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L'individuazione di persona non deve essere preceduta da una descrizione accurata delle fattezze fisiche (Cass. Pen. n. 10870/2025)

Con la sentenza n. 10870/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da G. Z. contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la condanna per il reato di rapina aggravata. La pronuncia chiarisce i criteri per la validità del riconoscimento di persona, anche quando non avviene in presenza del difensore e conferma il rigetto delle istanze difensive sulla base di motivazioni congrue e logiche.


La vicenda processuale

La ricorrente G. Z. era stata condannata per rapina aggravata con sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 14 gennaio 2015 e confermata dalla Corte di Appello di Napoli il 5 aprile 2024. Il riconoscimento della Z. era avvenuto principalmente sulla base di dichiarazioni delle persone offese, che l’avevano identificata come una delle partecipanti alla rapina, pur con alcune discrepanze nelle descrizioni.

Le doglianze sollevate in ricorso si articolavano su quattro motivi principali:

  • Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza di condanna.

  • Violazione delle procedure previste per il riconoscimento di persona (artt. 213 e 214 c.p.p.).

  • Mancato riconoscimento della condotta materiale della Z. quale contributo causale alla rapina.

  • Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche per l’omessa considerazione delle condizioni personali della ricorrente.


Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi fondamentali:

  • Validità del riconoscimento di persona senza difensore

La Cassazione ha chiarito che l'individuazione di persona non deve essere necessariamente preceduta da una descrizione accurata delle fattezze fisiche, ma deve essere considerata un mezzo di ricerca della prova idoneo a produrre validi effetti anche se non accompagnato dalla presenza del difensore, quando non è previsto dalla legge (art. 364 c.p.p.). Tale principio si applica quando il riconoscimento è effettuato nel corso delle indagini preliminari e non in sede dibattimentale.

  • Distinzione tra individuazione e ricognizione di persona

È stata ulteriormente confermata la differenza tra individuazione di persona (mezzo di ricerca della prova) e ricognizione di persona (mezzo di prova formale previsto per il dibattimento). Mentre quest’ultima deve rispettare formalità stringenti, la prima può essere svolta senza la necessità della presenza del difensore.

  • Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale

La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, in quanto l’individuazione di persona non rientrava tra gli atti garantiti dalla presenza del difensore all’epoca dei fatti.

  • Conferma del contributo causale dell’imputata

È stata confermata la valutazione della Corte d’Appello circa il contributo materiale fornito dalla ricorrente nell’esecuzione della rapina, avendo agevolato l’accesso dei complici all’interno della gioielleria.

  • Diniego delle attenuanti generiche

La Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della pervicacia nel delinquere dimostrata dalla Z., che era stata arrestata nuovamente pochi giorni dopo per fatti analoghi.

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