'informativa di reato elaborata dalla P.G., riassuntiva delle risultanze emerse nelle operazioni di arresto, perquisizione e sequestro realizzate dagli operanti, il fatto risulta ricostruibile con estrema chiarezza.


Con riferimento a tali prove devono essere seguiti i canoni di valutazione che la giurisprudenza della Suprema Corte indica quando la piattaforma probatoria sia costituita da fonti dichiarative, raccolte in verbali utilizzabili ai fini della decisione, rese da persone estranee rispetto alla vicenda processuale.


Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui se deve ritenersi esclusa la possibilità di recepire acriticamente una dichiarazione senza un vaglio critico dell'attendibilità della stessa, svolto assumendo a riscontro tutti gli elementi della vicenda, la prova deve ritenersi sussistente e raggiunta quando la dichiarazione, sia essa raccolta in un verbale, sia essa resa a dibattimento, risulti logicamente e armonicamente inserita nel contesto dell'intera vicenda. Applicando al caso di specie l'esposta regola di giudizio, ritiene questo Giudice che non vi sia motivo di dubitare dell'attendibilità del contenuto dei verbali redatti dagli operatori di P.G., attesa l'assenza di incongruenze o di altri vizi logici che li hanno caratterizzati e considerata, inoltre, l'estraneità dei verbalizzanti -per giunta, pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni - ai fatti per cui si procede.


I dati desumibili dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro inoltre, trovano pieno riscontro nella relazione sui motivi dell'arresto effettuata dall'operante, nei risultati del narcotest e nelle altre prove documentali in atti, né le risultanze accusatorie sono state smentite dagli imputati che non hanno reso alcuna dichiarazione.


Ciò premesso, dagli atti emerge che in data 26/4/2021, alle ore 20.00 circa, nel corso di apposito servizio di repressione al traffico di stupefacenti, gli agenti della Legione Carabinieri Campania di Castello di Cisterna accedevano alla scala numero dieci del complesso popolare "Legge 219/1981" in (...), nota piazza di spaccio.


Giunti sul posto, gli operanti notavano che il cancello di ingresso del palazzo era chiuso e munito di una fessura, mediante la quale i pusher cedevano la sostanza stupefacente agli acquirenti in cambio di denaro. Fatto accesso alla scala tramite un duplice dispositivo, parte della squadra raggiungeva la scala numero 10 dal tetto terrazzato. Sporgendosi dal ballatoio gli operanti notavano due soggetti, poi identificati come (...) e (...), stazionare (il primo in piedi ed il secondo seduto su una poltroncina in vimini) davanti al portoncino di accesso allo stabile, bloccato come già descritto.


Simultaneamente, altri operanti tentavano un accesso dall'ingresso principale, palesando la propria presenza tant'è che le vedette avvertivano gli spacciatori della loro presenza - gridando il convenzionale nome "(...)" - e tale grido provocava la fuga dei due prevenuti verso i piani superiori dello stabile.


(...) e (...), mai persi di vista durante l'operazione, venivano prontamente bloccati e sottoposti a perquisizione personale.


Sulla persona del (...) gli operanti rinvenivano un borsello di stoffa nero contenente un bloc notes, con una rudimentale contabilità. Il (...), inoltre, consegnava spontaneamente una sigaretta artigianale contenente marijuana.


Sulla persona del (...), invece, gli operanti rinvenivano numerose banconote di vario taglio, contenute nella tasca dei pantaloni - delle quali, peraltro, l'arrestato tentava di disfarsi - per un ammontare di 372,95 euro.


Inoltre gli operanti provvedevano a recuperare e porre sotto sequestro una busta per alimenti in cellophane, che il (...) lasciava cadere durante la fuga.


