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Bancarotta impropria e debiti fiscali: quando l’omesso versamento diventa operazione dolosa (Tribunale Nola n. 1199/25)

Bancarotta impropria e debiti fiscali: quando l’omesso versamento diventa operazione dolosa (Tribunale Nola n. 1199/25)

📌 Massima

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.) il sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive, quando costituisca una scelta gestionale idonea a determinare un’esposizione debitoria prevedibilmente incompatibile con la continuità aziendale e causalmente collegata al dissesto e al fallimento della società.

Sussiste altresì il delitto di bancarotta documentale quando la tenuta irregolare delle scritture contabili, protratta nel tempo, impedisca la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, costituendo indice sintomatico del dolo specifico di pregiudizio ai creditori.

(Trib. Nola, 6 ottobre 2025, n. 1199)


🧠 Spiegazione

La sentenza in commento affronta uno dei nodi più delicati della bancarotta impropria: quando l’omesso versamento di imposte e contributi cessa di essere una difficoltà finanziaria e diventa operazione dolosa causalmente rilevante.

Il Collegio ribadisce un principio ormai consolidato, ma spesso applicato in modo disinvolto nella prassi:

👉 non ogni debito fiscale integra bancarotta, ma lo fa il mancato pagamento sistematico, frutto di una consapevole strategia gestionale, che determina:

  • accumulo di un’esposizione erariale di dimensioni abnormi;

  • prevedibilità del dissesto;

  • assenza di elementi oggettivi esterni idonei a spiegare il default.

Nel caso concreto, il Tribunale valorizza:

  • la durata pluriennale dell’inadempimento (2004–2013);

  • l’entità del debito erariale (oltre 4 milioni di euro);

  • l’assenza di prova delle asserite cause esogene (fusioni bancarie, riduzione dei fidi);

  • la mancata impugnazione degli accertamenti fiscali divenuti definitivi.

Il fallimento non viene quindi letto come evento improvviso o imposto dall’esterno, ma come esito prevedibile di una gestione fiscalmente elusiva e finanziariamente irresponsabile.


📚 Bancarotta documentale: il passaggio che spesso viene sottovalutato

La sentenza è altrettanto netta sul fronte della bancarotta documentale.

Secondo il Tribunale:

  • non è decisiva la mera mancanza formale di singole scritture;

  • ciò che rileva è l’impossibilità sostanziale per il curatore di ricostruire:

    • patrimonio,

    • crediti,

    • operazioni economiche rilevanti.

Nel caso di specie:

  • bilanci fermi al 2013;

  • assenza di fatture a supporto dei crediti;

  • libro giornale irregolare;

  • rimanenze dichiarate cedute gratuitamente senza documentazione.

Questo quadro consente di ritenere integrato il dolo specifico, valorizzando un criterio classico ma sempre attuale:

👉 l’opacità contabile protratta nel tempo è di per sé indice di finalità distrattive o di pregiudizio al ceto creditorio.


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La sentenza chiarisce un confine fondamentale:

  • non basta l’insolvenza;

  • non basta il debito fiscale;

  • serve la prova della scelta gestionale consapevole, non giustificata da fattori esterni seri e documentati.

Allo stesso modo, sul piano documentale:

  • la difesa non può limitarsi a dimostrare l’esistenza formale di alcuni registri;

  • deve dimostrare che la contabilità fosse idonea, nel suo complesso, a consentire una ricostruzione attendibile.

È qui che si gioca (e spesso si perde) il processo.

Le contestazioni per bancarotta impropria e documentale non si difendono con con giustificazioni generiche sul “mancato credito bancario”.

Si difendono sui fatti, sulla causalità del dissesto, sulla struttura della contabilità e sulla prova della scelta gestionale.

Chi affronta un procedimento per reati fallimentari deve sapere una cosa semplice:

👉 la linea tra responsabilità penale e crisi d’impresa è sottile, ma decisiva.E va tracciata con competenza tecnica, non a processo iniziato.

La sentenza integrale

Tribunale Nola, 06/10/2025, (ud. 07/07/2025- dep. 06/10/2025) - n. 1199

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE


Con decreto emesso dal g.u.p. sede il 18 maggio 2023 An.Ma. venne rinviato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati a lui ascritti in nell'imputazione trascritta in epigrafe.


