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Reati contro la PA

Abrogazione dell’abuso d’ufficio: sollevata questione di costituzionalità nel processo Bibbiano

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Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista Napoli
Illegittimità costituzionale abuso d'ufficio

A seguito dell’introduzione della Legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato l’articolo 323 del codice penale relativo all’abuso d’ufficio, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia, nell’ambito del noto procedimento penale per i fatti di Bibbiano, ha presentato una memoria in cui chiede la rimessione alla Corte Costituzionale per la valutazione della legittimità di tale abrogazione.


L’oggetto della memoria

La memoria riguarda la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità in relazione all’abrogazione tout court del reato di abuso d’ufficio e alla sua eliminazione dall'art. 322-bis c.p., concernente i reati contro la pubblica amministrazione. L’intervento legislativo, entrato in vigore il 25 agosto 2024, ha avuto un impatto significativo su diversi procedimenti in corso, tra cui quello in esame, che vede imputati diversi funzionari pubblici per fatti avvenuti prima della suddetta abrogazione.

Implicazioni della riforma nel processo Bibbiano

Nel procedimento relativo agli affidamenti illeciti di minori in tutela del servizio sociale, il reato di abuso d’ufficio rappresentava uno dei principali capi d’imputazione. Il caso riguarda, tra gli altri, l’assegnazione di incarichi di psicoterapia senza procedura di gara pubblica e l’utilizzo di soggetti fittiziamente interposti per il pagamento delle prestazioni. La memoria richiama sentenze della Corte d'Appello di Bologna che, pur assolvendo alcuni imputati per insufficienza di prove sul piano personale, ha comunque riconosciuto la sussistenza del reato in capo ad altri funzionari pubblici, attualmente ancora sotto processo.

L’abrogazione dell’art. 323 c.p. ha generato un vuoto normativo che preclude la punibilità di condotte illecite legate a violazioni procedurali di notevole disvalore, limitando l’azione penale alle sole fattispecie residuali di cui agli artt. 328 (rifiuto d’atti d’ufficio) e 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale, con evidenti limitazioni.

Questioni di legittimità costituzionale

Uno dei punti centrali della memoria del Pubblico Ministero riguarda la violazione degli articoli 3, 24, 97 e 117 della Costituzione:

  • Art. 3 Cost. – Principio di uguaglianza: L’abrogazione dell’articolo 323 c.p. determina una disparità di trattamento tra fattispecie simili, ma di differente gravità. Viene evidenziata l’irragionevolezza della scelta legislativa, che lascia senza sanzione penale condotte illecite di pubblico ufficiale che violano specifiche regole di condotta, a differenza di altre meno gravi, ancora punibili.

  • Art. 97 Cost. – Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione: L’abuso d’ufficio è (o meglio, era) uno strumento fondamentale per tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione. La sua abrogazione lascia scoperta questa tutela, affidando esclusivamente alla giurisdizione amministrativa la possibilità di contrastare comportamenti prevaricatori di funzionari pubblici, con evidenti limitazioni rispetto agli strumenti investigativi propri del processo penale.

  • Art. 24 Cost. – Diritto di difesa: Il privato cittadino leso da condotte illecite di abuso d’ufficio non ha più accesso alle garanzie offerte dal diritto penale, rimanendo limitato alla tutela in sede amministrativa, con costi e complessità non sostenibili da tutti i cittadini. Questo genera, secondo il PM, una violazione del diritto costituzionale alla difesa e una disparità tra cittadini abbienti e meno abbienti.

  • Art. 117 Cost. – Obblighi internazionali: L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio contrasta anche con gli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione (Convenzione di Merida), ratificata dall’Italia, che prevede la necessità di sanzionare penalmente condotte di abuso di funzioni da parte di pubblici ufficiali. La mancata incriminazione di tali condotte potrebbe esporre lo Stato Italiano a violazioni degli obblighi internazionali e comunitari.

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