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Incompetenza del giudice e urgenza non motivata dal Riesame: annullata la misura cautelare (Cass. Pen. n. 10862/2025)

Con la sentenza n. 10862/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di incompetenza del giudice che ha emesso la misura cautelare, il provvedimento va annullato se non sussiste o non è adeguatamente motivata l’urgenza prevista dall’art. 291, comma 2, c.p.p.

La decisione riafferma l’importanza del principio del giudice naturale e dei presupposti rigorosi per la validità delle restrizioni della libertà personale.


Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva disposto una misura cautelare nei confronti di C., indagato per un’estorsione non aggravata. Il Tribunale del riesame, pur escludendo l’aggravante mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 c.p., aveva confermato la misura.

La difesa ha eccepito che, venuta meno l’aggravante, non sussisteva più la competenza funzionale del GIP distrettuale, e che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza e trasmettere gli atti al GIP territorialmente competente, a Ragusa.

In alternativa, avrebbe dovuto annullare la misura in assenza di motivazione sull’urgenza dell’intervento cautelare.


La decisione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che:

  • l’esclusione dell’aggravante fa venir meno la competenza del GIP distrettuale;

  • il giudice del riesame avrebbe dovuto verificare se sussistevano le condizioni previste dall’art. 291, comma 2 c.p.p., tra cui l’urgenza;

  • in assenza di tale verifica, la misura non poteva essere confermata: è necessaria una motivazione puntuale sull’urgenza dell’intervento cautelare, altrimenti il titolo restrittivo decade;

  • nel caso di specie, la motivazione in punto di esigenze cautelari era generica, priva di riferimenti all’urgenza, e basata solo su precedenti penali e modalità del fatto.

La Corte ha quindi annullato senza rinvio sia l’ordinanza del riesame che il provvedimento genetico del GIP, disponendo l’immediata liberazione dell’indagato.


Il principio di diritto

Nel procedimento cautelare, il giudice che rileva l’incompetenza del GIP che ha emesso la misura deve verificare, ai sensi dell’art. 291, comma 2, c.p.p., la sussistenza di tutte le condizioni per l’applicazione del provvedimento, compresa l’urgenza.

In assenza di tale verifica, la misura cautelare è illegittima e deve essere annullata, a tutela del diritto costituzionale alla libertà personale e del principio del giudice naturale.

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