All'interno della stessa si rinvenivano involucri contenenti nr. 8 dosi di sostanza stupefacente dal peso lordo complessivo di grammi 8.10, risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo CRACK, a forma di cipolla composte da involucro in cellophane di colore bianco, termosaldate all'estremità e confezionate all'interno di ulteriore Involucro in plastica a chiusura ermetica e con spilla; nr. 6 dosi di sostanza stupefacente dal peso lordo complessivo di grammi 4.15, risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo CRACK, a forma di cipolla composte da involucro in cellophane di colore giallo, termosaldate all'estremità e confezionate all'interno di ulteriore involucro in plastica a chiusura ermetica e con spilla; nr. 12 dosi di sostanza stupefacente dal peso lordo complessivo di grammi 6.90, risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo CRACK, a forma di cipolla composte da involucro in cellophane di colore blue, termosaldate all'estremità e confezionate all'interno di ulteriore involucro in plastica a chiusura ermetica e con spilla: nr. 6 dosi di sostanza stupefacente dal peso lordo complessivo di grammi 0.40, risultata all'esito del test speditivo narco test de! tipo CRACK, a forma di cipolla composte da involucro in cellophane di colore rosa, termosaldate all'estremità e confezionate all'interno di ulteriore involucro in plastica a chiusura ermetica e con spilla; nr. 1 dose di sostanza stupefacente dal peso lordo di grammi 1.55, risultata all'esito del test speditivo narco test del tipo MARIJUANA, con involucro in plastica trasparente a chiusura ermetica. Pertanto, in esito a tali risultanze investigative, la p.g. procedeva a condurre i prevenuti in stato di arresto.


A fronte delle così ricostruite le prove a sostegno dell'accusa, gli imputati non hanno offerto alcuna versione alternativa, né essa emerge dagli atti a disposizione di questo Giudice.


Tutto il comportamento assunto dagli imputati sin dal primo momento del controllo era infatti indicativo della realizzazione da parte loro della condotta criminale in contestazione, essendo emersi plurimi indici della riconducibilità della detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, ritrovata nella disponibilità di entrambi, in assenza di altri soggetti, già confezionata in numerose dosi e per un quantitativo non trascurabile. Gli imputati, inoltre, pur professandosi come disoccupati, sono stati arrestati nella disponibilità di una elevata somma di denaro, pari a circa 370 euro in banconote e monete di piccolo taglio, delle quali non hanno smentito la natura di provento dell'attività di spaccio, non fornendo alcuna spiegazione alternativa di tale possesso.


Così ricostruita la piattaforma probatoria, ritiene questo Giudice che sussistono gli elementi costitutivi del reato contestato, venendo in rilievo un episodio di detenzione di droga a fini di spaccio.


Che la droga in sequestro fosse detenuta dagli imputati al fine di cessione emerge, senza ombra di dubbio, dal quantitativo di stupefacente non trascurabile (19,55 grammi di crack e 1,55 grammi di marijuana), dalla diversa tipologia delle stesse, dalle modalità di reperimento (trentatré dosi già confezionate, in bustine termosaldate con chiusura ermetica e occultate in una busta di plastica), dalle circostanze di spazio e luogo, atteso che gli imputati venivano arrestati in una nota piazza di spaccio, lontana dal loro luogo di residenza, in possesso di una somma di denaro non diversamente giustificata.


In aggiunta a tali elementi - già in sé assolutamente incompatibili con fuso personale - la finalità di spaccio risulta avvalorata dal comportamento tenuto dagli imputati al momento del controllo della polizia giudiziaria, essendosi il (...) e il (...) datisi alla fuga al Patto del controllo della polizia giudiziaria, cercando di eludere l'operato degli agenti disfacendosi del materiale poi caduto in sequestro.


E' stata soltanto asserita e non documentata o riscontrata la natura di assuntori di sostanze stupefacenti da parte degli imputati, non risultando gli stessi iscritti al SERE prima della commissione del fatto, né destinatari di provvedimenti ex art. 75 DPR 309/90. D'altronde, lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti, in presenza di una detenzione di un numero considerevole di dosi di sostanze, di diversa tipologia, in uno con la disponibilità di denaro in banconote di piccolo taglio e di una rudimentale contabilità, di per sé non avrebbe escluso una concomitante finalità di cessione della droga sequestrata.


Gli atti a disposizione di questo Giudice, inoltre, consentono di ritenere pienamente comprovata una reciproca codetenzione sia della sostanza stupefacente sia del restante materiale caduto in sequestro, sebbene rispettivamente nella materiale apprensione l'uno del (...) e l'altro del (...).


Ed infatti, come è graniticamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la detenzione non implica necessariamente un ''contatto fisico immediato" tra il coautore del reato e l'oggetto, ma va inteso come "disponibilità di fatto" di quest'ultimo, con la conseguenza che ben potrà configurarsi il concorso di persone nel reato anche nei confronti di un soggetto che non sia addirittura mai entrato in contatto materiale con la sostanza detenuta.