All'udienza del 4 ottobre 2023 il Tribunale, aperto il dibattimento ed ammesse le prove indicate dalle parti, rinviò il processo, per l'esame dei testi di lista del p.m., al 30 novembre 2023.


Nel corso della successiva udienza, acquisite al fascicolo per il dibattimento, con l'accordo delle parti, le annotazioni di servizio del 22 marzo, 9 novembre e 10 dicembre 2021, del Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, venne chiamato a deporre il teste qualificato Da.Tr., al quale la difesa dell'imputato si era riservata di porre delle domande a chiarimento. Concluso l'esame, il Tribunale, preso atto dell'assenza (giustificata) del dottor Ru., curatore fallimentare della "ACR Acoustic Srl", rinviò, per l'esame dello stesso, all'udienza del 15 febbraio 2024.


In occasione di tale udienza, dato atto del mutamento della composizione del Collegio giudicante, il Tribunale dispose la rinnovazione del dibattimento, reiterando le formalità di apertura dello stesso e invitando le parti a formulare le proprie istanze istruttorie; ammesse, quindi, le prove richieste dalle parti e preso atto del consenso concordemente manifestato dalle stesse all'utilizzazione ai fini della decisione di quelle già assunte, il Tribunale rinviò il processo al 17 aprile 2024, condannando il teste Ru., assente ingiustificato, al pagamento della somma di 100,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende e disponendo la citazione dello stesso a cura della cancelleria.


All'udienza del 17 aprile 2024 il dottor Ru. rappresentò di non essere comparso alle precedenti udienze per motivi di salute, riportandosi alle note inviate via pec in cancelleria; revocata, quindi, l'ammenda inflitta al curatore, si procedette all'esame dello stesso, concluso il quale il p.m. produsse la sentenza dichiarativa del fallimento emessa dal Tribunale di Nola il 18 ottobre 2019, la relazione redatta, ex art. 33 L.F., dal curatore fallimentare, la risposta di quest'ultimo al questionario inviatogli dall'ufficio di Procura e l'annotazione redatta dal Ru. a seguito della richiesta di chiarimenti inviatagli dalla Procura.


Il p.m. procedette, quindi, alla correzione dell'errore materiale contenuto nel capo 1) dell'imputazione, rappresentando che laddove, nell'indicazione dell'importo del debito erariale della fallita, era scritto "4.829.243,71", doveva leggersi ed intendersi "4.058.973,89".


Alle successive udienze 20 giugno 2024 e del 10 ottobre 2024 il processo venne rinviato per la mancata comparizione dei testi a difesa Gi. ed En.Ca. (condannati entrambi al pagamento di 200,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende, in quanto assenti ingiustificati).


All'udienza del 5 dicembre 2024 il Tribunale, dato atto della mutata composizione del Collegio giudicante, dispose nuovamente la rinnovazione del dibattimento; ammesse, quindi, le prove richieste dalle parti, che prestarono il consenso, anche in questo caso, all'utilizzazione ai fini della decisione di quelle precedentemente assunte, venne escusso il teste a difesa En.Ca., sentito il quale la difesa rinunciò all'esame del residuo teste di lista ed il Tribunale, nulla osservando il p.m., revocò l'ammissione dello stesso.


Alla successiva udienza del 27 marzo 2025 il p.m. produsse la sentenza n. 2483/13, emessa il 14 novembre 2013 dal Tribunale in composizione monocratica di Nola, con la quale il Ma. era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 2, D.Lgs. 74/2000, commessi tra il 2008 ed il 2009 nella sua veste di amministratore della "ACR Acoustic Srl"; dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale invitò, quindi, il p.m. a tenere la propria requisitoria, conclusa la quale il processo venne rinviato al 15 maggio 2025.


In tale data formulò le proprie conclusioni la difesa dell'imputato; conclusa la discussione, il Tribunale rinviò il processo, per eventuali repliche e per la decisione, al 7 luglio 2025.


