Espulsione automatica e patteggiamento: la Cassazione ribadisce il dovere di motivare la pericolosità sociale dello straniero (Cass. pen. n. 20088/25)
- Avvocato Del Giudice
- 16 minuti fa
- Tempo di lettura: 4 min

1. Premessa
Con la sentenza n. 20088 del 16 maggio 2025 (dep. 29 maggio 2025), la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato, limitatamente alla misura di sicurezza dell’espulsione, una sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Lodi nei confronti di un cittadino straniero, ribadendo l’obbligo per il giudice di motivare in modo concreto e individualizzato la pericolosità sociale dell’imputato.
2. Il caso
L’imputato Da.Mo., straniero incensurato e stabilmente occupato in Italia da oltre un decennio, era stato condannato con rito ex art. 444 c.p.p. a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990). Il Tribunale aveva altresì disposto, ai sensi dell’art. 86 del T.U. stupefacenti, l’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
3. Il ricorso
La difesa impugnava la sentenza in punto di espulsione, lamentando l’assenza di una motivazione effettiva circa la pericolosità sociale dell’imputato, con specifico riferimento ai criteri ex art. 133 c.p. e alle condizioni personali: incensuratezza, stabile inserimento lavorativo e radicamento sul territorio nazionale.
4. La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l’espulsione ex art. 86 T.U. stup. costituisce misura di sicurezza soggetta a un previo e autonomo accertamento della pericolosità sociale concreta dello straniero, ancorché disposta in sede di patteggiamento.
Tale principio trova fondamento nella sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’automatismo espulsivo, imponendo una valutazione individualizzata.
La Cassazione ha sottolineato che detta valutazione deve emergere da motivazione esplicita e non tautologica, pena la nullità della misura. La generica affermazione della “elevata capacità a delinquere” è stata ritenuta inidonea a soddisfare l’obbligo motivazionale.
5. Principio di diritto
La misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, anche se disposta nell’ambito di una sentenza ex art. 444 c.p.p., presuppone una motivazione autonoma, concreta e specifica in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato, non potendo fondarsi su mere formule stereotipate o assertive.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. IV, 16/05/2025, (ud. 16/05/2025, dep. 29/05/2025), n.20088
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha applicato nei confronti di Da.Mo., ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro e contestuale applicazione, ai sensi dell'art. 86 del T.U. stup., della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena detentiva espiata.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Da.Mo., tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - la mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della suddetta misura di sicurezza.
Ha dedotto che la motivazione del Tribunale aveva fatto mero riferimento alla pericolosità sociale dell'imputato, avendo il giudice omesso di considerare in modo adeguato i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen., in riferimento alle particolari condizioni personali del ricorrente, tra l'altro svolgente regolare attività lavorativa nel territorio nazionale dal 2013 al 2024 e incensurato all'epoca dei fatti.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La disposizione contenuta nell'art. 86, T.U. stup., stabilisce che "Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato"; mentre la sentenza n. 58 del 24/2/1995 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del relativo comma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente al condanna, il suddetto ordine di espulsione.
In punto di rito, va quindi premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente - come nel caso di specie - essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01).
In particolare e in relazione alla fattispecie concreta in esame, la mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero - valutazione, come detto, resa necessaria alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale - ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 T.U. stup., traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019, Attash, Rv. 276255).
Tale valutazione, a propria volta e ancorché effettuata nella sentenza di patteggiamento, comporta un previo e motivato, nonché necessariamente individualizzato, accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6, n.34438 del 12/06/2006, Mahboubi, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009, Rv.244882; Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921).
3. Nel caso di specie, il Giudice procedente ha operato una valutazione di tipo meramente tautologico, esponendo che l'imputato aveva dimostrato una "elevata capacità a delinquere, dovendosi formulare nei suoi confronti un giudizio di elevata pericolosità sociale".
Si tratta, in tutta evidenza, di un passaggio argomentativo non idoneo a perfezionare una valutazione in concreto della effettiva e specifica pericolosità sociale dell'imputato, in relazione ai parametri imposti dai principi sopra citati.
4. Per l'effetto, attesa la carenza di una motivazione adeguata sul punto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Lodi, per nuovo giudizio, ferma restando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Lodi, diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2025.