
Con la sentenza n. 7806/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che per configurare il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), è sufficiente la disponibilità di un bene di provenienza furtiva senza una spiegazione credibile della sua detenzione, anche in assenza di una prova diretta della consapevolezza dell’illecito.
La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di M., confermando la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che lo aveva condannato per ricettazione, furto, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.
Il caso: contestata la prova della ricettazione e il calcolo della pena
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Crotone per i reati di:
Ricettazione di una targa (art. 648 c.p.)
Furto e tentato furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.)
Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)
La Corte d’Appello di Catanzaro, il 19 febbraio 2024, aveva confermato la condanna, dichiarando però l’estinzione del reato di lesioni (originariamente contestato assieme alla resistenza) per difetto della condizione di procedibilità e riducendo la pena di un solo mese di reclusione.
Il difensore ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:
La prova della ricettazione
L’imputato era stato trovato in possesso di una targa rubata, ma non vi erano prove dirette della sua consapevolezza della provenienza illecita del bene.
La Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare il principio del ragionevole dubbio e assolvere l’imputato.
La mancata riduzione della pena in conseguenza dell’improcedibilità del reato di lesioni
La Corte d’Appello aveva eliminato solo un mese di reclusione, senza ridurre la pena pecuniaria.
La difesa sosteneva che avrebbe dovuto essere rivista l’intera struttura della pena complessiva.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che:
La ricettazione può essere provata anche in assenza di una prova diretta della consapevolezza dell’imputato
Quando una persona è trovata in possesso di un bene di provenienza furtiva, ha l’onere di fornire una giustificazione plausibile per la sua detenzione.
Se l’imputato non spiega in modo convincente come sia entrato in possesso del bene rubato, si configura il dolo eventuale della ricettazione (Cass. Sez. 2, n. 47632/2022).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha evidenziato che Macrillò non ha fornito alcuna spiegazione plausibile sulla disponibilità della targa rubata, confermando quindi la sua responsabilità.
Il calcolo della pena è stato effettuato correttamente
Il Tribunale aveva inflitto un aumento di due mesi per la continuazione tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di lesioni.
Eliminando il reato di lesioni per improcedibilità, la Corte d’Appello ha logicamente ridotto la pena di un mese, senza ricalcolare il resto della pena.
Non era necessario ridurre anche la pena pecuniaria, in quanto l’aumento riguardava solo la parte detentiva.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica
M. è stato condannato a pagare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali.
Conclusioni
La sentenza ha affermato in materia di ricettazione e continuità tra reati:
Il dolo nella ricettazione può essere desunto dalla mancanza di una spiegazione plausibile sulla disponibilità del bene rubato.
Se l’imputato è trovato in possesso di un bene di provenienza furtiva e non giustifica la sua detenzione, si presume la sua consapevolezza della provenienza illecita.
L’eliminazione di un reato per improcedibilità non comporta automaticamente una riduzione proporzionale dell’intera pena, ma solo dell’aumento specificamente applicato per quel reato.