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Il riciclaggio non richiede necessariamente la sostituzione della targa originale o l’alterazione del telaio (Cass. Pen. n. 9169/2025)

Furto auto

Con la sentenza n. 9169/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di riciclaggio l’apposizione di targhe false su un veicolo di provenienza illecita, anche se il telaio non è stato alterato né vi è stata una sostituzione materiale della targa originale.

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di L., confermando l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, che lo aveva condannato per tentata rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio, rideterminando la pena in misura ritenuta di giustizia.


Il caso: utilizzo di veicoli rubati per tentare di sfondare un bancomat

L'imputato era stato condannato per tentata rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio.

La tentata rapina è avvenuta a C. nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2022, quando un gruppo di individui ha cercato di sfondare un bancomat usando un veicolo marca Merlo rubato poco prima.

L’imputato aveva nella sua disponibilità un furgone Renault Trafic con targhe contraffatte, utilizzato per trasportare il denaro sottratto.

Il GIP del Tribunale di Pavia, il 22 novembre 2022, lo aveva condannato, riconoscendo il suo coinvolgimento diretto nelle operazioni.

La Corte d’Appello di Milano, il 13 maggio 2024, ha confermato la sentenza, dichiarando prescritto solo il reato di esplosioni pericolose ex art. 703 c.p..

La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  1. L’errata qualificazione del reato di ricettazione in luogo del furto

La difesa ha sostenuto che il veicolo Merlo era stato rubato la stessa notte della tentata rapina e nel medesimo luogo, quindi L. avrebbe dovuto rispondere di furto e non di ricettazione.

  1. L’errata qualificazione del reato di riciclaggio per l’uso di targhe contraffatte

Secondo la difesa, il furgone Renault Trafic non era stato alterato nel telaio né vi era stata una vera sostituzione della targa, ma solo l’applicazione di fogli plastificati riproducenti targhe di un altro veicolo.

Non essendoci un’effettiva modificazione dei segni identificativi del veicolo, non poteva configurarsi il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p..


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna, stabilendo che:

  1. Il reato di ricettazione è configurabile quando non vi sono prove dirette del furto

Non basta la vicinanza temporale tra il furto e l’uso del veicolo per qualificare il fatto come furto invece che come ricettazione.

Se l’imputato viene trovato in possesso di un veicolo rubato e non vi sono elementi che provino direttamente la sua partecipazione al furto, la corretta qualificazione è quella di ricettazione (Cass. Sez. 1, n. 46006/2004, Di).

Nel caso di L., il furto del veicolo Merlo e la tentata rapina si sono verificati nella stessa notte, ma in luoghi distinti, e non vi era alcuna prova diretta che fosse stato lui a sottrarre il veicolo.

  1. Integra il reato di riciclaggio l’uso di targhe contraffatte su un veicolo di provenienza illecita

Il riciclaggio non richiede necessariamente la sostituzione della targa originale o l’alterazione del telaio.

È sufficiente che il veicolo venga modificato in modo da ostacolare l’accertamento della sua provenienza illecita (Cass. Sez. 2, n. 39702/2018, Rv. 273899).

Nel caso di L., l’applicazione di fogli plastificati con targhe false sul furgone Renault Trafic rientra perfettamente in questa fattispecie, poiché ha reso impossibile l’identificazione immediata del veicolo come provento di reato.


Conclusioni

La sentenza ha affermato in materia di reati contro il patrimonio:

  1. Se un soggetto viene trovato in possesso di un veicolo rubato ma non vi sono prove dirette che sia lui l’autore del furto, la corretta qualificazione del reato è ricettazione, non furto.

  2. Il reato di riciclaggio può configurarsi anche senza alterazione del telaio o sostituzione della targa, purché vi siano modifiche che ostacolino l’identificazione della provenienza illecita del veicolo.

  3. Il criterio della vicinanza temporale tra il furto e l’utilizzo del veicolo non è sufficiente per escludere la configurabilità della ricettazione.


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