È clandestina l’arma sprovvista del marchio del Banco nazionale di prova (Cass. Pen. n. 13113/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 7 apr
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Con la sentenza n. 13113/2025, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il GIP di Cosenza aveva rifiutato la convalida dell’arresto in flagranza per detenzione di arma clandestina.
I giudici di legittimità chiariscono che la mancanza del marchio del Banco nazionale di prova integra la nozione di clandestinità ex art. 23 L. n. 110/1975, rendendo pertanto legittimo l’arresto obbligatorio ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. g), c.p.p.
Il fatto
Il GIP del Tribunale di Cosenza aveva rigettato la richiesta di convalida dell’arresto in flagranza di M. e B., fermati per detenzione di arma da sparo priva del marchio del Banco di prova.
Il giudice aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.), escludendo che l’assenza del marchio rilevasse ai fini della clandestinità dell’arma.
Contro tale ordinanza il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 23 L. 110/1975.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, precisando che:
ai sensi dell’art. 23 L. n. 110/1975, sono armi clandestine:
le armi comuni da sparo non sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova;
le armi sprovviste dei contrassegni previsti dall’art. 11 della medesima legge;
l’art. 11 prevede che tutte le armi fabbricate, importate o commercializzate in Italia debbano essere sottoposte al Banco per verificarne l’idoneità, con apposizione del marchio ufficiale di prova;
il mancato apposizionamento del marchio determina la clandestinità dell’arma, con conseguente applicazione dell’art. 380, comma 2, lett. g), c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza);
il P.M., pur avendo disposto la liberazione degli arrestati, è legittimato a ricorrere per far valere l’illegittimità in sé della mancata convalida, trattandosi di provvedimento che ha inciso sulla libertà personale.
In conclusione, l’ordinanza è stata annullata senza rinvio per erronea applicazione della legge: l’arresto era legittimamente eseguito.
Il principio di diritto
Ai sensi dell’art. 23 L. n. 110/1975, l’arma da fuoco comune priva del marchio del Banco nazionale di prova è da considerarsi “clandestina”.
La sua detenzione integra il reato di cui all’art. 23, comma 3, e legittima l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380, comma 2, lett. g), c.p.p.