La Cassazione annulla il trattenimento dello straniero privo di informazione effettiva sul diritto d'asilo (Cass. pen. n. 18434/25)
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La Cassazione annulla il trattenimento dello straniero privo di informazione effettiva sul diritto d'asilo (Cass. pen. n. 18434/25)

Migranti - CPR - Rimpatrio

1. Premessa

Con la sentenza n. 18434 del 15 maggio 2025, la Corte di Cassazione penale, Sez. V, ha affrontato un caso di trattenimento amministrativo presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), annullando senza rinvio il decreto della Corte d’Appello di Palermo per violazione dell’obbligo di informazione preventiva previsto dall’art. 10-ter D.Lgs. 286/1998. La decisione riafferma l’obbligo, in capo all’autorità amministrativa, di assicurare un’informazione completa ed effettiva, a tutti gli stranieri soccorsi o rintracciati, sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale.


2. I fatti di causa

Il ricorrente, cittadino straniero, era sbarcato ad Augusta il 19 febbraio 2025, data in cui il Questore aveva emesso un provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento presso il CPR di Trapani-Milo. Solo il 6 marzo 2025 il soggetto presentava domanda di protezione internazionale, dopo aver preso contatti con il proprio difensore.

La Corte d’Appello di Palermo aveva convalidato il trattenimento, ritenendo la richiesta di asilo strumentale. In sede di rinvio (a seguito di precedente annullamento della Cassazione), la stessa Corte territoriale confermava il provvedimento di trattenimento basandosi unicamente sulla sottoscrizione del "foglio notizie" e sulla dichiarazione, ivi contenuta, di non voler richiedere protezione.


3. Il principio di diritto enunciato

La Corte di Cassazione, ribadendo i principi già affermati dalla giurisprudenza civile e dalla Corte EDU, ha affermato che:

“Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art. 10-ter T.U.I., che nel decreto di respingimento o trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge nel merito dei tempi, modalità, lingua e strumenti di comunicazione utilizzati”.

Ha aggiunto che l'informazione sull'asilo deve essere:

  • somministrata anche a chi non abbia manifestato espressamente l’intenzione di chiedere protezione;

  • concreta, accessibile e verificabile;

  • resa in forma comprensibile, con l'assistenza di interpreti o mediatori culturali adeguati.


4. La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia limitato a reiterare le stesse motivazioni censurate in precedenza, fondando la convalida su elementi formali (il foglio notizie) senza verificare:

  • se vi fosse stata un’informazione reale e comprensibile sulle possibilità offerte dal sistema di asilo;

  • se il ricorrente fosse stato messo nelle condizioni di esprimere consapevolmente la propria volontà;

  • se fosse stato adempiuto l'obbligo informativo nella lingua corretta e con strumenti adeguati.

Avendo constatato una violazione insanabile dei diritti procedurali, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di trattenimento, disponendo l’immediata cessazione della misura restrittiva.


5. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 18434/2025 rafforza l’orientamento garantista della giurisprudenza italiana e sovranazionale in tema di protezione dei migranti. In particolare, riafferma:

  • la centralità dell’informazione come precondizione essenziale per l’esercizio del diritto di asilo;

  • il limite dell’automatismo amministrativo fondato su moduli precompilati e dichiarazioni formali;

  • l’obbligo per le autorità di documentare adeguatamente l’adempimento informativo, pena l’invalidità dei provvedimenti conseguenti.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. V, 15/05/2025, (ud. 15/05/2025, dep. 15/05/2025), n.18434

RITENUTO IN FATTO


1. Con decreto del 22/2/2025, il Giudice di Pace di Trapani, ritenendo sussistenti le condizioni richiamate dall'art. 14 D.Lgs. 286/1998, ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Trapani-Milo, emesso (contestualmente al decreto di respingimento) dal Questore della Provincia di Siracusa in data 19/2/2025 nei confronti del cittadino straniero, Na.Is., entrato clandestinamente in Italia quello stesso giorno, sbarcando ad Augusta.


2. Na.Is., in data 6/3/2025, ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale o della protezione speciale o, in subordine, di un permesso di soggiorno per cure mediche.