Nel corso dell'udienza odierna, infine, il p.m. ha rinunciato alle repliche ed il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare, ha reso pubblica la sentenza dando lettura del dispositivo allegato al verbale. Prima di esporre - e per meglio comprendere - le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, è senz'altro utile dar conto degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, ripercorrendola nei suoi tratti essenziali.


La vicenda che è all'origine del presente processo, per come è stato possibile ricostruirla nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, più in particolare, attraverso le dichiarazioni del luogotenente Damiano Tria e del curatore fallimentare, dottor Do.An. - apparsi pienamente attendibili, anche al di là della loro veste di pubblici ufficiali, naturalmente disinteressati, in quanto tali, all'esito del processo, in quanto chiari, precisi e coerenti nella narrazione dei fatti - e le prove documentali acquisite al fascicolo per il dibattimento (la sentenza dichiarativa di fallimento della "ACR Acoustic Italia Srl", le relazioni e le note di chiarimenti redatte dal curatore, con relative integrazioni ed allegati, pienamente utilizzabili in dibattimento, per opinione comunemente accolta in giurisprudenza, trattandosi, per l'appunto, di prove documentali, e le annotazioni di servizio del Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Nola, acquisite al fascicolo per il dibattimento, come detto, con l'accordo delle parti), può essere tratteggiata nel modo che segue.


Con sentenza n. 90/2019 del 15-18 ottobre 2019 il Tribunale di Nola dichiarò il fallimento della "ACR Acoustic Italia Srl in liquidazione", con sede legale a Sa., in via Palatone n. 45, nominando curatore il dottor Pi.Ru. e ordinando alla fallita, in persona del legale rappresentante pro tempore, An.Ma., di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili. Pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento, il 25 ottobre 2019, il curatore, recatosi presso la sede della fallita per eseguire l'inventario, rinvenne un condominio per civili abitazioni, nel quale non vi era traccia alcuna della società. Le verifiche successivamente eseguite dal curatore avrebbero consentito di accertare che l'immobile nel quale la fallita aveva fissato la propria sede legale era stato oggetto di una procedura esecutiva, avviata dalla Banca Popolare di Novara, culminata nella vendita all'asta, all'esito della quale il Tribunale di Nola, con atto di trasferimento del 19 giugno 2018, lo aveva assegnato ai signori An. e Vi.Na.


Convocato nei propri uffici dal curatore, in sede di interrogatorio il Ma. aveva dichiarato che il dissesto della società aveva avuto origine dalla fusione tra due istituti di credito, la "Unicredit" e la "Banca di Roma", che le avevano concesso degli affidamenti, del rispettivo importo di 900.000 e 500.000 euro. Dopo la fusione, infatti, il sistema bancario "non vedeva più due linee di credito ma solo quella di Euro 900.000, ragion per cui tutti gli istituti di credito con i quali lavorava la fallita le avevano chiesto conto dell'utilizzo del credito fuori affidamento. Così stando le cose, la fallita era stata costretta "a cercare liquidità un pò dappertutto per tamponare le continue pressioni dai vari istituti per il rientro La società, costituita il 10 novembre 2000 per atto del notaio Luigi Coppola, aveva ad oggetto l'importazione, esportazione, commercializzazione, distribuzione all'ingrosso e produzione di componenti di natura elettronica, elettroacustica ed acustica per la realizzazione di impianti di alta fedeltà domestici e automobilistici, di sistemi di telefonia fissa e mobile, di pannelli per la produzione di energia solare e di impianti di climatizzazione e condizionamento domestico, industriale e per i veicoli, con relativi accessori e ricambi.


La società era stata amministrata, per quasi tutto il corso della sua esistenza, dal Ma., che aveva ricoperto dapprima, dal 23 ottobre 2003 al 24 luglio 2007, l'incarico di amministratore delegato, poi, dal 25 luglio 2007 al 16 giugno 2009, quello di amministratore unico, per assumere, infine, dal 17 giugno 2009 al 28 giugno 2009 e dal 6 novembre 2009 fino alla data del fallimento, la carica di liquidatore volontario.


