Opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato: è il giudice penale il solo competente a decidere (Cass. pen. n. 17470/2025)
- Avvocato Del Giudice
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1. Il caso e la questione giuridica
La Corte di cassazione, con la sentenza in argomento, è intervenuta per chiarire nuovamente un tema già oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali: la competenza a decidere sull’opposizione avverso il provvedimento che revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pronunciato nell’ambito di un procedimento penale.
Nel caso specifico, il sig. G.P., imputato in un processo penale, aveva proposto opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto della Corte d’appello di Napoli che gli revocava il beneficio. La sua istanza, dopo essere stata considerata erroneamente un ricorso per Cassazione, era stata riqualificata dalla stessa Suprema Corte come vera e propria opposizione e rinviata alla Corte territoriale per la trattazione.
Tuttavia, il Presidente vicario della Corte d’appello aveva disposto che l’atto fosse iscritto nel ruolo civile (SICID) e trattato da un magistrato della sezione civile, imponendo al ricorrente oneri propri del processo civile, incluso il pagamento del contributo unificato.
2. Il principio affermato: abnormità del provvedimento che devia la competenza
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento del Presidente vicario abnorme e quindi annullabile senza rinvio. Condividendo un orientamento consolidato, la Sezione IV ha ribadito che: «l’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio deve essere proposta e decisa dal giudice penale, attesa la natura accessoria della controversia rispetto al processo penale principale» (cfr. anche Sez. U, n. 36168/2004, Pangallo, Rv. 228667; Sez. IV, n. 1223/2019, Mucci).
L’atto che devolve la questione al giudice civile, imponendo inoltre formalità e costi non previsti (come l’iscrizione a ruolo e il contributo unificato), rende impossibile la prosecuzione del procedimento secondo legge e costituisce un vulnus al diritto di difesa, tanto da integrare un’ipotesi classica di abnormità funzionale.
3. Conseguenze pratiche e coordinate interpretative
La pronuncia è di grande rilievo applicativo per gli operatori del diritto, in quanto:
chiarisce che il procedimento di opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 è una fase interna al processo penale, da trattarsi con le relative garanzie e forme, e non una causa autonoma da radicarsi secondo le regole del processo civile ordinario;
richiama all’ordine i Presidenti degli Uffici giudiziari, che non possono con atti amministrativi alterare la competenza funzionale del giudice naturale;
tutela la parte che, già versando in condizioni economiche disagiate, non può essere gravata da adempimenti indebiti o da spese processuali improprie.
4. Conclusione
La sentenza riafferma, con chiarezza e rigore, che il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale è materia di esclusiva competenza del giudice penale, anche nelle sue fasi esecutive e incidentali.
Ogni deviazione da tale principio, specie se comporta un pregiudizio per il ricorrente, va qualificata come abnorme e sanzionata con l’annullamento senza rinvio.
Massima
È abnorme il provvedimento con cui il Presidente della Corte d’appello dispone la trasmissione dell’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta in sede penale, al giudice civile. La competenza spetta al giudice penale, essendo la controversia accessoria al processo principale, e l’erronea applicazione del rito civile impedisce la prosecuzione del procedimento secondo legge.