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L’arresto facoltativo va valutato ex ante: legittimo se basato su gravità del fatto o pericolosità dell’arrestato (Cass. Pen. n. 12020/2025)

Arresto polizia

Con la sentenza n. 12020 del 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito il corretto perimetro del controllo giudiziale in materia di arresto facoltativo in flagranza, precisando che il giudice della convalida non può sovrapporre valutazioni proprie di merito, ma deve limitarsi a verificare la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria alla luce degli elementi conosciuti al momento del fatto.


Il fatto

Il Tribunale di Firenze aveva negato la convalida dell’arresto di A.A., minorenne tunisino colto nella quasi flagranza del reato di furto aggravato in concorso presso un supermercato. Il giudice aveva fondato il diniego sull’esiguità del danno economico e sull’assenza di precedenti penali, valutando la condotta priva di particolare gravità e la personalità del soggetto come non pericolosa.

Il Procuratore della Repubblica di Firenze ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale avesse ecceduto nel controllo, esprimendo valutazioni non pertinenti e omettendo di considerare le modalità del fatto e la recente sottoposizione del giovane ad altra misura cautelare per un furto con strappo.


La decisione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo che, in tema di arresto facoltativo, il giudice della convalida deve effettuare un controllo ex ante, ponendosi nella medesima situazione della polizia giudiziaria.

È sufficiente, ai sensi dell’art. 381, comma 4, c.p.p., che sussista alternativamente la gravità del fatto o la pericolosità dell’arrestato.

Nel caso di specie, la Corte ha censurato la decisione del Tribunale per aver ignorato elementi essenziali, come la condotta articolata e l’abilità mostrata dal prevenuto (che agiva con altri tre soggetti) e la sua recidività, avendo commesso un reato simile pochi giorni prima. Ne ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio.


Il principio di diritto

«In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida è tenuto a effettuare un controllo ex ante, valutando la ragionevolezza della decisione della polizia giudiziaria sulla base degli elementi conosciuti al momento del fatto, e non può sovrapporre proprie valutazioni di merito circa la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto».

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