Nella domanda Na.Is. ha dichiarato di essere "espatriato per il timore di subire violenza nel paese di origine" e di essere "transitato dalla Libia, ove è stato trattenuto per mesi prima di imbarcarsi per la Sicilia, riservandosi la narrazione della propria specifica vicenda in sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale".


3. Il Questore di Trapani, in data 18/3/2025 ha emesso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il provvedimento di trattenimento per 60 giorni prorogabili presso il menzionato C.P.R. di Trapani-Milo, nei confronti del menzionato cittadino straniero, essendovi - a dire del provvedimento - fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale o speciale fosse stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione, ai sensi degli articoli 10,13 e 14 del D.Lgs. 286/1998. Nel provvedimento in questione, peraltro, si fa riferimento erroneamente alla "Tunisia come paese di provenienza del cittadino straniero", che "rientra tra l'elenco dei Paesi considerati sicuri per i richiedenti la Protezione Internazionale".


4. La Prima Sezione civile della Corte d'Appello di Palermo, in composizione monocratica, con decreto del 20/3/2025 (Proc. N. 615/2025 R.G.), ha convalidato il provvedimento di trattenimento del 18/3/2025.


Ha rilevato che Na.Is., dopo i provvedimenti di respingimento e contestuale trattenimento del 19/2/2025, aveva espressamente dichiarato, sottoscrivendo il "foglio notizie" unitamente all'interprete, di non voler richiedere la protezione internazionale, confermando, in sede di convalida davanti al Giudice di pace, "di essere venuto in Italia per sfuggire ai debitori del padre".


La Corte d'Appello ha condiviso, pertanto, la valutazione del provvedimento impugnato, confermando che l'interessato aveva formalizzato "la domanda di protezione internazionale solo circa un mese dopo, in data 6.3.2025, al solo scopo di ritardare le procedure di espulsione" (p. 4 del decreto del 20/3/2025).


5. Avverso il detto decreto della Corte d'Appello di Palermo, Na.Is. ha proposto un primo ricorso per Cassazione.


6. Con sentenza n. 15762/2025 del 22/4/2025, la Prima Sezione di questa


Corte ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame.


La sentenza ha rilevato che il provvedimento impugnato dalla Corte territoriale fosse caratterizzato da una motivazione apparente su un profilo decisivo. In particolare, il provvedimento impugnato, pur dando atto che lo straniero aveva sottoscritto nel foglio notizie una dichiarazione attestante di non voler richiedere protezione internazionale, traendo elementi di convincimento dalla presenza dell'interprete a tale sottoscrizione e dal fatto che la richiesta non fosse stata avanzata nemmeno davanti al Giudice di pace, ha ritenuto che lo stesso provvedimento impugnato fosse privo di indicazioni in ordine alla verifica della concreta somministrazione e adeguata illustrazione delle informazioni sulla facoltà di proporre istanza di protezione internazionale.


La sentenza di annullamento ha ritenuto insufficiente che nel provvedimento impugnato si fosse indicato, genericamente, che l'interessato fosse stato informato, al riguardo, essendo, per contro in simili casi necessario apprezzare l'esatto tenore delle informazioni rese, nonché tempi e modalità delle stesse, anche con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete.


La citata sentenza ha concluso ritenendo che il decreto impugnato non si fosse attenuto a tali principi, omettendo di evidenziare gli elementi dimostrativi che l'inerzia del cittadino straniero nel richiedere protezione fosse stata preceduta da un'adeguata e preventiva informazione.


7. Nel successivo giudizio di rinvio, la Prima Sezione civile della Corte d'Appello di Palermo, in composizione monocratica, con decreto del 30/4/2025 (Proc. N. 872/2025 R.G.), ha convalidato nuovamente il provvedimento di trattenimento del 18/3/2025.


Pur dando atto del parere contrario alla convalida del trattenimento espresso dal Procuratore Generale territoriale (secondo cui "l'amministrazione non ha fornito documentazione idonea a dimostrare che lo straniero sia stato effettivamente informato della possibilità di richiedere la protezione internazionale"), la Corte d'Appello, nel motivare la decisione, ha osservato che dal foglio notizie del 19/2/2025 (predisposto dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa) risultava che lo straniero aveva dichiarato di essere venuto in Italia "per trovare lavoro" e di "non avere presentato dichiarazione di presenza all'Ufficio di Polizia di Frontiera o alla Questura".


