Gli elementi presuntivi possono costituire prova nei processi per evasione fiscale se adeguatamente motivati (Cass. Pen. n. 9925/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 18 mar
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Con la sentenza n. 9925/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.D.G., confermando la condanna per dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) e occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000).
La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: nei reati tributari, il giudice penale può fondare la sua decisione su accertamenti induttivi eseguiti dall’Agenzia delle Entrate, purché questi siano supportati da ulteriori elementi probatori e da un’adeguata motivazione.
Il caso: evasione fiscale e mancanza di documentazione contabile
A.D.G., legale rappresentante della società Metropolis S.r.l., era stato condannato per aver omesso di dichiarare l’effettiva entità delle imposte dovute e per aver occultato documentazione contabile, impedendo il controllo fiscale.
L’indagine è partita dall’incrocio di dati con la banca dati VIES, che ha rivelato acquisti per migliaia di euro da due società olandesi regolarmente fatturati, ma mai dichiarati.
L’accertamento fiscale ha evidenziato un’evasione IVA pari a 183.128,78 euro e un’evasione dell’imposta sui redditi pari a 228.909,47 euro.
I beni acquistati non erano stati trovati nei magazzini aziendali e l’imputato non ha fornito spiegazioni plausibili sulla loro destinazione.
A.D.G. ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che:
La condanna per dichiarazione infedele era basata su un accertamento fiscale induttivo, senza un riscontro concreto della disponibilità della merce.
Il ricalcolo delle imposte evase dimostrava che l’importo era inferiore alla soglia di punibilità.
Non era provato il reato di occultamento di scritture contabili, poiché era stata accertata solo la mancata emissione di alcune fatture.
Gli atti in lingua olandese utilizzati nel processo non erano stati tradotti.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che:
1. L’accertamento induttivo può fondare la responsabilità penale se adeguatamente motivato
Nei reati tributari, il giudice penale non è vincolato dagli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, ma può utilizzarli come fonte di prova se accompagnati da ulteriori elementi indiziari.
In questo caso, l’accertamento non era basato solo su presunzioni, ma su un’analisi concreta della documentazione contabile, delle fatture di acquisto e vendita e sulla verifica dell’indisponibilità dei beni.
2. Il ricalcolo delle imposte evase non era fondato su elementi attendibili
I giudici di merito hanno ritenuto inaffidabili i conteggi della difesa, che non tenevano conto di tutte le transazioni finanziarie emerse dall’indagine fiscale.
L’importo dell’evasione superava la soglia di punibilità prevista dalla legge.
3. L’occultamento delle scritture contabili può essere dedotto dal mancato rinvenimento di documenti obbligatori
La difesa ha sostenuto che non era stato trovato alcun documento che dimostrasse l’occultamento delle scritture.
Tuttavia, la Cassazione ha confermato che il mancato ritrovamento delle fatture in azienda, a fronte del loro rinvenimento presso le società fornitrici olandesi, costituisce un chiaro indizio di distruzione o occultamento.
Questo principio è già stato affermato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. 3, n. 41683/2018, Vitali).
4. La mancata traduzione degli atti in lingua straniera non viola il diritto di difesa
L’obbligo di traduzione si applica solo agli atti giudiziari, non ai documenti amministrativi provenienti da enti stranieri.
Il principio era già stato stabilito dalle Sezioni Unite Espenhahn (Cass. Sez. U, n. 38343/2014).
Conclusioni
La sentenza ha affermato i seguenti principi in materia di reati tributari:
L’accertamento induttivo dell’Agenzia delle Entrate può costituire prova nei procedimenti penali, purché sia supportato da elementi concreti e da un’adeguata motivazione.
Il mancato rinvenimento delle scritture contabili può essere considerato prova dell’occultamento o distruzione, se risulta che tali documenti esistessero e fossero stati emessi.
La difesa deve dimostrare l’erroneità del calcolo dell’imposta evasa con dati attendibili e completi, non con semplici ricalcoli parziali.
Nei procedimenti per evasione fiscale, la documentazione amministrativa in lingua straniera non deve essere necessariamente tradotta, a meno che non si tratti di atti giudiziari.