Il fallimento era stato dichiarato su istanza della "Fino 2 Securitation Srl" e, per essa della "do Value Spa", cessionarie del credito, del complessivo importo di 759.929,00 euro, vantato nei confronti della fallita dagli istituti di credito. Nell'interrogatorio reso al curatore il Ma. dichiarò, tra l'altro, che alla data del fallimento la società era titolare di un'autovettura "Ford Galaxy" (Omissis), "incidentata" ed abbandonata, quindi, in un fondo agricolo a Marigliano, al cui interno non l'aveva rinvenuta in occasione di un sopralluogo eseguito nel settembre del 2019, ragion per cui ne aveva denunciato la perdita di possesso. Dalla visura seguita presso la C.C.I.A.A. era risultato che l'ultimo bilancio depositato dalla fallita era quello relativo all'anno 2013 e l'ultima dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate quella relativa al 2014.


Su espresso invito del curatore, il Ma. aveva provveduto al deposito del bilancio di verifica dal 1 gennaio 2019 al 18 ottobre 2019 (data del fallimento), le cui risultanze erano perfettamente sovrapponibili, peraltro, a quelle dell'ultimo bilancio approvato (risalente al 31 dicembre 2014), fatta eccezione per la valorizzazione delle rimanenze finali, che il Ma. riferì di aver ceduto a titolo gratuito, F8 gennaio 2019, alla "MGD Servizi e Ecologia Srls", in quanto obsolete e prive di valore economico; il curatore ha tenuto a segnalare, peraltro, sul punto, che l'imputato non era stato in grado di esibire alcuna fattura che documentasse l'avvenuto trasferimento dei beni.


Nel corso del suo esame il curatore ha precisato, sul punto, che il Ma. aveva consegnato, su sua richiesta, tutte le scritture contabili obbligatorie ed i bilanci di esercizio, ma solo fino al 2013; dopo di allora, infatti, la società aveva cessato, di fatto, di operare, non era stato presentato alcun bilancio di esercizio, i libri inventari non erano stati più aggiornati e la documentazione contabile prodotta dall'imputato non era che "un riporto di quelli che erano i dati di chiusura dell'esercizio precedenti (cfr. verbale dl 17.4.2024, ffll. 5-6).


La documentazione e le scritture contabili consegnate dal Ma. non avevano consentito, in ogni caso, di ricostruire compiutamente le vicende e l'andamento degli affari della fallita, con particolare riferimento ai crediti vantati dalla stessa nei confronti dei propri clienti, per mancanza delle fatture relative alle operazioni dalle quali quei crediti erano scaturiti (ibidem, ffll. 6-7: Teste - (...) Le aperture di questi determinati clienti erano delle aperture risalenti negli esercizi precedenti, quindi ho il nome del cliente, ho il nome dell'importo, però non ho né la fattura né la ricostruzione di questa determinata., del credito. P.m. - E quindi non le hanno consentito una compiuta ricostruzione delle vicende societarie da quello che lei dice? Teste - Ho solo il dato di apertura, ho il nome del cliente e ho il numero del credito. P.m. - Va bene, ok. Presidente - Non anche le fatture? Teste - No).


Il libro giornale, inoltre, era stato regolarmente tenuto ed aggiornato solo fino al 2007, mentre dal 2008 alla data del fallimento era stato tenuto in modo irregolare, in quanto privo delle prescritte marche da bollo.


Tra i crediti riportati nel bilancio di verifica, del complessivo importo di 1.018.489,43 Euro (identico a quello riportato nell'ultimo bilancio approvato), il più rilevante era quello nei confronti della "American Enterprises Inc." (dell'importo di 891.337,80 euro), per il recupero del quale la società in bonis, dopo aver provato a riscuoterlo in via bonaria, senza riuscirvi, non aveva agito in giudizio, secondo quanto riferito dal Ma., per mancanza di fondi.


Il passivo fallimentare ammesso, pari a 5.621.718,55 euro, si era accumulato tra il 2005 ed il 2018 ed era costituito, prevalentemente, dai debiti nei confronti dell'Erario, del complessivo importo di 4.058.973,89 euro, per mancato versamento delle somme dovute a titolo di Ires, Irap e Iva, nonché delle ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.


