
Con la sentenza n. 7499/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002): la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio deve essere completa di tutti i dati essenziali, inclusa la dichiarazione reddituale e la composizione del nucleo familiare, e la documentazione allegata deve essere datata e sottoscritta.
La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di S., confermando il rigetto della sua istanza di ammissione al beneficio per carenza di documentazione idonea e mancata indicazione specifica del reddito.
Il caso: rigetto dell’istanza di gratuito patrocinio per documentazione incompleta
L’imputato aveva richiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 8706/2017, pendente presso il Tribunale di Udine.
Il 21 febbraio 2023, il Tribunale di Udine aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendola priva dell’indicazione del reddito e della composizione del nucleo familiare.
S. aveva presentato opposizione, allegando successivamente una documentazione integrativa.
Tuttavia, il Tribunale aveva rigettato anche l’opposizione, rilevando che la nuova documentazione non era né datata né sottoscritta dall’istante, rendendola priva di valore probatorio.
La difesa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo:
Travisamento della prova per omissione
Il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione trasmessa dal carcere il 21 luglio 2022, che avrebbe dovuto integrare la richiesta iniziale.
Violazione degli artt. 76 e ss. D.P.R. 115/2002
Anche se l’istanza iniziale era incompleta, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la documentazione prodotta in sede di opposizione, in quanto nel giudizio di opposizione non vi sono preclusioni per nuove produzioni documentali.
La decisione dalla Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:
La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio deve contenere tutti gli elementi essenziali
L’indicazione del reddito e la composizione del nucleo familiare sono dati obbligatori, senza i quali l’istanza è inammissibile.
L’autocertificazione deve essere completa, datata e sottoscritta dall’istante per avere valore probatorio.
L’opposizione al rigetto della domanda non può essere usata per sanare carenze documentali essenziali
È vero che nel giudizio di opposizione possono essere prodotte nuove prove, ma se l’istanza iniziale è già inammissibile per mancanza di elementi fondamentali, la documentazione successiva non può rimediare al vizio originario.
La motivazione del rigetto deve essere chiara e non può essere contestata in Cassazione per mere illogicità interpretative
Il ricorso per Cassazione contro il rigetto dell’istanza di patrocinio può essere proposto solo per violazione di legge, non per vizio di motivazione, salvo che questa sia totalmente assente o manifestamente illogica.
Nel caso in esame, la motivazione della Corte d’Appello era chiara e basata su ragioni giuridiche valide.
Il gratuito patrocinio non è un diritto assoluto, ma un beneficio subordinato alla presentazione di una documentazione idonea
Il beneficio è concesso solo se il richiedente dimostra con certezza di possedere i requisiti economici richiesti dalla legge.
L’assenza di dati essenziali non può essere compensata da integrazioni tardive o da documentazione non conforme ai requisiti normativi.
Condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione economica
Data l’inammissibilità del ricorso, S. è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in materia di gratuito patrocinio:
Le richieste di ammissione devono essere complete già nella fase iniziale, includendo l’indicazione precisa del reddito e la composizione del nucleo familiare.
L’autocertificazione deve essere formalmente valida, ovvero datata e sottoscritta, altrimenti non ha alcun valore probatorio.
L’opposizione al rigetto della domanda non può essere usata per sanare carenze essenziali: se la richiesta è incompleta, il tribunale può rigettarla immediatamente.
Il ricorso per Cassazione contro il rigetto del patrocinio può essere proposto solo per violazione di legge e non per meri vizi di motivazione.
Chi presenta ricorsi inammissibili rischia sanzioni economiche e la condanna alle spese processuali.