top of page

Riesame: il peggioramento della misura cautelare deve essere motivato con un confronto critico rispetto alla decisione del GIP (Cass. Pen. n. 9392/2025)

Carcere

Con la sentenza n. 9392/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che quando il Tribunale del Riesame modifica in peius una misura cautelare, aggravando le restrizioni imposte all’indagato, deve fornire un confronto critico con le motivazioni del provvedimento originario, non potendo ignorare le ragioni che avevano giustificato una misura meno afflittiva.

La decisione ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo, che aveva sostituito la misura dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia con la custodia cautelare in carcere nei confronti di G., rinviando per un nuovo esame.


Il caso: da obbligo di dimora a custodia cautelare per detenzione di droga e munizioni

G., indagato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e crack, era stato inizialmente sottoposto a obbligo di dimora nel comune di Bagheria e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia, misura applicata dal GIP del Tribunale di Palermo il 23 agosto 2024.

Successivamente, il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza del 23 settembre 2024, aveva accolto l’appello del pubblico ministero e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo che:

  1. La gravità del fatto (rifornimento e possesso di cocaina e crack occultati in una scopa elettrica, materiale per il confezionamento delle dosi, una replica di pistola Glock 8mm e due munizioni cal. 7,65, oltre a 350 euro in contanti) giustificasse un aggravamento della misura cautelare.

  2. I precedenti penali dell’indagato dimostrassero una propensione a violare le prescrizioni.

  3. Il braccialetto elettronico non fosse idoneo a impedire contatti con individui non autorizzati.

Il difensore di G. ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  • L’assenza di una motivazione specifica sull’inadeguatezza della misura meno afflittiva

Secondo la difesa, il Tribunale del Riesame aveva ignorato la valutazione del GIP, che aveva ritenuto sufficienti le misure meno afflittive.

Il peggioramento della misura cautelare non era stato giustificato da elementi nuovi, ma solo da una generica valutazione della pericolosità dell’indagato.

  • La mancata valutazione della condotta collaborativa dell’indagato

Il GIP aveva concesso le misure meno afflittive anche in considerazione della condotta collaborativa di G., aspetto totalmente ignorato dal Tribunale del Riesame.

  • L’errata valutazione dell’idoneità del braccialetto elettronico

Il Tribunale non aveva motivato perché il braccialetto elettronico fosse inidoneo, limitandosi ad affermare che non avrebbe impedito i contatti con altri soggetti.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame, stabilendo che:

  • Il peggioramento della misura cautelare deve essere motivato con un confronto critico rispetto alla decisione del GIP

Quando il Tribunale del Riesame modifica in peius una misura cautelare, deve confrontarsi con le motivazioni del provvedimento precedente e fornire argomentazioni autonome per superarle.

Nel caso in esame, il Tribunale non ha considerato le motivazioni del GIP, limitandosi ad affermare genericamente la gravità del fatto e la pericolosità dell’indagato.

  • L’elemento della collaborazione dell’indagato deve essere preso in considerazione

Se il GIP ha basato la sua decisione anche sulla condotta collaborativa dell’indagato, il Tribunale del Riesame deve valutare questo elemento e motivare la sua eventuale irrilevanza.

Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che il Tribunale ha completamente ignorato questo aspetto, rendendo la motivazione insufficiente.

  • L’idoneità delle misure alternative deve essere valutata in modo concreto

Il Tribunale ha ritenuto inadeguato il braccialetto elettronico, ma senza motivare in modo specifico perché questa misura non fosse sufficiente a prevenire i rischi cautelari.

Una valutazione astratta sull’inadeguatezza del braccialetto elettronico non è sufficiente a giustificare la custodia in carcere.

Per questi motivi, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame da parte del Tribunale del Riesame di Palermo, che dovrà fornire una motivazione più approfondita e confrontarsi con le valutazioni del GIP.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in tema di misure cautelari e modifiche delle decisioni del GIP:

  1. Il Tribunale del Riesame non può modificare in peius una misura cautelare senza confrontarsi con la motivazione del GIP e superarla con argomenti concreti.

  2. Se l’indagato ha mostrato una condotta collaborativa, questo elemento deve essere valutato nel giudizio cautelare.

  3. L’idoneità delle misure alternative alla detenzione deve essere valutata concretamente e non in modo astratto.

  4. Una motivazione generica sulla pericolosità dell’indagato non è sufficiente a giustificare un peggioramento della misura cautelare.

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
bottom of page