La massima
Nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente; se, invece, il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale (Cassazione penale , sez. II , 04/07/2019 , n. 1970).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 04/07/2019 , n. 1970
RITENUTO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che il 18/10/2016 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento che il 4/4/2014 lo aveva riconosciuto colpevole del reato di truffa, per aver affermato contrariamente al vero di essere proprietario di una pala meccanica pubblicandone la fotografia su internet e poi facendo visionare il bene ad un collaboratore dell'acquirente, al quale vendeva la predetta pala procurandosi l'ingiusto profitto di Euro 19.000,00, con corrispondente danno per la società acquirente, che era costretta ad acquistare nuovamente la pala dal proprietario S.A..
A sostegno del ricorso il C. deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 1478 e 1479 c.c. ed il vizio di motivazione per non essersi riconosciuta la figura civilistica della vendita di bene altrui, che comporta solo l'obbligo civilistico di far acquisire la proprietà del bene all'acquirente, ma non già un incarico per la vendita da parte del proprietario. Ad avviso del ricorrente, pertanto, nel caso di specie difetterebbero l'inganno nella prestazione del consenso e l'"animus inadimplendi" dell'imputato, necessari ad integrare il reato.
2. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui un sedicente venditore alieni come propria una cosa non sua, non è applicabile la disciplina civilistica della vendita di cosa altrui con effetti obbligatori, la quale presuppone che l'altruità del bene sia resa nota dal venditore all'altro contraente. Se, invece, come nel caso in esame, il falso venditore carpisce la buona fede dell'acquirente, viene posto in essere un contratto fraudolento, rientrante, sotto il profilo penalistico, nella truffa contrattuale (Sez. 2, n. 5877 del 15/03/1985, Rossetto, Rv. 169755; Sez. 2, n. 432 del 25/02/1970, Gerbore, Rv. 11731401).
3. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020