L’ordinanza cautelare del Tribunale del riesame non può limitarsi a un rinvio all’ordinanza genetica (Cass. Pen. n. 11173/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 1 apr
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Con la sentenza n. 11173/2025, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di L’Aquila che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di S.
La decisione si fonda sulla motivazione solo apparente rispetto alle censure difensive concernenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e per tre episodi di cessione di stupefacente.
Il fatto
S. era stata destinataria di misura cautelare per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e per tre ipotesi di cessione di cocaina (capi 98, 169 e 204). La difesa aveva impugnato l’ordinanza cautelare, deducendo:
la mancanza di elementi certi a sostegno della sua partecipazione al sodalizio criminale, basata solo su un rapporto sentimentale con altro imputato e su una presenza isolata presso un appartamento utilizzato per lo spaccio;
l’assenza di dichiarazioni dirette che la indicassero come pusher;
la genericità del dato investigativo legato all’uso del "telefono da lavoro" contenente l’elenco clienti;
la mancanza di motivazione del Tribunale del riesame sulle censure difensive.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che:
il Tribunale del riesame ha fatto solo un generico richiamo all’ordinanza genetica senza confrontarsi criticamente con le puntuali deduzioni difensive contenute nei motivi aggiunti e nelle memorie;
la motivazione si è limitata ad affermare l’inidoneità delle argomentazioni difensive senza spiegare perché le stesse fossero da ritenersi irrilevanti;
mancano riferimenti specifici alla tempistica delle condotte, alla ricostruzione dei rapporti tra gli indagati e al contenuto delle dichiarazioni rese da coindagati o acquirenti;
non è stato spiegato il collegamento logico tra il sequestro del telefono intestato alla S. nel marzo 2023 e gli episodi successivi di spaccio del 2024;
è del tutto assente una valutazione sull’eventuale ruolo della S. come assuntrice e non come cessionaria, elemento rilevante ai fini del giudizio indiziario.
Il principio di diritto
La motivazione dell’ordinanza cautelare del Tribunale del riesame non può limitarsi a un rinvio all’ordinanza genetica, ma deve confrontarsi con le specifiche censure della difesa.
L’omesso esame di deduzioni decisive può dar luogo a vizio di motivazione, rilevante ai fini dell’annullamento in Cassazione.