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La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se il danno non è modesto (Cass. Pen. n. 7067/2025)

cassazione

Con la sentenza n. 7067/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in tema di particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): se il danno arrecato dal reato non è modesto, la causa di non punibilità non può essere concessa.

La decisione conferma un orientamento restrittivo sulla possibilità di riconoscere la tenuità del fatto nei reati contro il patrimonio, specialmente quando vi sono elementi che incidono negativamente sulla valutazione complessiva della condotta dell’imputato.


Il caso: rigettata la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. per ricettazione

L’imputato era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), a seguito del ritrovamento di beni di valore non modesto in suo possesso, con la consapevolezza della loro provenienza illecita.

La difesa ha proposto ricorso per Cassazione, contestando:

  • l’omessa valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)

In particolare, la difesa evidenziava che l’imputato aveva tenuto un comportamento collaborativo durante il fermo, arrestando la marcia dell’auto e facilitando le indagini.

Ed ancora, lo stesso aveva scelto il giudizio abbreviato, dimostrando interesse a definire rapidamente la sua posizione ed il Tribunale di primo grado aveva applicato la pena nel minimo edittale, segno che il fatto non era di particolare gravità.

  • L’errata valutazione del danno arrecato

La difesa sosteneva che il valore del bene ricettato non fosse così elevato da giustificare l’esclusione della particolare tenuità del fatto.


Il principio di diritto

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:

a) Il giudice non è obbligato a motivare espressamente il diniego della particolare tenuità del fatto se la sua esclusione emerge dalla struttura della motivazione

Non è necessario che il giudice confuti esplicitamente ogni richiesta difensiva, se dalla motivazione emerge chiaramente che il fatto non può essere considerato tenue (Sez. 4, n. 5396/2022, Lakrafy).


b) Il danno arrecato deve essere “modesto” per applicare l’art. 131-bis c.p.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato che il valore del bene ricettato non era trascurabile.

Ed ancora, l’imputato era privo di patente di guida al momento dell’arresto, perché revocata ed aveva successivamente riportato una condanna per reati in materia di stupefacenti, dimostrando una negativa personalità criminale.

Tali elementi hanno giustificato l’esclusione della causa di non punibilità.


c) Il comportamento processuale dell’imputato non è sufficiente per applicare l’art. 131-bis c.p.

Il fatto che l’imputato abbia collaborato con le forze dell’ordine e scelto il rito abbreviato è irrilevante per la valutazione della particolare tenuità del fatto.

L’art. 131-bis c.p. premia la modesta offensività del reato, non il comportamento processuale dell’imputato.


d) L’esclusione della particolare tenuità non è censurabile in Cassazione se è motivata in modo logico

La Cassazione può verificare solo se la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.

Poiché la Corte d’Appello ha motivato chiaramente sulla gravità del danno arrecato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.


Conclusioni

La sentenza chiarisce i seguenti aspetti in tema di applicazione dell’art. 131-bis c.p.:

1) La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se il danno arrecato non è modesto, anche se l’imputato ha tenuto un comportamento collaborativo.

2) I giudici di merito non devono necessariamente motivare esplicitamente il diniego della causa di non punibilità, se dall’intera motivazione emerge chiaramente che il fatto non è tenue.

3) Il comportamento processuale dell’imputato non è un elemento determinante per la valutazione della particolare tenuità.

4) Le difese devono fornire argomentazioni solide sul valore del danno arrecato, poiché è il criterio più rilevante per la concessione dell’art. 131-bis c.p.

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