Ha altresì osservato che nello stesso foglio notizie si attestava che lo straniero era "stato compiutamente informato circa la possibilità di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale", secondo l'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, e che lo stesso, in merito, aveva dichiarato "di non voler richiedere la protezione internazionale".


La Corte territoriale ha rilevato, ancora, che tale foglio notizie era stato sottoscritto anche dall'interprete, che parlava la lingua del ricorrente, e che le informazioni sui dati identificativi e sulle motivazioni dell'ingresso (trovare lavoro per saldare i debiti lasciatigli dal padre) risultavano corrette e confermate dallo straniero; rilevava, infine, che il cittadino straniero neppure nelle dichiarazioni rese davanti al Giudice di Pace il 22/2/2025, alla presenza di un difensore e di un interprete, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale.


Da tali elementi ha desunto che lo straniero avesse ricevuto, presso l'Ufficio Immigrazione di Augusta, compiuta informazione sulla possibilità di accedere alla protezione internazionale, come formalmente attestato nel menzionato foglio notizie: sicché ha concluso per la sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 142/2015.


8. Avverso quest'ultimo decreto, ha proposto ricorso per Cassazione Na.Is., chiedendone nuovamente l'annullamento, per quanto di seguito precisato.


A fondamento del ricorso, si deducono i seguenti motivi di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.


8.1. Inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni sull'obbligo di informazione e sulla legittimità del trattenimento.


Si contesta il mancato rispetto, da parte delle Autorità amministrative, del dovere di informazione sancito dagli artt. 3,6,20 e 26 D.Lgs. 25/2008 e 10-ter D.Lgs. 286/1998, con riferimento anche all'art. 10 Cost.: ciò che avrebbe costituito ostacolo decisivo all'esercizio tempestivo del diritto di richiedere la protezione internazionale, con effetto diretto sulla legittimità del decreto di respingimento e del derivato e connesso decreto di trattenimento.


Si rileva, inoltre, la violazione dell'art. 8, comma 1, della Direttiva 2013/32/UE del 26/6/2013, che sancisce l'obbligo di fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale e la necessità di servizi di interpretazione. Parte ricorrente menziona, al riguardo, anche i "considerando" 25 e 26 della medesima Direttiva, che enfatizzano la necessità di garantire un accesso effettivo alle relative procedure attraverso pubblici ufficiali posti a sorveglianza delle frontiere dotati delle informazioni all'uopo necessarie.


Viene richiamata, ancora, la giurisprudenza della Corte E.D.U. (in particolare, la pronuncia sul ricorso n. 27765/09, Hirsi Jamaa c. Italia), che ha ribadito l'imprescindibilità dell'obbligo informativo, per evitare che la mancata conoscenza divenga ostacolo all'esercizio del diritto di chiedere la detta protezione.


Con riferimento al caso specifico, si evidenzia che Na.Is. non aveva potuto presentare domanda di protezione internazionale al suo arrivo in Italia (il 19/2/2025) proprio per la mancanza di un'adeguata, completa e tempestiva informazione in merito: tanto da aver chiesto tale protezione solo dopo il colloquio con il suo difensore, in data 6/3/2025.


Si critica la motivazione della Corte d'Appello, definita come nuovamente "apparente", poiché basata unicamente su quanto scritto nel "foglio notizie", laddove, sia nell'udienza di convalida del 29/4/2025 che in quella del 20/3/2025 il ricorrente aveva affermato di non essere mai stato informato della possibilità di richiedere protezione al suo arrivo nel nostro Paese, riferendo di aver firmato documenti senza comprenderne esattamente il contenuto, fidandosi dell'interprete che aveva parlato di documenti e procedure da completare in un centro di accoglienza e di un permesso di permanenza in loco di sei mesi o un anno.