In secondo luogo, dall'altrettanto incontroversa considerazione che il reato di detenzione di stupefacenti è un reato tipicamente "permanente", che si consuma soltanto nel momento in cui cessa l'attività criminosa del reo, per essere la condotta terminata, oppure in virtù del sequestro dello stesso da parte delle forze dell'ordine (Sez. 1, n. 7929 del 22/01/2010 - dep. 26/02/2010, Santaniello, Rv. 24624701) deriva, pertanto, che con riferimento ai reati di tal genere, qualsivoglia ausilio fornito all'autore materiale della condotta quando ancora questi eserciti il proprio potere (anche soltanto come disponibilità di fatto) sul bene si risolve, inevitabilmente, in un vero e proprio concorso e non in un'ipotesi di favoreggiamento (Cass., sez. IV, 8 marzo 2006, n. 12915 in tema di detenzione di stupefacenti).


Le uniche eccezioni, in realtà, a quanto appena riportato sono state individuate in quei casi in cui l'aiuto, lungi dal tradursi in un sostegno oppure incoraggiamento nella protrazione della condotta criminosa, costituisca invece solo una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure al fine di ottenere l'impunità del soggetto, il cui elemento soggettivo non si è inverato nelle modalità delle condotte degli imputati, evidentemente costituenti, alla luce di quanto esaminato, sin dall'inizio di una vera e propria codetenzione della sostanza stupefacente ("In tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato." (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l'elemento soggettivo dalla condotta dell'imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza) (Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019 - dep. 03/07/2019, Rv. 27657101), ovvero nell'ipotesi - evidentemente non integrata nel caso di specie, gli imputati hanno fornito l'un l'altra un valido contributo morale e materiale alla codetenzione, detenendo l'uno il denaro e la rudimentale contabilità, l'altro il materiale stupefacente, entrambi in prossimità del portone ove avvenivano gli scambi - della connivenza non punibile ("In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente." (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen.). (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015 - dep. 13/10/2015, Ra. e altro, Rv. 26516701).


Gli imputati, inoltre, devono rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio anche sotto il profilo psicologico, in considerazione dell'atteggiamento doloso e dunque della volontarietà della condotta quale emerge sia dalle modalità con cui hanno realizzato la condotta criminosa, sia dal successivo comportamento di fuga di fronte alle forze del l'ordine, motivato proprio dalla consapevolezza della detenzione di sostanze illecite.


Stante la scelta del giudizio abbreviato, appare corretta la configurazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 fornita dal PM, considerato il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, sebbene il fatto ascritto sia da considerarsi espressivo di un particolare disvalore, pur all'interno della cornice edittale del quinto comma.


Sul punto infatti, questo Giudice si uniforma all'orientamento espresso a più riprese dalla Suprema Corte, secondo il quale, "in materia di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il giudice del merito deve fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del reato". (Cass. Sez. 6 n. 27809/2013; Cass. Pen. Sez. IV del 21 maggio 1996 nr. 5083),


Quanto al dato relativo alla qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa va sottolineato che agli atti è unicamente versato il narcotest effettuato sui reperti posti sotto sequestro, dal quale risulta esclusivamente il dato ponderale e la natura dello stupefacente ma non anche la percentuale di purezza, l'efficacia drogante e le dosi medie giornalieri ricavabili: si tratta di un vulnus che va letto in un'ottica di favor rei, e questo dato, valutato in uno alle modalità dell'azione e al dato ponderale non enorme, non può che portare a ritenere la qualificazione del fatto lieve, sebbene la diversità di tipologie di sostanze detenute, il reale quantitativo detenuto e la compartecipazione degli imputati in una vera e propria "piazza di spaccio" non consenta di ritenere il fatto di particolare levità, non sussistendo dunque gli estremi per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. (peraltro, il (...) è altresì recidivo specifico per reati in tema di stupefacenti).


La particolare gravità del fatto - desunta dal carattere organizzato dell'attività, dalla diversità di sostanze stupefacenti detenute, idonea a soddisfare un più ampio novero di clienti - non consente di riconoscere in favore degli imputati le circostanze attenuanti generiche.


Né un'eventuale confessione - in ogni caso non intervenuta - sarebbe stata valutabile a tal fine, essendo ormai già solido e chiaro il quadro probatorio circa la responsabilità degli imputati i quali, peraltro, non esitavano, nell'immediatezza dei fatti a porre in essere un comportamento ostruttivo, prima con la fuga, poi con il tentativo di disfarsi del materiale caduto in sequestro.


