Decorrenza autonoma dei termini di durata delle indagini preliminari per ciascuna nuova iscrizione (Cass. pen. n. 15982/2025)
- Avvocato Del Giudice
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Con la sentenza n. 15982, depositata il 24 aprile 2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il delicato tema della decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari, affermando il principio secondo cui il termine ex art. 405 cod. proc. pen. decorre autonomamente per ciascun indagato e per ogni successiva iscrizione di nuovi fatti o di nuove ipotesi criminose.
L’arresto si inserisce nell’ambito di un procedimento per gravi delitti in materia associativa e tributaria, in relazione al quale il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, aveva annullato un’ordinanza cautelare per asserita inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche eseguite oltre il termine massimo di durata delle indagini preliminari.
Il caso
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo aveva iscritto nel registro delle notizie di reato taluni soggetti sin dal maggio 2022 per reati di riciclaggio e autoriciclaggio riferibili all’anno 2018.
Successivamente, a seguito di articolate attività di indagine, erano emerse ulteriori fattispecie delittuose (associazione per delinquere, reati tributari plurimi), nonché nuovi indagati, determinando aggiornamenti delle iscrizioni, tra cui quella formalizzata in data 7 febbraio 2024.
Il Tribunale di Brescia, pur in presenza di tali elementi, aveva individuato il dies a quo della durata massima delle indagini nel maggio 2022 per tutti i reati e per tutti i soggetti coinvolti, dichiarando conseguentemente l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite nel dicembre 2024.
Il principio di diritto
La Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento in forza del quale: "il termine di durata delle indagini preliminari decorre autonomamente per ciascun indagato dal momento della relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen., e, in caso di acquisizione di ulteriori elementi circa la commissione di nuovi reati da parte dello stesso soggetto, da ciascuna successiva iscrizione." (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 2, 6 marzo 2019, n. 22016, Nicotra, Rv. 276965-01; Cass., sez. 3, 18 marzo 2015, n. 32998, M., Rv. 264191).
La decorrenza autonoma dei termini in presenza di plurime iscrizioni si impone in forza della natura delle indagini preliminari, il cui oggetto può ampliarsi in progressione, richiedendo una gestione dinamica del termine processuale volto a bilanciare le esigenze di effettività dell’accertamento e quelle di tutela della libertà personale.
In tale prospettiva, la Suprema Corte ha censurato il provvedimento del riesame che:
ha erroneamente uniformato il termine iniziale delle indagini per tutti i soggetti e per tutte le ipotesi criminose;
ha omesso di considerare il provvedimento di nuova iscrizione datato 7 febbraio 2024;
ha ritenuto inutilizzabili intercettazioni eseguite in un termine ancora valido, tenuto conto della natura associativa dei reati e del più ampio termine di indagine previsto per l’art. 416 cod. pen.
La decisione
Accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia, il quale dovrà procedere a nuova valutazione:
operando una distinta ricognizione delle iscrizioni,
verificando la decorrenza dei termini per ciascun indagato e per ciascun reato,
accertando l'effettiva utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in data 5 e 6 dicembre 2024.
È stato altresì precisato che l’esame delle ulteriori questioni di nullità potrà avvenire solo all’esito del giudizio di rinvio, subordinatamente alla conferma della utilizzabilità degli atti intercettivi.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma la necessità di un’interpretazione sistematica e rigorosa della disciplina degli atti di indagine e dei relativi termini di durata, in modo da evitare indebite compressioni del diritto alla prova e delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico, specie in materia di criminalità economica organizzata.
La rigorosa distinzione tra le singole iscrizioni e la corretta individuazione del termine autonomo per ogni ipotesi delittuosa costituiscono garanzia imprescindibile della tenuta costituzionale del procedimento penale.