Si cita, ancora, la consolidata giurisprudenza di legittimità, nonché proprio la pregressa sentenza di annullamento con rinvio, sull'inidoneità, al riguardo, della sottoscrizione del "foglio notizie" nell'immediatezza dello sbarco, soprattutto per la mancanza della garanzia della sicura presenza di un interprete abilitato e la conseguente incertezza sulla piena comprensione e consapevolezza delle dichiarazioni rese, con conseguente nullità del decreto di respingimento e del successivo trattenimento.


A riprova che la domanda di protezione internazionale non sia pretestuosa, si richiama quanto dichiarato dal ricorrente fin dall'udienza davanti al Giudice di Pace, in data 22/2/2025, ovvero di essere fuggito dal suo Paese perché il padre aveva lasciato molti debiti e i creditori volevano "uccidere tutti".


Questa circostanza è considerata astrattamente riferibile a una situazione di pericolo e di possibile usura, potenzialmente meritevole di tutela. Si citano fonti internazionali accreditate che testimonierebbero la diffusione, in Bangladesh, della pratica dei prestiti privati con tassi usurari e le correlate violenze per ottenerne la restituzione.


Il ricorso sottolinea come la Corte d'Appello, nel giudizio di rinvio, avesse disatteso i principi richiamati, peraltro imposti dal pregresso annullamento con rinvio, omettendo di verificare la concreta e adeguata illustrazione delle informazioni necessarie sulla possibilità di chiedere la protezione in parola, e come l'amministrazione nulla avesse riferito nel decreto circa le medesime informazioni fornite, limitandosi ad affermare che il migrante le avesse genericamente ricevute e, ciononostante, non avesse inteso avvalersi della protezione internazionale.


La mancanza di prova di adempimento dell'obbligo preventivo di informazione, comportava che la convalida dovesse essere negata.


8.2. Col secondo motivo, parte ricorrente lamenta l'assenza o mera apparenza della motivazione in ordine all'accertamento di fatto idoneo ad escludere il difetto di informazione preventiva e l'essersi il ricorrente sottratto ai controlli di frontiera. Questo motivo reitera ulteriormente la doglianza sulla carenza motivazionale del provvedimento impugnato già sollevata col primo motivo.


Si richiamano i principi consolidati della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di motivazione dei provvedimenti decisori e di motivazione assente o apparente, ovvero quella che non rende percepibili le ragioni della decisione e il suo iter logico.


Si afferma che, nelle poche parti che si riferiscono al caso specifico, la motivazione del decreto sarebbe del tutto apodittica, non esplicitando le ragioni per le quali in concreto doveva escludersi il difetto di informazione preventiva sulla procedura per richiedere la protezione internazionale. Ciò renderebbe impossibile ogni controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento della Corte d'Appello.


8.3. Infine, il ricorso aggiunge ulteriori considerazioni circa lo stato del Centro in cui era il ricorrente e circa le condizioni di quest'ultimo.


Si rappresenta che la permanenza del ricorrente nel C.P.R. di Trapani-Milo arrecherebbe a questi un danno grave e irreparabile, sia per le condizioni oggettive della struttura, sia perché egli sarebbe fortemente provato fisicamente e psicologicamente per le condizioni di trattenimento, con evidente deterioramento delle condizioni di salute. Si chiede, al riguardo, di sollecitare la Questura di Trapani a depositare anche il fascicolo sanitario del ricorrente.


Viene citato quanto scritto dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che ha rilevato criticità nel detto C.N.R., descritto come insalubre e lesivo della stabilità psicologica dei detenuti, con impatto evidente sulla psiche e sul comportamento delle persone trattenute, caratterizzato da abbandono, demotivazione e annichilimento per assenza di stimoli e prospettive. Si menziona anche quanto raccomandato dal detto Garante per il miglioramento delle condizioni del medesimo Centro: le quali sarebbero attuali e documentate in recenti articoli di stampa nazionale, allegati al ricorso.


9. Il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 69/2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. 286/1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 24/3/2025.


Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.