Tale debito era maturato soprattutto negli anni d'imposta 2007 e 2008 ed era scaturito, con riferimento a quelle annualità, da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non opposto dal Ma. (secondo quanto dichiarato dallo stesso imputato in sede di interrogatorio) e divenuto, quindi, esecutivo, che aveva condotto al disconoscimento di una serie di fatture passive emesse dalla fallita nei confronti di due società, la "SBN Spa" e la "Stek Srl", in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti, ed all'apertura di un procedimento penale nei confronti del Ma., definito dal Tribunale in composizione monocratica di Nola con sentenza n. 2483/13 del 14 novembre 2013 (in atti) con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per i reati di dichiarazione fraudolenta, commessi "fino al 16 giugno 2009" (reati dichiarati estinti, poi, per intervenuta prescrizione dalla Corte d'Appello di Napoli).


Il curatore ha precisato, più in particolare, sul punto, che, sebbene l'insinuazione al passivo di Equitalia avesse ad oggetto debiti erariali maturati dalla fallita in un arco di tempo compreso tra il 2002 ed il 2015, "su un totale di 4.000.000 di insinuazione al passivo, l'annualità 2007 pesa per 2.266.000 e l'annualità 2008 pesa per 1.539.000".


La domanda di insinuazione al passivo presentata dalla "Stek Srl", per un credito di 553.228,64 euro, derivante dalle operazioni asseritamente fittizie oggetto dell'accertamento della Guardia di Finanza - ha riferito, inoltre, il curatore - non era stata ammessa dal Tribunale, la cui decisione non era stata impugnata, ex art. 98 L.F., dalla richiedente (cfr. verbale del 17.4.2024, fl. 19: Teste - (...) Dopo l'esecutività dello stato passivo, il curatore è obbligato a trasmettere ai creditori il disposto del Tribunale. (...) Se non fanno ricorso, come nel caso di specie, non è stato fatto ricorso ex art. 98 il dato è conclamato per il Tribunale, questi 553.228,64 non sono dovuti alla Stik).


A fronte della esposta, univoca ricostruzione dei fatti di causa, il teste a difesa Enrico Ca., chiamato a deporre all'udienza del 5 dicembre 2024, ha riferito di aver intrattenuto rapporti commerciali con il Ma., nei confronti del quale le due società "di famiglia", la "Stek s.r.l" e la "S.B.N. Spa", il cui capitale era riconducibile interamente a lui ed a suo fratello Gi.Ca., avevano eseguito, tra il 2007 ed il 2008, diverse forniture di materiale elettronico.


Il teste ha dichiarato, inoltre, di aver subito un accertamento fiscale relativo a quei rapporti commerciali, asseritamente fittizi, dal quale era scaturito un procedimento penale per emissione di fatture per operazioni inesistenti, nel quale lui e suo fratello erano stati assolti, a suo dire, in primo ed in secondo grado, dal Tribunale di Livorno e dalla Corte d'Appello di Firenze.


I rapporti con la fallita - ha proseguito il teste - si erano interrotti nel momento in cui il Ma. aveva iniziato a non adempiere alle proprie obbligazioni, adducendo di aver avuto dei "problemi con le banche" che, in seguito alla fusione tra la "UniCredit" e la "Banca di Roma", gli avevano dimezzato, a suo dire, i fidi.


Il Ca. ha riferito, infine, che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare presentata dalla "Stek Srl" non era stata accolta dal Tribunale in quanto il credito vantato dalla stessa scaturiva proprio dalle forniture asseritamente fittizie.


Sulla scorta della esposta ricostruzione dei fatti di causa, Antonio Ma. va riconosciuto senz'altro colpevole, innanzitutto, del delitto di bancarotta fraudolenta impropria a lui ascritto al capo 1) dell'imputazione, per avere lo stesso, nella sua veste di amministratore, prima, liquidatore, poi, della "ACR Acoustic Italia Srl", cagionato il fallimento della società attraverso il compimento di atti di mala gestio, concretatisi nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e, più in particolare (ma non soltanto), nel mancato versamento delle ritenute Irpef e delle somme dovute all'Erario a titolo di i.r.e.s., i.r.a.p., i.v.a., in relazione agli anni d'imposta compresi tra il 2004 ed il 2013, per un complessivo importo di 5.621.718,55 euro, di cui 4.058.973,89 Euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la restante pate nei confronti di creditori privati.


