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Arresti domiciliari e case popolari: basta il consenso del conduttore, non serve l’autorizzazione dell’ente proprietario (Cass. pen. n. 19002/25)

Case popolari

Premessa

La sentenza in commento affronta il tema dell’accesso agli arresti domiciliari in immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), chiarendo che, in presenza di disponibilità da parte del conduttore (nel caso di specie, i genitori dell’indagato), non è necessario alcun ulteriore consenso da parte dell’ente gestore o proprietario.

La decisione si inserisce in un contesto giurisprudenziale consolidato che tutela l’effettività del principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, evitando che ostacoli amministrativi – di fatto estranei al diritto processuale penale – impediscano l’accesso a misure meno afflittive della custodia in carcere.


I fatti

L’indagato, arrestato in flagranza per maltrattamenti contro la compagna convivente (art. 572 c.p.), si era visto negare dal GIP e poi dal Tribunale del riesame di Firenze la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’abitazione ERP dei genitori, nonostante questi ultimi avessero espresso formale consenso all’ospitalità.

Il rigetto era motivato dalla necessità di acquisire il consenso del soggetto proprietario dell’immobile, trattandosi di alloggio di edilizia pubblica.

La difesa ha impugnato la decisione in Cassazione, evidenziando l’illegittimità del diniego, anche alla luce della legge regionale Toscana n. 2/2019.


La decisione

La Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, affermando tre punti fondamentali:

1. Consenso del conduttore sufficiente per gli arresti domiciliari

Il consenso richiesto per l’esecuzione della misura non è quello del proprietario, bensì di chi ha la detenzione qualificata dell’immobile (conduttore, comodatario, ecc.).

La Suprema Corte ribadisce quanto già affermato in precedenti decisioni (Sez. 2, n. 1711/2018; Sez. 4, n. 6908/2021), ovvero che la quantità o qualità delle persone presenti nell’alloggio ERP attiene ai rapporti civilistici interni tra assegnatario e amministrazione, non alla disponibilità giuridica del luogo agli effetti cautelari.

2. Normativa regionale: la variazione del nucleo familiare non richiede autorizzazione

La Corte valorizza l’art. 17 della L.R. Toscana 2/2019, che impone solo una comunicazione postuma per variazioni derivanti da rapporti di filiazione, escludendo qualsiasi necessità di autorizzazione preventiva.

Dunque, la richiesta del Tribunale di verificare il consenso dell’ente proprietario è stata ritenuta sproporzionata e giuridicamente infondata.

3. Obbligo di riesame alla luce del principio di adeguatezza

Il diniego agli arresti domiciliari non può fondarsi su presupposti formalistici o amministrativi che non incidano sulla concreta idoneità del luogo ad assicurare le esigenze cautelari.

Il Tribunale dovrà quindi rivalutare la misura più adeguata, considerando che l’alloggio indicato era nella piena disponibilità dei genitori e senza ostacoli legali reali.


Principio di diritto

Ai fini della concessione della misura degli arresti domiciliari, in un immobile ERP è sufficiente il consenso del conduttore (assegnatario), anche se non proprietario, e non è richiesta l’autorizzazione dell’ente gestore, in applicazione della normativa regionale che prevede la sola comunicazione delle variazioni di nucleo familiare.


Considerazioni finali

La pronuncia riafferma un principio essenziale: la proporzionalità e concretezza devono guidare le scelte cautelari. Il giudice non può introdurre condizioni non previste dalla legge, specie se fondate su profili civilistici o regolamentari che nulla hanno a che vedere con la tutela cautelare penale. Una posizione di equilibrio tra esigenze di garanzia e razionalità giuridica.



La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 09/05/2025, (ud. 09/05/2025, dep. 21/05/2025), n.19002

RITENUTO IN FATTO


1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 15 febbraio 2025, che aveva applicato a Co.Sa. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., per aver maltrattato la compagna convivente fino al 12 febbraio 2025 (data del suo arresto in flagranza).


Il Tribunale riteneva in particolare non applicabile all'indagato la misura domiciliare con dispositivo di controllo in quanto, pur in presenza del consenso dei genitori dell'indagato ad accoglierlo presso l'abitazione a loro assegnata dal Comune, andava verificata la assenza di clausole ostative nel contratto locatizio ed in particolare il consenso dell'ente proprietario.


2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.1. Violazione dell'art. 275, coma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione di una misura più gradata.


Il Tribunale, come già aveva disposto il primo giudice, non ha concesso la misura degli arresti domiciliari, anche assistiti da dispositivo elettronico, in quanto era necessario verificare l'esistenza di clausole ostative nelle pattuizioni contrattuali della locazione o comunque acquisire il consenso dell'ente proprietario dell'immobile.


Peraltro, la difesa aveva prodotto dichiarazione di disponibilità dei genitori del ricorrente ad accoglierlo nella loro abitazione di edilizia popolare, nonché elementi di prova in ordine alla regolare locazione dell'immobile (pagamenti effettuati dei canoni).


Il diniego è illegittimo, in quanto condiziona l'accesso agli arresti domiciliari a condizioni assurde e non previste.


Già la Suprema Corte ha affermato che è sufficiente il consenso del conduttore che ha il possesso del bene locatore.


In ogni caso, andava anche considerata la disciplina del rapporto locatizio di Casa Spa, prevista dalla legge regionale Toscana n. 2 del 2019, che non subordina al previo consenso dell'ente gestore la variazione anagrafica del nucleo familiare, ma richiede soltanto una comunicazione successiva, e comunque non prevede alcuna autorizzazione in caso di rapporto di filiazione.


3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


2. Questa Corte ha già affermato in tema di concessione della misura degli arresti domiciliari che è sufficiente l'assenso del conduttore dell'immobile, posto che la quantità di persone presenti nell'abitazione appartiene ai rapporti fra locatore e locatario e comunque riguarda una presenza stabile nell'abitazione, non quella occasionale e per un periodo da presumere circoscritto, quale interessa i destinatari della misura cautelare (Sez. 2, n. 1711 del 21/12/2018, dep. 2019); che l'indagato che chiede la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ha l'onere di indicare un indirizzo del luogo di detenzione che consenta l'individuazione del soggetto - proprietario, conduttore, comodatario - che può esprimere il consenso alla fruizione della misura presso l'abitazione offerta, e la valutazione dell'adeguatezza della misura a garantire le esigenze di cautela (Sez. 4, n. 6908 del 02/02/2021, Rv. 280930).


Si è quindi esclusa l'incidenza del consenso del proprietario dell'immobile locato sulla possibilità di fruire degli arresti domiciliari presso il conduttore.


3. Peraltro, nel caso in esame appare dirimente rilevare la peculiarità del regime locatizio, disciplinato dalla legge regionale Toscana del 2 gennaio 2019, n. 2, contenente disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).


In particolare, l'art. 17 di detta legge disciplina il caso delle "variazioni del nucleo familiare" imponendo all'assegnatario dell'immobile di comunicare "qualsiasi variazione del nucleo familiare" ma escludendo che sia "soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione... derivante da rapporto di filiazione".


Pertanto, la titolarità del possesso del bene locato, in capo ai genitori assegnatari dell'alloggio residenziale, era sufficiente e non richiedeva alcuna autorizzazione da parte dell'ente proprietario.


4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata perché sia riesaminato il punto della scelta della misura cautelare, alla luce delle osservazioni che precedono.


La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.


P.Q.M.


Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti i cui all'art. 94, comma 1-fer disp. att. cod. proc. pen.


Così deciso in Roma il 9 maggio 2025.


Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2025.

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