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Nessuna nullità se manca il verbale stenotipico nel fascicolo del dibattimento: quello riassuntivo è sufficiente (Cass. Pen. n. 11765/2025)

Con la sentenza n. 11765/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata trascrizione integrale dell’udienza non comporta nullità del processo, essendo sufficiente il verbale riassuntivo redatto dal cancelliere.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di autosufficienza e manifesta infondatezza.


Il fatto

La Corte d’Appello di Napoli aveva riformato una sentenza assolutoria e condannato P. per rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3, n. 1 c.p.), riconoscendogli l’attenuante della riparazione del danno (art. 62, n. 4 c.p.), ritenuta equivalente alle aggravanti.

Il difensore del condannato, nominato successivamente alla sentenza d’appello, aveva chiesto alla Cancelleria la trascrizione stenotipica dell’udienza in cui era stata escussa la persona offesa, ma aveva ricevuto solo il verbale sintetico, lamentando quindi una violazione del diritto di difesa per non aver potuto esaminare compiutamente la prova decisiva ai fini del ricorso.


La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo:

  • non autosufficiente, poiché il difensore non ha allegato la risposta della Cancelleria che attestasse l’inesistenza della trascrizione stenotipica, ma solo una ricevuta di invio generica;

  • atecnico e generico, in quanto richiama l’art. 178, lett. c) c.p.p. ma non specifica alcuna violazione concreta riferita alla sentenza impugnata;

  • manifestamente infondato, poiché secondo costante giurisprudenza:

  • la mancata trascrizione della registrazione audiovisiva dell’udienza non integra causa di nullità;

  • il verbale riassuntivo redatto dal cancelliere è sufficiente a documentare il dibattimento, anche ai sensi dell’art. 139 c.p.p.;

  • la sola ipotesi di nullità formale è la mancata sottoscrizione del verbale (art. 142 c.p.p.).

Infine, la Corte ha osservato che il diritto di difesa non può dirsi leso, trattandosi di una nomina sopravvenuta e sussistendo un dovere deontologico di collegamento tra i difensori che si sono succeduti.


Il principio di diritto

Nel processo penale, la mancata trascrizione della videoregistrazione dell’udienza non integra nullità, essendo sufficiente la redazione del verbale riassuntivo da parte del cancelliere.

Il diritto di difesa non risulta leso se l’attività istruttoria è stata documentata secondo le modalità previste dalla legge e il difensore subentrante può accedervi.


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