Porto d’arma da guerra e concorso: confermata la custodia cautelare (Cass. Pen. n. 12228/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 30 mar
- Tempo di lettura: 2 min

La sentenza n. 12228/2025 della Corte di Cassazione conferma la custodia cautelare in carcere per il reato di porto illegale di arma da guerra, ribadendo che la presenza dell’indagato in un contesto operativo, con armi visibili e accessibili, consente di ritenere sussistente il concorso, anche in assenza della materiale disponibilità dell’arma.
Il fatto
C. era stato arrestato in flagranza il 10 ottobre 2024 a Torino insieme ad altri due soggetti, trovati a bordo di un’auto in possesso di un fucile AK-47 con relativo munizionamento e un’ascia.
Il Tribunale del riesame, pur escludendo i gravi indizi per la detenzione dell’arma, confermava la misura cautelare per il reato di porto illegale di arma da guerra, riconoscendo il concorso nel fatto.
Il ricorrente aveva sostenuto che la sua presenza in auto fosse casuale, che l’arma non fosse a sua conoscenza, e che le dichiarazioni rese da un coindagato lo escludessero dall’iniziativa illecita. Inoltre, aveva invocato la sua condizione lavorativa stabile come elemento idoneo a ridurre le esigenze cautelari.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo:
Infondate le censure in punto di gravi indizi, poiché la motivazione del Tribunale era congrua e basata su plurimi elementi: l’arma era visibile in auto, le munizioni e l’ascia erano accessibili, e Cobzaru conservava componenti di armi clandestine in casa.
Aspecifiche le doglianze sulle esigenze cautelari, in quanto non confutavano le puntuali valutazioni del Tribunale, fondate su precedenti penali e sulla gravità della condotta.
La Corte ha evidenziato che le motivazioni del Tribunale sono pienamente aderenti ai criteri richiesti e non censurabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, non riscontrabile nel caso di specie.
Il principio di diritto
In materia di porto illegale di armi, la presenza a bordo di un veicolo in cui si trovano armi da guerra visibili e facilmente accessibili può integrare il concorso nel reato, anche in assenza della detenzione materiale.
Le doglianze sulla valutazione del concorso e delle esigenze cautelari devono confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, pena l’inammissibilità del ricorso.