
Con la sentenza n. 7496/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto in materia di gratuito patrocinio (D.P.R. 115/2002): l’istanza di ammissione al beneficio deve essere completa, correttamente compilata e contenere informazioni veritiere, in particolare sulla composizione del nucleo familiare e sul reddito complessivo.
La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di T., che aveva impugnato il diniego della sua istanza per il gratuito patrocinio, lamentando un’illegittima valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Il caso: rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio per dichiarazioni inesatte
L’istante aveva richiesto l’ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 283/2024 presso il Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
Tuttavia, il 17 ottobre 2024, il Tribunale aveva rigettato la richiesta, ritenendo che:
T. non aveva indicato il reddito complessivo, limitandosi a dichiarare genericamente che era inferiore alla soglia prevista per l’ammissione.
Aveva affermato, contrariamente al vero, di essere l’unico componente del nucleo familiare, giustificando ciò con il suo stato detentivo.
Aveva allegato unicamente l’attestazione ISEE, che non è un elemento idoneo per la verifica del reddito ai fini del gratuito patrocinio, in quanto non considera redditi esenti o soggetti a tassazione separata.
L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo:
Violazione di legge e vizio di motivazione
Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’autocertificazione, potendo al più revocare il beneficio dopo i controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Errata applicazione dell’art. 96 D.P.R. 115/2002
Il diniego sarebbe illegittimo poiché il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare la regolarità formale dell’istanza, senza discrezionalità nella valutazione del reddito dichiarato.
La documentazione allegata era sufficiente a dimostrare lo stato di non abbienza
T. ha sottolineato di aver allegato prove del proprio stato detentivo e dell’assenza di beni mobili e immobili, elementi che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a concedere il beneficio.
La decisione dalla Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere completa e veritiera
L’indicazione del reddito complessivo e della composizione del nucleo familiare è un requisito obbligatorio, la cui omissione comporta l’inammissibilità dell’istanza.
Lo stato detentivo non esonera dall’obbligo di dichiarare i redditi del nucleo familiare
Il rapporto di convivenza familiare non si interrompe per il solo fatto della detenzione: il richiedente deve comunque indicare i redditi dei conviventi, salvo prova contraria della cessazione effettiva della comunanza economica.
L’ISEE non è un parametro idoneo per la determinazione del reddito ai fini del gratuito patrocinio
Ai fini dell’ammissione al beneficio, si tiene conto anche dei redditi esenti, soggetti a tassazione separata o derivanti da attività illecite, che l’ISEE non considera.
L’ISEE non sostituisce l’obbligo di autocertificazione reddituale, che deve contenere l’indicazione specifica di tutti i redditi percepiti.
Il giudice può dichiarare inammissibile l’istanza senza attendere i controlli fiscali
Se l’autocertificazione è incompleta o manifestamente contraddittoria, il giudice può rigettare l’istanza senza dover attivare verifiche fiscali.
Il rigetto è quindi legittimo se l’istanza non consente una verifica immediata della sussistenza dei requisiti di reddito.
Le contestazioni relative alla motivazione non sono ammissibili in Cassazione, salvo mancanza assoluta di motivazione
Il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge, mentre i vizi di motivazione sono sindacabili solo se completamente assenti o manifestamente illogici.
Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale era chiara e fondata su ragioni giuridiche valide.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in materia di gratuito patrocinio:
L’istanza deve essere completa fin dall’inizio, con l’indicazione precisa del reddito complessivo e della composizione del nucleo familiare.
Lo stato di detenzione non esime dall’obbligo di dichiarare i redditi familiari, salvo prova di una cessazione effettiva della convivenza economica.
L’ISEE non è sufficiente per ottenere il patrocinio a spese dello Stato: serve una specifica autocertificazione dei redditi.
Il giudice può dichiarare inammissibile l’istanza se l’autocertificazione è incompleta o contraddittoria, senza dover attivare verifiche fiscali.
I vizi di motivazione non possono essere contestati in Cassazione, salvo totale assenza di motivazione.