Violazione delle norme sul rito in camera di consiglio nei procedimenti di estradizione (Cass. Pen. n. 12005/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 29 mar
- Tempo di lettura: 2 min

È nulla l’ordinanza della Corte d’Appello che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un estradando qualora tale decisione sia stata emessa de plano e non secondo il rito in camera di consiglio previsto dall’art. 127 c.p.p. (Cass. Pen., Sez. VI, n. 12005 del 2025).
Il caso
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di Appello di Milano aveva rigettato l’istanza avanzata da D., relativa alla revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Tale misura era stata disposta dal Tribunale speciale di primo grado di Tirana per il reato di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato.
La Corte d’Appello aveva escluso l’esistenza di nuovi elementi rispetto a quelli posti a fondamento della misura cautelare e aveva considerato persistente il pericolo di fuga dell’imputato.
L’ordinanza era stata emessa de plano, ossia senza la convocazione delle parti in camera di consiglio, e ciò aveva costituito il principale motivo di doglianza del ricorrente.
Motivo di Ricorso
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge, con riferimento agli articoli 178, 179 e 718 c.p.p., sostenendo che il provvedimento della Corte d’Appello fosse nullo perché adottato con procedura de plano, anziché seguendo il rito in camera di consiglio previsto dall’art. 127 c.p.p. Tale procedura prevede la partecipazione delle parti e garantisce il diritto di difesa dell’imputato.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte d’Appello, chiamata a decidere sulla richiesta di revoca o sostituzione di una misura coercitiva nei confronti dell’estradando, deve necessariamente svolgersi nelle forme partecipate previste dall’art. 127 c.p.p.
Secondo la Suprema Corte, l’adozione del provvedimento de plano costituisce una violazione della procedura prevista, come chiarito anche da precedenti giurisprudenziali (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2023, Di Filippo; Sez. 6, n. 443 del 21/10/2020, Banjac; Sez. 6 n. 53054 del 22/11/2018, Dragutinovikj).
La Corte di Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Milano affinché esamini nuovamente l’istanza previa fissazione della camera di consiglio.