2. La sentenza di annullamento con rinvio - al cui principio di diritto, evidentemente, ci si deve attenere, non potendo, il giudice del rinvio, ripetere il percorso logico censurato da quello rescindente, dovendo, per contro, fornire adeguata motivazione sui punti della decisione a lui nuovamente devoluti (ex pluribus, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345-01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760-01; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande, Rv. 259811-01) - ha così motivato la sua decisione:


- "il provvedimento impugnato dà atto che al momento in cui lo straniero ha fatto ingresso irregolare in Italia il 19/02/2025 gli è stato notificato il provvedimento di respingimento e contestuale trattenimento e nel foglio notizie ha sottoscritto, unitamente all'interprete, dichiarazione nella quale attestava di non avere formulato richiesta di protezione internazionale; sulla consapevolezza di quanto sottoscritto, rispetto alla quale la difesa ventila dubbi in ragione delle modalità di formulazione della dichiarazione su prestampato, la Corte territoriale ha argomentato, traendo elementi di convincimento in senso contrario dalla presenza dell'interprete alla lettura del foglio notizie e dal fatto che lo straniero non abbia avanzato richiesta nemmeno nel corso dell'udienza di convalida dinanzi al Giudice di pace";


- "tuttavia la motivazione è priva di indicazioni riguardo alla verifica della concreta somministrazione ed adeguata illustrazione delle informazioni relative alla facoltà di proporre istanza di protezione internazionale; e difatti, "non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale" (Cass. civ., Sez. 1, 20/11/2023, n. 32070, Rv. 669600-02; analogamente Cass. civ. Sez. 1, 05/03/2024, n. 5797, Rv. 670471-02)" (così a p. 3 di Sez. 1, Sentenza n. 15762 del 22/4/2025).


Orbene, non possono esservi dubbi sulla portata di quanto disposto dalla sentenza di annullamento di questa Corte, del tutto chiara, tanto più, poi, ove si tenga conto dei principi affermati in una delle sentenze ivi richiamate: Sez. 1 civ., 20/11/2023, n. 32070, Rv. 669600-02.


Tale decisione, nel menzionare le "criticità con riferimento alla fase di pre-identificazione, con particolare riguardo alle indicazioni, da parte della persona soccorsa, delle ragioni della migrazione", richiama quanto "evidenziato anche nel "Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione in Italia" redatto nel febbraio 2016 (e nel relativo aggiornamento del gennaio 2017) dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, che così scrive in ordine alle procedure di pre-identificazione tramite la compilazione del foglio notizie:


"Non si tratta poi di un colloquio vero e proprio, ma della semplice compilazione di un questionario che risulta formulato in maniera estremamente stringata e poco comprensibile" ed ancora "Se invece il foglio notizie è determinante per stabilire la futura condizione del migrante e il suo destino, anche in termini di libertà personale, questa fase assume un rilievo tale da dover assicurare che venga svolta nelle condizioni di massima lucidità e consapevolezza, e quindi non contestualmente allo sbarco, ma in un momento successivo previa adeguata informazione sulle normative vigenti, sulla situazione di ciascuno e delle possibili future destinazioni. Tale passaggio procedurale non può avere luogo se, nel caso in cui si palesi l'impossibilità per il migrante di comunicare, non si mettono a disposizione tutti gli strumenti per una effettiva comprensione di quanto sta avvenendo"".


Ed ancora, il precedente citato richiama la sentenza del 30/3/2023 della Corte EDU (ricorso n. 21329/18, J.A. e altri contro Italia), la quale "ha ritenuto rilevante che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica abbia in tali termini censurato la pratica del c.d. foglio notizie".


Si conclude nella citata sentenza che l'art. 10-ter D.Lgs. 286/1998 "si occupa, quindi, anche della informativa, non riservata soltanto alle persone che manifestano il bisogno di protezione internazionale, ma che prescinde dalla indagine sull'intenzione di presentare la relativa domanda ed è "assicurata" a tutte le persone soccorse in mare o rintracciate mentre attraversano illegalmente la frontiera e quindi condotte negli hotspot per la identificazione: è un'informativa a largo raggio, che riguarda non solo la procedura di protezione ma anche il programma di ricollocazione e la possibilità del rimpatrio volontario assistito ed è uno dei momenti essenziali delle operazioni di identificazione".


3. A fronte delle dette coordinate, a cui - si ripete - il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi, la Corte d'Appello di Palermo sostanzialmente reitera la medesima motivazione del decreto di convalida annullato, già ritenuta "apparente" da questa Corte.