Deve tuttavia disapplicarsi la contestata recidiva reiterata e specifica nei confronti del (...).


Pur ricorrendone, infatti, i presupposti formali - il (...) ha a suo carico un precedente in materia di stupefacenti ed uno per rissa, divenuti irrevocabili prima della commissione del reato per cui si procede in questa sede - quest'ultimo non appare concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p., della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.


Ed infatti, l'unico precedente in tema di stupefacenti a carico del (...) risulta commesso ben ventuno anni fa, mentre il secondo precedente, per rissa, circa undici anni fa. Inoltre, il quantum sanzionatorio applicato, in uno con la considerazione che trattasi di sentenze di patteggiamento con pena sospesa, consente fondatamente di ritenere che i reati oggetto delle stesse non erano espressivi di una particolare gravità. Ciò premesso, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. e dunque considerando la modalità dell'azione, denotanti un'attività di detenzione a fini di spaccio che, ancorché qualificabile ai sensi del quinto comma, dimostra particolare disvalore (essendosi verificata in una nota piazza di spaccio), il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto (non trascurabile e di diversa tipologia), l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato, incensurato ancorché poco collaborativo sin dall'inizio del controllo e non resipiscente, nei confronti di (...) si ritiene equo irrogare una pena finale pari ad anni due e mesi due di reclusione ed euro 2000.00 di multa, così calcolata:


- Pena base; anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 3000,00 di multa;


- Ridotta per il rito alla pena finale di cui sopra;


Ciò premesso, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. e dunque considerando la modalità dell'azione, denotanti un'attività di detenzione a fini di spaccio che. ancorché qualificabile ai sensi del quinto comma, dimostra particolare disvalore (essendosi verificata in una nota piazza di spaccio), il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto (non trascurabile e di diversa tipologia), l'intensità del dolo e la personalità dell'imputato, non incensurato e poco collaborativo sin dall'inizio del controllo, oltre che non resipiscente, nei confronti di (...) si ritiene equo irrogare una pena finale pari ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3000.00 di multa, così calcolata:


- Pena base: anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4500,00 di multa;


- Ridotta per il rito alla pena finale di cui sopra;


Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.


Non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione della sospensione condizionale della pena nei confronti degli imputati, stante l'applicazione di una pena finale ultrabiennale e non ricorrendo, attesa la gravità del fatto e la pericolosità dei rei, elementi per ritenere che gli imputati si asterranno dal commettere ulteriori delitti (il (...), peraltro, si è già giovato due volte invano della sospensione).


Ai sensi dell'art. 85 DPR 309/90 va disposta, in quanto obbligatoria, la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, trattandosi di corpo di reato.


Deve disporsi la restituzione del restante materiale in sequestro, al passaggio in giudicato della presente sentenza, allorquando verranno meno le esigenze probatorie di tenuta del vincolo.


Analogamente, in ordine al denaro sottoposto a sequestro, alla luce delle considerazioni sopra esposte, atteso che gli imputati rispondono in questa sede esclusivamente del reato di detenzione a fini di spaccio, qualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73, conformemente all'orientamento consolidato della Suprema Corte, deve disporsi il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del denaro in sequestro al passaggio in giudicato della presente sentenza ("!n relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73. comma 5. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata: ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato." (Cass. Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 - dep. 14/12/2017, La., Rv. 27220401), non essendo possibile, peraltro, la confisca allargata ai sensi dell'art. 85 bis DPR 309/90.


Si provvede con separata ordinanza, nei termini di legge, sulla richiesta revoca o sostituzione della misura cautelare in corso.


PQM

Letti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole del reato ascritto e, applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Letti gli artt. 438, 533 e 535 c.p.p., dichiara (...) colpevole de! reato ascritto e, disapplicata la contestata recidiva e applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Ordina la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.


Ordina il dissequestro e la restituzione, al passaggio in giudicato della presente sentenza, del denaro e del restante materiale in sequestro all'avente diritto da individuarsi a cura della p.g. procedente.


Si provvede con separata ordinanza nei termini di legge sulla avanzata richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare applicata nei confronti degli imputati.


Motivi contestuali.


Così deciso in Nola il 5 maggio 2021.


Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.

bottom of page