L'omesso versamento dell’assegno di mantenimento integra il reato ex art. 570-bis c.p. anche in caso di attività lavorativa irregolare (Trib. Bari n. 788/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 16 apr
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La sentenza in esame del Tribunale di Bari offre un'importante occasione per riflettere sull’applicazione dell’art. 570-bis c.p., con particolare attenzione ai profili probatori legati all’effettiva impossibilità di adempiere e all’interpretazione restrittiva dell’art. 131-bis c.p. nei casi di reiterazione dell’inadempimento.
Fatto
L’imputato, Tu.Gi., è stato tratto a giudizio per non aver adempiuto all’obbligo di versare l’assegno mensile di mantenimento, pari a € 250,00, disposto in favore della figlia minore con decreto del Tribunale civile del 5 settembre 2019. Nonostante tale obbligo, e pur risultando percettore di redditi da lavoro presso un autolavaggio, l’uomo ha sistematicamente omesso ogni contribuzione, comprese le spese straordinarie, dal mese di aprile 2019 fino alla celebrazione del processo.
Decisione
Il Tribunale ha riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato, valorizzando le dichiarazioni puntuali e credibili della persona offesa, non costituitasi parte civile, oltre che i riscontri documentali e testimonianze acquisite in atti. La condotta è stata ritenuta volontaria e reiterata nel tempo, con esclusione della possibilità di invocare l’assoluta impossibilità di adempiere.
Il Giudice ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., rilevando il carattere abituale della condotta inadempiente, consolidata da quasi sei anni. La pena è stata determinata in euro 1.000,00 di multa, senza concessione di circostanze attenuanti generiche né sospensione condizionale della pena.
Principio di diritto
Integra il delitto di cui all’art. 570-bis c.p. l’omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice civile, anche in assenza di attività lavorativa formalmente regolarizzata, qualora emerga la capacità economica dell’obbligato e manchi una dimostrazione rigorosa dell’impossibilità assoluta di adempiere. La reiterazione della condotta rende inapplicabile la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.