In particolare, e schematizzando quanto argomentato nel provvedimento impugnato in questa sede, la Corte d'Appello evidenzia che:


- "nel foglio notizie in atti, riportante la data del 19 febbraio 2025, predisposto dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, si legge che lo straniero ha dichiarato di essere venuto in Italia "per trovare lavoro" e di "non avere presentato dichiarazione di presenza all'Ufficio di Polizia di Frontiera o alla Questura"";


- "nel medesimo foglio notizie del 19 febbraio 2025, si dà espressamente atto che lo straniero "è stato compiutamente informato circa la possibilità di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale secondo la normativa di cui all'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE" e che lo stesso "in merito dichiara: di non voler richiedere la protezione internazionale"";


- "il suddetto foglio notizie del 19 febbraio 2025 risulta sottoscritto oltre che dallo straniero e dal pubblico ufficiale, anche dall'interprete";


- "tutte le informazioni riportate nel foglio notizie (...) risultano corrette in quanto confermate dallo stesso straniero, da ultimo all'udienza del 29 aprile 2025";


- nemmeno all'udienza del 22 febbraio 2025, davanti al Giudice di pace, pur assistito da un legale e da un interprete, "lo straniero ha manifestato la volontà di chiedere la P.I.", limitandosi a dichiarare "di essere venuto sul T.N. perché il padre aveva lasciato molti debiti e "i creditori vogliono uccidere tutti"".


Sulla base di tali argomenti, la Corte d'Appello ha concluso nel senso di ritenere "che lo straniero abbia ricevuto (.) presso l'Ufficio Immigrazione di Augusta, compiuta informazione riguardo la possibilità di accedere alla procedura per il riconoscimento della P.I.", anche avuto riguardo alle concrete modalità di somministrazione delle informazioni medesime, fornite attraverso un interprete della stessa lingua dello straniero.


È evidente, tuttavia, che tale tessuto argomentativo altro non sia che una mera perifrasi di quanto già affermato nel precedente decreto di convalida del 20/3/2025, nel quale, come anzidetto (nel riportarne la sintesi fatta dalla sentenza 15762/2025 di questa Corte), si faceva già riferimento sia a quanto contenuto nel "foglio notizie", sia alla sua sottoscrizione, da parte del ricorrente, "unitamente


all'interprete", sia alla sua manifestata intenzione "di non volere richiedere la protezione internazionale", sia, infine, alla circostanza che lo stesso non avesse "avanzato richiesta nemmeno nel corso dell'udienza di convalida dinanzi al Giudice di pace".


4. Come già evidenziato, la mera pedissequa ripetizione di argomenti analoghi, rispetto a quelli contenuti nel pregresso provvedimento annullato, solo apparentemente costitutivi di puntuale motivazione in relazione al profilo oggetto di cassazione, non può che ricadere nel medesimo vizio, omettendo di verificare che vi sia stata un'adeguata informativa sulla protezione internazionale che prescinda dalla indagine sull'intenzione di presentare la relativa domanda, che sia data in maniera esaustiva e, dunque, riguardi non solo la procedura di protezione ma anche il programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e la possibilità del rimpatrio volontario assistito.


Nulla il provvedimento in esame ha detto circa le dette possibilità e sulle forme e i tempi in cui siano state prospettate al ricorrente, essendosi il giudice del rinvio sostanzialmente "accontentato" della formale dichiarazione dell'interessato di aver ricevuto informazioni - non si sa, per l'appunto, quali - al riguardo e della mancata richiesta di detta procedura (che, a sua volta, ben poteva dipendere dalle originarie carenze informative), nonostante lo stesso ricorrente avesse, sin da subito, comunque prospettato (il 22/2/2025, innanzi al Giudice di pace) pericoli per la sua vita ("mio padre ha lasciato molti debiti e i creditori vogliono uccidere tutti"). Laddove, il riferimento alla manifestata volontà di cercare "lavoro" non si vede come possa contraddire l'addotta mancanza di informazioni, nei termini qui nuovamente chiariti.


