Il giudice civile non è competente a pronunciarsi sul rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Pen. n. 10908/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 26 mar
- Tempo di lettura: 2 min

Con la sentenza n. 10908 del 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che la competenza a decidere sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito penale, appartiene esclusivamente al giudice penale e non a quello civile.
Tale principio di diritto è stato ribadito nel caso di un'opposizione al rigetto di un'istanza di gratuito patrocinio, erroneamente decisa da un giudice civile.
Il fatto
D. aveva proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale civile di Taranto del 28 maggio 2024, che aveva respinto il suo ricorso contro il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso il 17 febbraio 2023 dalla Corte di Assise di Taranto. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, l'incompetenza del giudice civile a decidere la questione, invocando l'applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando che la competenza per decidere sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice penale che ha emesso il decreto di rigetto o al tribunale o alla corte di appello di appartenenza di tale giudice.
La Corte ha sottolineato che, a differenza delle controversie sui compensi, aventi natura civilistica, le questioni relative all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato incidono direttamente sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale.
Alla luce di tale principio, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio.
Il principio di diritto
La competenza a decidere sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appartiene al giudice penale competente.
Tale competenza sussiste anche quando l’istanza viene rigettata da un giudice penale e successivamente impugnata.
Il giudice civile non è competente a pronunciarsi su tali questioni, trattandosi di materia strettamente connessa al diritto di difesa nel processo penale.