Revoca della sospensione condizionale: necessario verificare se il precedente è estinto (Cass. Pen. n. 35879/25)
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Revoca della sospensione condizionale: necessario verificare se il precedente è estinto (Cass. Pen. n. 35879/25)

Revoca della sospensione condizionale: necessario verificare se il precedente è estinto (Cass. Pen. n. 35879/25)

La massima

La revoca del beneficio ex art. 168 c.p. presuppone l’esistenza attuale e giuridicamente rilevante della precedente condanna.

Se, nelle more, il giudice dell’esecuzione dichiara estinto il reato richiamato come “precedente”, tale dato deve essere considerato e il giudice dell’impugnazione deve rivalutare la revoca: occorre verificare la reale natura (delitto/contravvenzione) e la effettiva estinzione del titolo presupposto.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 03/11/2025), n.35879

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato Ca.Ro. penalmente responsabile del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. (in M, il (Omissis)), per avere, nella qualità di datore di lavoro, cagionato lesioni personali gravi a un lavoratore dipendente per colpa generica e in violazione delle norme in materia degli infortuni sul lavoro (la Corte d'Appello avendo richiamato in motivazione gli artt. 70, comma 2, punto 6 All. V e 71, comma 1, punto 1, All. VI, D.Lgs. n. 81/2008). Con la stessa sentenza la Corte territoriale ha confermato la revoca del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto con altra sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 13/06/2013.

Con specifico riferimento a tale ultimo punto, oggetto del ricorso, la Corte di appello ha rigettato il relativo motivo di gravame (con il quale era stata chiesta l'eliminazione della statuizione relativa alla revoca del beneficio), rilevando che la difesa non aveva rappresentato alcunché e che, nel quinquennio dalla irrevocabilità di tale pronuncia, l'imputato aveva commesso un nuovo delitto, riportando condanna a pena detentiva.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione per travisamento del fatto ed erronea valutazione dei precedenti penali, operata sulla base di un certificato del casellario non aggiornato e non corrispondente alla situazione reale del dato richiamato, nonché violazione di legge quanto all'esistenza di un precedente valutabile.

In particolare, il deducente ha osservato non esser onere della parte, ma potere-dovere del giudice, accertarsi della correttezza di quanto attestato dal certificato del casellario, la stessa difesa essendo stata ignara della non corrispondenza del documento alla situazione reale, emersa solo ex post. Secondo la ricostruzione difensiva, Ca.Ro. era stato condannato alla pena dell'ammenda, con decreto penale del 18/02/2009, per la violazione di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998, per avere occupato un lavoratore extra comunitario privo di permesso di soggiorno (in G, il (Omissis)); il decreto penale era stato opposto e, all'esito del giudizio, l'imputato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, dell'arresto e dell'ammenda per la medesima violazione, con sentenza del 22/01/2013 del Tribunale di Firenze, passata in giudicato il successivo 13/06/2013; il Tribunale, giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 04/10/2016, aveva dichiarato il estinto il reato per decorso dei termini di legge; con successivo provvedimento del 15/01/2019, tuttavia, il giudice dell'esecuzione aveva rilevato un asserito errore materiale nella sentenza citata, avuto riguardo alla indicazione della specie della pena, ritenendo essersi trattato di delitto e non di contravvenzione e proceduto a correzione in tal senso, all'esito dell'instaurato contraddittorio all'udienza del 05/03/2019.

La difesa ha rilevato che, alla data del commesso reato ((Omissis)), quello di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 era una contravvenzione, la sua configurazione come delitto essendo stata successiva: la legge n. 189 del 2002 che aveva modificato il citato art. 22 nulla aveva disposto, infatti, quanto alla natura della sanzione, la modifica della quale era intervenuta solo con la legge 24 luglio 2008, n. 125 che, all'art. 5, comma 1-ter, aveva novellato, per l'appunto, l'art. 22, comma 12. Ne è conseguito, nella prospettazione difensiva, che il reato in questione era ancora contravvenzione alla data della sua commissione, cosicché erroneamente è stato considerato ai fini della revoca del beneficio.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Alfredo Pompeo VIOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Anche la difesa ha rassegnato conclusioni scritte e contestuale nota defensionale, allegando documentazione e insistendo per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. In primo luogo, deve rilevarsi che, con l'atto di gravame, la difesa non aveva prospettato alcuna delle argomentazioni oggi sviluppate in ricorso, essendosi limitata a formulare la subordinata domanda del minimo della pena con i benefici di legge, senza la revoca di quello della sospensione condizionale, già concesso con la precedente sentenza. L'atto di appello è datato 10/10/2022, successivo, pertanto, all'ordinanza adottata il 04/10/2016, con la quale il giudice dell'esecuzione adito aveva dichiarato estinto il reato giudicato con la sentenza irrevocabile il 13/06/2013 (per fatti di maggio 2008), per decorso dei termini, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 167-168, cod. pen., avuto riguardo alla natura contravvenzionale del reato (quindi trascorsi due anni); ma è successivo anche all'ordinanza del 05/03/2019, con la quale era stata rettificata la specie della pena individuata con la sentenza divenuta irrevocabile il 13/06/2013.