È, quindi, fondata la censura del ricorrente, che ha evidenziato l'omessa verifica da parte della Corte di appello, sulla base della documentazione acquisita, della concreta e adeguata illustrazione delle informazioni necessarie, essendo evidente peraltro - come sostenuto anche dal Procuratore Generale territoriale -che l'Amministrazione nulla avesse riferito nel decreto circa le medesime informazioni fornite, limitandosi ad affermare che il migrante le avesse genericamente ricevute e, ciononostante, non avesse inteso avvalersi della protezione internazionale.


Risulta fondata pure la deduzione difensiva in ordine alla violazione dell'art. 8, comma 1, della Direttiva 2013/32/UE del 26/6/2013 (recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142), che ha introdotto l'obbligo per gli Stati di fornire, nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera, informazioni sulla possibilità di presentare domanda di asilo, nonché di garantire servizi di interpretazione necessari per agevolare l'accesso alla procedura.


In proposito, va ricordato che l'impianto della citata Direttiva trova la sua ratio proprio nella necessità di assicurare un diritto effettivo di accesso alla procedura di protezione internazionale ai cittadini di Paesi terzi (si vedano i Considerando 26, Considerando 28 e Considerando 29).


La centralità della previsione è stata affermata anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che nella sentenza 23 febbraio 2012, n. 27765/09 (ric. H.J. ed altri c. Italia), ha sottolineato che "la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'acceso alle procedure di asilo", ribadendo "l'importanza di garantire alle persone interessate da una misura di allontanamento, le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i loro ricorsi".


Questa Corte si è più volte pronunziata affermando un diritto pieno all'informativa in tema di asilo (si veda ex multis Sez. 1 civ., sentenza 20 novembre 2023, n. 32070, Rv 669600, alla quale si rinvia per la puntuale ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale), esigendone qualità e accessibilità.


In coerenza con il consolidato principio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale la tutela deve essere "concreta ed effettiva, non teorica e illusoria" (Airey c. Irlanda, ric. N. 6289/73, sent. 9 ottobre 1979, par. 24), sono stati affermati i seguenti principi di diritto:


- "Ai sensi dell'art. 10 ter del D.Lgs. n. 286/1998 deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi una informativa, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata".


- "Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10 ter T.U.I. che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, nella contestazione dell'interessato, nulla emerge, in ordine alla informativa, dal foglio notizie né da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione; e segnatamente se non emergono i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite".


5. In ragione di quanto sopra argomentato e in accoglimento del primo motivo di ricorso (ritenuti assorbiti gli altri), il provvedimento di convalida impugnato deve essere annullato senza rinvio, essendo emerso che v'è stata violazione degli obblighi informativi.


Infatti, la evidenziata pedissequa reiterazione, da parte del giudice del rinvio, dei medesimi argomenti già addotti a sostegno del primo decreto della Corte d'Appello, oggetto di annullamento con rinvio per motivazione apparente, deve far ritenere che vi sia stata la completa disamina degli elementi in atti, sicché un nuovo rinvio al giudice del merito si rivelerebbe inutile. Insomma, pare evidente l'insormontabile difficoltà di pervenire altrimenti a una conclusione diversa, da quella che prenda atto che il dovere informativo di cui si tratta, nei riguardi del ricorrente, sia stato declinato nelle insufficienti forme di cui si è già detto.


La violazione di legge - e precisamente dell'art. 10 ter D.Lgs. 286/1998 - che emerge chiaramente, all'esito del duplice esame tradottosi nei provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello di Palermo, impone, dunque, l'annullamento senza rinvio del decreto di convalida impugnato; di conseguenza, va dichiarata la perdita di efficacia del provvedimento di trattenimento del Questore di Trapani, emesso in data 18 marzo 2025.


Ne derivano gli adempimenti indicati in dispositivo, tra i quali, in particolare, la comunicazione immediata del presente provvedimento all'Autorità amministrativa per quanto di sua competenza, non ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 626 cod. proc. pen., che riguarda esclusivamente i casi, tassativamente indicati, di cessazione, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, di provvedimenti giurisdizionali relativi a una misura cautelare, a una pena accessoria o a una misura di sicurezza.


6. Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio il decreto impugnato e, per l'effetto, dichiara cessata l'efficacia del provvedimento di trattenimento del Questore di Trapani in data 18 marzo 2025.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.


Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.


Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2025.

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