Deve rilevarsi, invero, che, per opinione comunemente accolta in giurisprudenza (condivisa da questo Collegio), in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, del R.D. n. 267/42 possono consistere anche, come nel caso in esame, "nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali" (Cass. pen., sez. 5, 19.2.2018, n. 24752, De Mattia e altri; si veda anche, nello stesso senso, Cass. pen., sez. 5, 5.4.2019, n. 30735, Cassano).


È appena il caso di precisare che il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive e la conseguente, enorme esposizione debitoria maturata verso l'Erario e nei confronti degli enti previdenziali dalla fallita non possono essere ricondotti alla situazione di dissesto determinata, a detta dell'imputato, dalla fusione tra la "Unicredit" e la "Banca di Roma" ed alla conseguente, asserita difficoltà di reperire nuove linee di credito - circostanza, questa, allegata ma in alcun modo provata, peraltro, dal Ma. -, non essendo dato comprendere in che modo, e per quale ragione, una tale vicenda, del tutto fisiologica ed anche piuttosto ricorrente nell'ambito del sistema finanziario, abbia potuto determinare effetti così pregiudizievoli nei rapporti della "ACR Acoustic Srl" con gli istituti di credito, primo tra tutti quello risultante dalla fusione tra le due banche che avevano costituito, fino a quel momento, la sua principale fonte di finanziamento. L'assunto accusatorio non è in alcun modo scalfito, poi, dalla ricostruzione dei fatti offerta in dibattimento dal teste a difesa Enrico Ca., che ha rivendicato, come si è visto, l'autenticità dei rapporti commerciali intrattenuti tra il 2007 ed il 2008 dalle due società "di famiglia", la "Stek Srl" e la "S.B.N. Spa", con la fallita (e, dunque, la veridicità delle fatture passive emesse da quest'ultima in relazione a quelle transazioni, ritenute inesistenti dalla Guardia di Finanza). Va precisato, invero, che le dichiarazioni rese, sul punto, dal Ca., della cui attendibilità è quanto meno lecito dubitare, trattandosi di un soggetto indagato e tratto a giudizio, per sua stessa ammissione, per ipotesi di reato (emissione di fatture per operazioni inesistenti) speculari a quelle contestate al Ma. nel processo incardinato a suo carico davanti al Tribunale di Nola (che aveva condannato, come detto, l'imputato per i reati di dichiarazione fraudolenta, dichiarati prescritti, poi, nel successivo grado di giudizio), non hanno trovato alcun elemento di riscontro nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nell'ambito della quale la difesa dell'imputato non ha prodotto le sentenze di assoluzione asseritamente emesse nei confronti del Ca., secondo quanto riferito da quest'ultimo, dal Tribunale di Livorno e dalla Corte d'Appello di Firenze. Non può non rilevarsi, peraltro, che l'accertamento fiscale che ha condotto al disconoscimento delle fatture passive emesse dalla fallita nei confronti della "SBN Spa" e della "Stek Srl" è divenuto esecutivo in quanto non impugnato nei termini di legge dal Ma., secondo quanto riferito dallo stesso imputato in sede di interrogatorio, e che la "Stek Srl", la cui richiesta di insinuazione al passivo fallimentare è stata rigettata, come si è visto, dal Tribunale, non ha proposto opposizione allo stato passivo.


Sulla scorta di tutte le esposte considerazioni, il mancato pagamento, da parte dell'imputato, delle somme dovute a titolo di i.r.e.s., i.r.a.p., i.v.a. e contributi previdenziali, nonché dei debiti contratti nei confronti degli istituti di credito, in relazione agli anni d'imposta dal 2004 al 2013, deve ritenersi frutto di una libera, consapevole scelta gestionale dello stesso, che ha generato la notevole esposizione debitoria della "ACR Acoustic Italia Srl" nei confronti dell'Erario e dei privati creditori, dalla quale è scaturito, poi, fatalmente (e del tutto prevedibilmente), il fallimento della stessa.


Il Ma. va riconosciuto colpevole, inoltre, del reato di bancarotta documentale a lui ascritto al capo 2) del decreto di rinvio a giudizio.


