
Con la sentenza n. 6812/2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio in materia di accertamenti tecnici sui luoghi di un incidente stradale e diritto di difesa: i rilievi della polizia giudiziaria non sono accertamenti tecnici irripetibili e non richiedono l’avviso alla difesa dell’indagato, salvo che implichino valutazioni tecnico-scientifiche.
La decisione ha rigettato il ricorso di E.C., condannato per lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis c.p.), chiarendo che gli accertamenti eseguiti sul luogo dell’incidente rientrano tra i rilievi urgenti della polizia giudiziaria e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili, per i quali sarebbe necessario l’avviso alla difesa.
Il caso: incidente stradale e contestazione dell’utilizzabilità dei rilievi
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per lesioni stradali gravi a seguito di un incidente avvenuto il 23 dicembre 2018, quando, alla guida della sua Renault Espace, si era scontrato con una Fiat Punto condotta da A., nella quale viaggiava M., riportando gravi lesioni.
Secondo la ricostruzione dei giudici:
la Fiat Punto aveva impegnato l’incrocio senza rispettare il segnale di stop, procedendo a oltre 90 km/h.
anche C. procedeva a velocità sostenuta, senza adeguarsi alle condizioni della strada.
le tracce di frenata e il punto d’impatto erano stati rilevati dai Carabinieri, che avevano eseguito una planimetria e documentato fotograficamente la scena.
La difesa ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando diversi motivi, tra cui:
Nullità dei rilievi planimetrici e fotografici effettuati dai Carabinieri
Secondo la difesa, gli accertamenti erano irripetibili e quindi avrebbero richiesto l’avviso alla difesa dell’indagato, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p.
L’assenza di tale avviso avrebbe dovuto determinare l’inutilizzabilità dei rilievi.
Violazione del diritto di difesa per utilizzo di dichiarazioni indirette di un brigadiere
La Corte d’Appello aveva valorizzato la testimonianza del Brigadiere Ungaro, che aveva riferito informazioni raccolte dai colleghi senza che questi ultimi fossero stati esaminati.
Tale circostanza avrebbe violato l’art. 195 c.p.p. (divieto di testimonianza indiretta).
Errata valutazione delle condizioni del manto stradale
La difesa contestava l’attendibilità del sopralluogo del consulente del PM, avvenuto sei mesi dopo l’incidente, quando il manto stradale era già deteriorato dalle condizioni atmosferiche.
La Corte avrebbe erroneamente valorizzato una ricostruzione basata su uno stato dei luoghi successivo all’incidente.
Mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.
La difesa sosteneva che la condotta dell’imputato fosse di minima rilevanza rispetto a quella di Simeone, che aveva violato il segnale di stop e procedeva a velocità eccessiva.
La mancata concessione dell’attenuante non era stata adeguatamente motivata.
Condanna al pagamento delle spese della parte civile in assenza di costituzione di parte civile
Il dispositivo della sentenza d’appello conteneva un errore materiale, poiché non risultava alcuna parte civile costituita, ma il giudice aveva comunque disposto il pagamento delle spese legali.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ad eccezione del motivo relativo alle spese della parte civile, stabilendo che:
I rilievi della polizia giudiziaria non sono accertamenti tecnici irripetibili e non richiedono avviso alla difesa
La raccolta di dati sul luogo di un sinistro stradale rientra tra le attività ordinarie della polizia giudiziaria e non implica una valutazione tecnico-scientifica.
Gli accertamenti tecnici irripetibili richiedono specifiche competenze scientifiche, mentre i rilievi fotografici e planimetrici si limitano a documentare oggettivamente lo stato dei luoghi.
L’assenza di avviso alla difesa non determina quindi l’inutilizzabilità delle prove.
La testimonianza del brigadiere era legittima e non integrava una violazione dell’art. 195 c.p.p.
La testimonianza del Brigadiere non costituiva dichiarazione indiretta, poiché si riferiva all’informativa di reato, atto redatto e sottoscritto dal teste stesso.
L’informativa è un atto impersonale della polizia giudiziaria, e il suo redattore può riferire sulle informazioni raccolte senza necessità di esaminare ogni singolo agente che ha partecipato agli accertamenti.
La valutazione delle condizioni del manto stradale era corretta e basata su più elementi
La Corte ha confermato che le condizioni della strada erano state rilevate anche al momento del sinistro dai Carabinieri.
Il consulente del PM aveva effettuato più sopralluoghi, escludendo che il deterioramento del manto stradale avesse avuto un impatto decisivo sulla dinamica dell’incidente.
L’attenuante di cui all’art. 114 c.p. non si applica se il concorso tra i due conducenti è paritario
La Cassazione ha affermato che la condotta dell’imputato non era di minima importanza, poiché la velocità sostenuta aveva contribuito in modo determinante alla gravità dell’incidente.
L’attenuante non è applicabile quando entrambi i conducenti hanno avuto un ruolo attivo nella causazione dell’evento.
L’errore sulla condanna alle spese della parte civile va corretto
Non essendoci parti civili costituite, la condanna al pagamento delle spese era un mero errore materiale, da eliminare dal dispositivo della sentenza d’appello.
Conclusioni
Lasentenza rafforza il principio secondo cui i rilievi della polizia giudiziaria non sono accertamenti tecnici irripetibili, e chiarisce che:
l’assenza di avviso alla difesa non determina l’inutilizzabilità dei rilievi fotografici e planimetrici.
l’informativa di reato può essere riferita in giudizio dal suo redattore, senza necessità di escutere ogni singolo agente.
l’attenuante dell’art. 114 c.p. non si applica quando entrambi i conducenti hanno contribuito al sinistro.