Fatta tale premessa, non può tuttavia accedersi alla ricostruzione operata dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, a mente della quale, non avendo il motivo costituito oggetto del gravame, sarebbe per ciò solo non deducibile a norme dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen. E invero, la difesa ha allegato alla nota difensiva del 06/10/2025 un provvedimento emesso il 09 settembre 2025 dal Tribunale di Firenze in funzione di Giudice dell'esecuzione, dal quale risulta che il certificato del casellario giudiziale - sulla base del quale la revoca del beneficio della sospensione condizionale era stata disposta -non corrisponde alla realtà. Con questo provvedimento, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che il reato di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 286/98, oggetto della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 22/01/2013 (irrevocabile il 13/06/2013), aveva natura contravvenzionale, dovendo essere comminata la pena dell'arresto e dell'ammenda e non quella della reclusione e della multa, poiché commesso prima della riforma di cui alla legge 24 luglio 2008, n. 125. Pertanto, ritenuti decorsi i relativi termini a norma dell'art. 167, cod. pen., ha dichiarato estinto il reato (così corretta, con successivo provvedimento del 30 settembre 2025, l'originaria dicitura "estinzione della pena inflitta").

3. Il Collegio ritiene che la documentazione allegata alla nota difensiva da ultimo depositata possa essere utilizzata a fini decisori.

Per giurisprudenza costante, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01).

Nella specie, i documenti allegati alla nota difensiva sono successivi alla presentazione del ricorso, non costituiscono prova nuova e non comportano un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto della piattaforma probatoria esaminata dai giudici del merito. Trattasi, invero, di provvedimenti giurisdizionali, attestanti l'intervenuta estinzione del reato, oggetto della condanna a una pena, la cui sospensione condizionale era stata revocata con la sentenza appellata, statuizione confermata con quella impugnata e tali provvedimenti, seppur non provvisti dell'attestazione di irrevocabilità, sono idonei a introdurre elementi a conferma dell'errore dedotto.

4. Sul punto, peraltro, non può convenirsi con la difesa quanto alla sussistenza del dedotto travisamento: infatti, la valutazione dei precedenti penali basata su un certificato penale non aggiornato e non corrispondente alla situazione reale costituisce sì ipotesi di travisamento del fatto risultante da atti specificamente indicati nei motivi di gravame che rientra pertanto nella previsione di cui all'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 46 del 2006 (Sez. 1, n. 35495 del 23/10/2006, Salvini, Rv. 235421 - 01); ma, nella specie, il certificato del quale disponevano il giudice del gravame e la stessa difesa era effettivamente corrispondente al secondo provvedimento del giudice dell'esecuzione, vale a dire a quello del 05/03/2019, con il quale era stata rettificata la specie della pena prevista per il reato stesso.

Tuttavia, nelle more del ricorso, come emerge dagli allegati alla nota difensiva citata, il Giudice dell'esecuzione ha ripristinato la situazione antecedente, dichiarando l'estinzione del reato di cui alla sentenza irrevocabile nel giugno 2013.

Ciò impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, alla quale compete di valutare l'operatività del meccanismo di cui all'art. 168 cod. pen. alla luce della eventuale irrevocabilità del provvedimento del 09/09/2025 che ha dichiarato l'estinzione del reato giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 13/06/2013. Si tratta, invero, del reato per il quale è stata inflitta la pena che dovrebbe essere eseguita per effetto della revoca del beneficio della sospensione condizionale, confermata dalla sentenza impugnata.

5. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così è deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2025.


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