Si è visto, invero, come l'ultimo bilancio di esercizio depositato dalla fallita e l'ultima dichiarazione presentata dalla stessa all'Agenzia delle Entrate erano quelle relative, rispettivamente, all'anno 2013 ed all'anno 2014.


Il curatore ha riferito, inoltre, che il Ma., pur affermando di aver ceduto a titolo gratuito alla "MGD Servizi e Ecologia Srls", nel gennaio 2019, le rimanenze finali (del valore indicato in bilancio di 189.745,00 euro, al 31 dicembre 2018), in quanto obsolete e prive, a suo dire, di valore economico, non era stato in grado di esibire alcuna fattura che documentasse l'avvenuto trasferimento a titolo gratuito dei beni. Nel corso del suo esame il curatore ha precisato, infine, come pure si è detto, che il libro giornale era stato tenuto in modo irregolare, in quanto privo delle prescritte marche da bollo, e che, più in generale, la documentazione e le scritture contabili consegnate dal Ma. non avevano consentito di ricostruire compiutamente le vicende e l'andamento degli affari della fallita, con particolare riferimento ai crediti vantati dalla stessa nei confronti dei propri clienti, per mancanza delle fatture relative alle operazioni dalle quali quei crediti erano scaturiti.


Ciò posto, può dirsi accertato in modo sufficientemente univoco, ad avviso del Tribunale, che l'imputato, nella sua veste di amministratore e, poi, liquidatore della "ACR Acoustic Italia Srl", abbia tenuto i libri e le scritture contabili obbligatorie in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, al chiaro fine di procurare a sé o ad altri l'ingiusto profitto consistente nell'accaparramento dei beni costituenti l'attivo patrimoniale, pregiudicando, in tal modo, le ragioni del ceto creditorio.


Per quel che concerne, in particolare, l'elemento soggettivo del reato, deve rilevarsi che, secondo l'ormai consolidato, e del tutto condivisibile, orientamento giurisprudenziale, l'acclarata impossibilità, per il curatore, di ricostruire la situazione patrimoniale della fallita, a causa del mancato rinvenimento o (come nel caso in esame) dell'irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, assume valore pregnante per dimostrare l'esistenza del dolo specifico, per affermare, cioè, che la contestata sottrazione documentale ha avuto lo scopo di procurare all'imputato un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori della società (cfr., tra le altre, sul punto, Cass. pen., sez. 3, 3.11.2004).


L'evidente identità del disegno criminoso sotteso ai reati commessi dall'imputato induce ad affasciare gli stessi nel vincolo della continuazione, individuando nel reato di cui al capo 1) la violazione più grave alla quale commisurare la pena base. Possono concedersi all'imputato, tenuto conto della personalità non particolarmente trasgressiva dello stesso, quale può desumersi dall'unico, remoto precedente risultante a suo carico dal certificato del casellario giudiziale in atti, e del comportamento tutto sommato collaborativo da lui tenuto nella fase delle indagini, le circostanze attenuanti generiche.


Considerati i criteri di commisurazione del trattamento sanzionatorio enunciati nell'art. 133 c.p., appare, pertanto, equo condannare il Ma. alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, alla quale si giunge nel modo che segue: pena base per il reato di cui al capo 1), tenuto conto della notevole entità dell'esposizione debitoria maturata dalla fallita nei confronti dell'Erario e degli istituti di credito, tre anni e sei mesi di reclusione, ridotta a due anni e quattro mesi di reclusione in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, determinata nella misura finale sopra indicata per la continuazione con il reato di cui al capo 2).


Al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato segue la condanna dello stesso al pagamento dette spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 216, 4 comma, R.D. 267/42, alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di due anni.


Tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto da affrontare nella redazione della presente sentenza, si ritiene opportuno fissare in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.


P.Q.M.


Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,


dichiara An.Ma. colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche, riuniti i reati nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.


Letto l'art. 216, 4 comma, R.D. 16.3.1942, n. 267, dichiara l'imputato inabilitato all'esercizio di imprese commerciali e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di due anni.


Letto l'art. 544, 3 comma, c.p.p., fissa in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.


Così deciso in Nola, il 7 luglio 2025.


Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.

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